Appeal of Denial of Injunction Pending Property Restriction Litigation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought to overturn a lower court's denial of an injunction, which would have prohibited construction on a neighboring property pending the outcome of a main action challenging the building permit based on a pre-existing property restriction ("servitù"). The appellate court upheld the denial, reasoning that the cumulative legal requirements for granting a provisional measure—specifically, the likelihood of considerable prejudice, the necessity of urgency, and a prima facie likelihood of success in the main action—were not met, particularly because the appellant failed to demonstrate an indilutable necessity or urgency for immediate intervention, as further legal remedies remained available even if the administrative appeal regarding the building permit were to fail.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 292 CP, Art. 376 cpv. 1 CPC, Art. 383 cpv. 1 CPC, Art. 103 cpv. 3 LTF, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Appeal of Denial of Injunction Pending Property Restriction Litigation: The appellate court upheld the denial, reasoning that the cumulative legal requirements for granting a provisional measure—specifically, the likelihood of considerable prejudice, the necessity of urgency, and a prima facie likelihood of success in the main action—were not met, particularly because the appellant failed to demonstrate an indilutable necessity or urgency for immediate intervention, as further legal remedies remained available even if the administrative appeal regarding the building permit were to fail.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the basis for the court's pronouncement of the final orders.
This provision was mentioned in the reasoning as the relevant rule for applying for a suspensive effect from the Federal Supreme Court, but it was not cited in the final orders (only mentioned as an alternative possibility if the appeal failed).
This provision was cited when explaining the possible remedies against the current decision at the federal level, but it was not part of the dispositive orders.
This provision was cited in the reasoning regarding the procedural path for federal appeals against an incidental decision, but it was not part of the dispositive orders.
This provision was cited in the reasoning regarding the threshold for appeal based on the value in dispute, but it was not part of the dispositive orders.
This provision was cited in the reasoning to establish the cumulative requirements for precautionary measures, but it was not cited in the dispositive orders as the main ground for the decision (which was based on art. 313bis CPC for procedural acceptance).
This provision was cited as the legal basis for ordering procedural costs according to the outcome of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 11.2009.117 · Lugano, 27 luglio 2009/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.1257 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza dell'8 ottobre 2008 da
AP 1 ) ( PA 1 ) contro
AO 1 , per sé e in rappresentanza di AO 2, ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 10 luglio 2009 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 26 giugno 2009 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario della particella n. 1588 RFD di __________, un prato di 899 m² che confina a sud con la particella n. 1587. Su tale fondo (1167 m²), proprietà di AO 1 e AO 2 in ragione di un mezzo ciascuno, sorge una villa con piscina. Il 20 febbraio 2008 AO 1 e AO 2 si sono rivolti al Municipio di __________ per essere autorizzati a costruire una piscina coperta (in sostituzione di quella esistente) con cantina, locale tecnico e servizio igienico, sormontata da
un'autorimessa a due posti con terrazza e deposito per attrezzi sportivi. AP 1 ha presentato il 30 aprile 2008 opposizione al progetto, che il Municipio di __________ ha respinto con decisione del 16 giugno 2008, rilasciando la licenza edilizia. Un ricorso introdotto da AP 1 è stato respinto dal Consiglio di Stato con risoluzione del 13 gennaio 2009. AP 1 ha impugnato il 2 febbraio 2009 tale risoluzione davanti al Tribunale cantonale amministrativo. La procedura è tuttora in corso.
B. Nel frattempo, il 7 ottobre 2008, AP 1 ha promosso causa contro AO 1 e AO 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di accertare che il
progetto edilizio viola una servitù “di limitazione di sedime” gravante la particella n. 1587 in favore della sua particella n.
1588 e di vietare ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – l'esecuzione dell'opera (inc. OA.2008.641). Quest'ultima richiesta è stata avanzata anche in via cautelare perché i convenuti non cominciassero i lavori in pendenza di causa (inc. DI.2008.1257). Il contraddittorio cautelare è iniziato il 4 novembre 2008, ma è stato sospeso per lasciare alle parti il tempo di compiere accertamenti sul grado d'occupazione della particella n. 1587.
C. Alla ripresa del contraddittorio, il 29 gennaio 2009, AP 1 ha offerto svariati mezzi di prova. AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere l'istanza cautelare, in subordine di vincolare l'adozione del provvedimento al deposito di una garanzia bancaria di fr. 60 000.–. L'udienza è continuata il 12 febbraio 2009. In tale occasione l'istante ha replicato, mantenendo la propria richiesta, e i convenuti hanno duplicato, ribadendo la loro. Il 19 febbraio 2009 AP 1 ha comunicato al Pretore di rinunciare alle prove che non erano già agli atti, sicché il Pretore ha limitato l'istruttoria a un richiamo di documenti dal Municipio di __________. Alla discussione finale del 30 aprile 2009 l'istante non è comparso, mentre i convenuti hanno riaffermato il loro punto di vista. Statuendo il 26 giugno 2009, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare e ha posto la tassa di giustizia di fr. 700.– con le spese a carico di AP 1, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 1700.– per ripetibili.
