Custody Reinstatement Appeal Mooted by Commission Reversal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed seeking reinstatement of parental custody over a minor after a regional guardianship commission had removed custody and placed the child in temporary care, a decision upheld by the supervisory authority; however, before the appellate court could rule, the regional commission reversed its decision, restoring custody to the appealing parent, which rendered the appeal moot and led the court to strike the case from the roll, consequently waiving court fees and costs, including the request for legal aid, as the parent acted without counsel and would not have been awarded costs even if victorious.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 cpv. 2 CPC, Art. 150 prima, Art. 351 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Custody Reinstatement Appeal Mooted by Commission Reversal: materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for issuing the final decree regarding the appeal.
Cited in the reasoning (though not explicitly in the dispositive orders) regarding the exceptional waiver of procedural costs, which is covered by order 2.
Cited in the reasoning regarding the reimbursement of costs (ripetibili), which is covered by order 2.
Cited in the section detailing remedies, but not explicitly in the numbered dispositive orders concerning the outcome.
Cited in the section detailing remedies, but not explicitly in the numbered dispositive orders concerning the outcome.
Cited in the section detailing remedies, but not explicitly in the numbered dispositive orders concerning the outcome.
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Testo completo
Incarto n. 11.2009.127 · Lugano 21 maggio 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 297.2007/R.26.2009 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1 alla
Commissione tutoria regionale 6, Agno per quanto riguarda la custodia di G__________ (1994), figlia sua e di CO 2;
premesso che il 7 luglio 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto un ricorso presentato il 14 aprile 2009 da RI 1 contro una decisione del 7 aprile
2009 con cui la Commissione tutoria regionale 6 l'aveva privata della custodia sulla figlia G__________, collocata nel Centro di pronta accoglienza
di __________, e le aveva accordato un diritto di visita sorvegliato settimanale;
preso atto che contro tale decisione RI 1 è insorta con un appello del 28 luglio 2009 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – il ripristino della custodia parentale;
rilevato che il 6 maggio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha comunicato al Tribunale d'appello come nel frattempo, il 27 aprile 2010, la Commissione tutoria regionale avesse reintegrato RI 1 nella custodia parentale, revocando il collocamento della figlia;
accertato che, di conseguenza, l'appello è divenuto senza oggetto e va tolto dai ruoli;
ritenuto che nelle circostanze del caso specifico si giustifica di rinunciare – eccezionalmente
– al prelievo di oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC);
osservato che la rinuncia a riscuotere tasse o spese rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria;
stabilito infatti che l'appellante ha agito senza l'ausilio di un legale, sicché il conferimento del gratuito patrocinio non entra in linea di conto;
considerato, per quel che è delle ripetibili (art. 150 prima frase CPC), che l'appellante non avrebbe avuto diritto a indennità nemmeno in caso di vittoria, la stesura dell'appello non avendole cagionato particolari costi per la complessità della causa né verosimili perdite di guadagno;
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.
4. Intimazione:
; – Commissione tutoria regionale 6, Agno;.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.