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11.2009.127 • TRAC TI 11.2009.127 Generato dall'IA

Custody Reinstatement Appeal Mooted by Commission Reversal

Numero d'incarto 11.2009.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed seeking reinstatement of parental custody over a minor after a regional guardianship commission had removed custody and placed the child in temporary care, a decision upheld by the supervisory authority; however, before the appellate court could rule, the regional commission reversed its decision, restoring custody to the appealing parent, which rendered the appeal moot and led the court to strike the case from the roll, consequently waiving court fees and costs, including the request for legal aid, as the parent acted without counsel and would not have been awarded costs even if victorious.

Regesto Legislator

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Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 150 prima, Art. 351 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Custody Reinstatement Appeal Mooted by Commission Reversal: materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

Parole chiave

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tutela autorità parentale figlio minorenne gratuito patrocinio sospensione del diritto di visita spese legali Protezione del figlio. Stralcio di appello privo di oggetto

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 351 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for issuing the final decree regarding the appeal.

art. 148 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning (though not explicitly in the dispositive orders) regarding the exceptional waiver of procedural costs, which is covered by order 2.

art. 150 prima frase CPC

Cited in the reasoning regarding the reimbursement of costs (ripetibili), which is covered by order 2.

art. 76 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not explicitly in the numbered dispositive orders concerning the outcome.

art. 93 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not explicitly in the numbered dispositive orders concerning the outcome.

art. 116 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not explicitly in the numbered dispositive orders concerning the outcome.

art. 115 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not explicitly in the numbered dispositive orders concerning the outcome.

art. 72 segg. LTF

Cited in the section detailing remedies, but not explicitly in the numbered dispositive orders concerning the outcome.

art. 74 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not explicitly in the numbered dispositive orders concerning the outcome.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not explicitly in the numbered dispositive orders concerning the outcome.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not explicitly in the numbered dispositive orders concerning the outcome.

art. 113 LTF

Cited in the section detailing remedies, but not explicitly in the numbered dispositive orders concerning the outcome.

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Testo completo

Incarto n. 11.2009.127 · Lugano 21 maggio 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 297.2007/R.26.2009 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1 alla

Commissione tutoria regionale 6, Agno per quanto riguarda la custodia di G__________ (1994), figlia sua e di CO 2;

premesso che il 7 luglio 2009 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto un ricorso presentato il 14 aprile 2009 da RI 1 contro una decisione del 7 aprile

2009 con cui la Commissione tutoria regionale 6 l'aveva privata della custodia sulla figlia G__________, collocata nel Centro di pronta accoglienza

di __________, e le aveva accordato un diritto di visita sorvegliato settimanale;

preso atto che contro tale decisione RI 1 è insorta con un appello del 28 luglio 2009 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – il ripristino della custodia parentale;

rilevato che il 6 maggio 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha comunicato al Tribunale d'appello come nel frattempo, il 27 aprile 2010, la Commissione tutoria regionale avesse reintegrato RI 1 nella custodia parentale, revocando il collocamento della figlia;

accertato che, di conseguenza, l'appello è divenuto senza oggetto e va tolto dai ruoli;

ritenuto che nelle circostanze del caso specifico si giustifica di rinunciare – eccezionalmente

– al prelievo di oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC);

osservato che la rinuncia a riscuotere tasse o spese rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria;

stabilito infatti che l'appellante ha agito senza l'ausilio di un legale, sicché il conferimento del gratuito patrocinio non entra in linea di conto;

considerato, per quel che è delle ripetibili (art. 150 prima frase CPC), che l'appellante non avrebbe avuto diritto a indennità nemmeno in caso di vittoria, la stesura dell'appello non avendole cagionato particolari costi per la complessità della causa né verosimili perdite di guadagno;

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

4. Intimazione:

; – Commissione tutoria regionale 6, Agno;.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.