D. Contro il decreto predetto AP 1 è insorto il 10 luglio 2009 a questa Camera per ottenere che, conferito al suo appello effetto sospensivo, il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di vietare ai convenuti l'attuazione del progetto edilizio fino al termine della causa di merito. L'appello non è stato notificato a AO 1 e AO 2 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L'emanazione di provvedimenti cautelari è subordinata – come rileva anche il Pretore – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un considerevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito (art. 376 cpv.
1 CPC), l'istante essendo responsabile per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). L'esistenza dei tre requisiti – che va esaminata d'ufficio, ma senza soverchio rigore (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti) – non giustifica in ogni modo qualsiasi provvedimento cautelare: il principio della proporzionalità esige che la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
2. Nella fattispecie il Pretore ha reputato l'azione di merito apparentemente non priva di buon diritto (sulla nozione: Rep. 1989 pag. 128 consid. 2), rilevando che la
servitù gravante dal 1962 la particella n. 1587 (“non si potranno erigere fabbricati il cui sedime superi il 22% della
superficie del rispettivo lotto; eventuali garages privati, la cui altezza non
superi i 3 m compreso il tetto, non sono compresi in questa limitazione”) non può dirsi – a un sommario esame – permettere
l'edificazione prevista dai convenuti (pag. 5 in basso). Egli ha ritenuto dubbia invece la verosimiglianza di un considerevole pregiudizio, ricordando che nel caso in cui dovessero procedere alla costruzione pendente causa, ma risulteranno soccombenti nell'azione di merito, i convenuti dovranno eliminare le opere eseguite nel frattempo (pag. 6 nel mezzo). Comunque sia, il primo giudice ha scartato l'ipotesi dell'urgenza, accertando che l'inizio dei lavori di costruzione non è imminente, anzi non è ancora stato autorizzato (pag. 6 in fondo). Non soccorrendo uno dei presupposti cumulativi per l'adozione di provvedimenti cautelari, egli ha respinto l'istanza.
3. A parere dell'appellante l'urgenza è data dal fatto che in concreto l'emanazione della sentenza da parte del Tribunale cantonale amministrativo è prossima. Egli ricorda che “i tempi di evasione
dei gravami presso detta Camera sono notoriamente ridotti”, sicché “in caso di reiezione dell'impugnativa, entro breve il permesso
costruttivo diverrà definitivo e potrà pertanto essere realizzata la costruzione progetta”. Ciò rende verosimile, a mente sua, il requisito dell'urgenza (appello, pag. 10 in alto).
4. Che nel caso specifico il Tribunale cantonale amministrativo sia in procinto di statuire è possibile, ancorché la tesi poggi su una semplice previsione dell'appellante. La circostanza ancora non basta, tuttavia, per rendere verosimile la necessità di adottare con urgenza il provvedimento richiesto. Intanto non è dato di sapere come deciderà il Tribunale cantonale amministrativo. Dovesse accogliere il ricorso, l'ipotesi che i convenuti attuino il progetto cadrebbe da sé. A parte ciò, giudicasse pure il Tribunale cantonale amministrativo con sollecitudine in termini sfavorevoli all'appellante, AP 1 avrà ancora modo a quel momento di rivolgersi al Pretore, senza dimenticare che in caso di ricorso al Tribunale federale egli potrà chiedere al presidente della Corte adita il conferimento dell'effetto sospensivo (art. 103 cpv. 3 LTF). Nelle condizioni descritte non si vede in che consista l'urgenza di intervenire già adesso. Si può capire per certi versi l'inquietudine dell'appellante, ma provvedimenti cautelari non possono essere emanati a scopo di mera precauzione o premunizione. Devono imporsi per necessità indilazionabile ed estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie. Ne segue che, privo di fondamento già su uno dei tre requisiti cumulativi previsti dall'art.
376 cpv. 1 CPC, l'appello è destinato all'insuccesso.
5. L'emanazione del giudizio attuale rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione ai convenuti.
7. Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto
– di una decisione incidentale, essi seguono la via
giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF,
corrispondente a quello fissato dal Pretore in fr. 350 000.– (decreto impugnato, pag.
3 in basso), supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 450.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.