Guardianship Appeal Struck Due to Non-Payment of Advance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a decision from the supervisory authority regarding a minor's guardianship, subsequently filing a motion for denial or delay of justice after the appeal was not immediately decided, and after a prior request for legal aid was denied, the court again ordered the appellant to pay an advance of 500 Swiss Francs for presumed legal costs, a requirement the appellant failed to meet despite receiving notification and having an appeal previously declared inadmissible by the Federal Tribunal. The court, noting the procedural history, the appellant's failure to pay the required advance by the deadline, and the appellant's established lack of means, ultimately struck both the appeal and the motion for delay from the records, thereby avoiding any collection of costs and fees due to the futility of attempting to recover them from the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 137 CPC, Art. 12 cpv. 1 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Guardianship Appeal Struck Due to Non-Payment of Advance: The court, noting the procedural history, the appellant's failure to pay the required advance by the deadline, and the appellant's established lack of means, ultimately struck both the appeal and the motion for delay from the records, thereby avoiding any collection of costs and fees due to the futility of attempting to recover them from the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was struck from the roll based on this provision for failure to pay the required advance payment.
This provision was invoked before the operative part concerning the costs waiver.
Testo completo
Incarto n. 11.2009.128 · Lugano, 19 luglio 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 177.1994 (tutela di minorenne) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1 alla
CO 1, e a RA 1, tutore di CO 3 (1992), figlia sua e di CO 2,;
preso
atto che il 4 agosto 2009 RI 1 ha presentato appello a questa Camera (“istanza di ricorso”) contro una decisione emessa il 15 luglio 2009 dall'Autorità di vigilanza
sulle tutele;
constatato che l'11 novembre 2009 RI 1 ha fatto seguire un'“istanza (non firmata) per denegata o ritardata giustizia” in cui sollecitava la decisione dell'appello;
ricordato che, invitato il 17 novembre 2009 a depositare entro quindici giorni un anticipo di fr. 500.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte, il 3 dicembre 2009 RI 1 ha chiesto il conferimento dell'assistenza giudiziaria;
rilevato che con decisione del 28 dicembre 2008 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, precisando che il richiedente sarebbe stato nuovamente invitato con ordinanza apposita a depositare un anticipo per i costi giudiziari presunti del “ricorso” e dell'istanza “per denegata o ritardata giustizia”;
ritenuto che un ricorso in materia civile introdotto da RI 1 contro la decisione di questa Camera è stato dichiarato
inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_123/2010 del 21 aprile 2010;
rammentato
che di conseguenza RI 1 è stato nuovamente invitato il 30 aprile 2010 a depositare entro quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la
somma di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10360-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la sua impugnazione sarebbe stata stralciata dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
stabilito che il plico contenente la richiesta di anticipo è stato ritirato da RI 1 il 10 maggio 2010 (dichiarazione di ricevuta della Posta n. 98.46.100325.00115527), sicché il termine per versare l'anticipo è cominciato a decorrere l'11 maggio ed è giunto a scadenza il 25 maggio successivo;
accertato che nessun pagamento risulta essere intervenuto finora, né l'interessato consta
avere postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC), “non prorogabile” a norma dell'art. 312 cpv. 1 CPC;
considerato che nelle circostanze descritte i memoriali dell'interessato sfuggono a qualsiasi esame;
osservato che gli oneri processuali del decreto odierno andrebbero a carico di RI 1, il quale li ha provocati, ma nella fattispecie giova eccezionalmente soprassedere a ogni prelievo, l'appellante risultando già titolare di più attestati di carenza beni, sicché ogni operazione d'incasso si tradurrebbe in costi frustranei per l'erario del Cantone;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. L'“istanza di ricorso” del 4 agosto 2009 e l'“istanza per denegata o ritardata giustizia” dell'11 novembre 2009 sono stralciate dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione a,.
Comunicazione a:
– ,;
– , ,;
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli
art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.