Possessory Action Moot Due to Bankruptcy and Closure Lifted
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant initiated a possessory action concerning the management of a public establishment located on a specific property, which the lower court dismissed, finding the claim exceeded the scope of a possessory action and lacked an act of illicit violence. The appellate court declared the appeal moot because the appealed administrative closure of the establishment had already been lifted, and critically, the appellee subsequently declared bankruptcy, suspended its proceedings due to lack of assets, and was removed from the Commercial Register, leading the court to strike the case from the rolls and allocate procedural costs to the appellant without examining the likely outcome of the original dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 72 PC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Possessory Action Moot Due to Bankruptcy and Closure Lifted: The appellate court declared the appeal moot because the appealed administrative closure of the establishment had already been lifted, and critically, the appellee subsequently declared bankruptcy, suspended its proceedings due to lack of assets, and was removed from the Commercial Register, leading the court to strike the case from the rolls and allocate procedural costs to the appellant without examining the likely outcome of the original dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court applied this article (by analogy) to reduce the judicial fee because the appeal process terminated without a substantive review.
The court applied this article (by analogy) to determine that the process should be terminated and costs allocated based on the situation before the event that terminated the litigation.
Testo completo
Incarto n. 11.2009.115 · Lugano 24 maggio 2012/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Celio, giudice presidente, Pellegrini e Cerutti, supplente straordinario
segretaria: · Baggi Fiala, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2009.210 (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del
3 giugno 2009 da
AP 1 (patrocinato dall' PA 2) contro
AO 1 (patrocinata dall' PA 1);
premesso che AP 1 ha convenuto, il 3 giugno 2009, la AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona lamentando una turbativa del suo possesso del fondo n.
27 RFD di __________, e meglio della gestione dell'esercizio pubblico “__________”;
ricordato che con sentenza del 17 giugno 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto l'istanza, ritenendo che l'azione trascendesse manifestamente i limiti di un'azione possessoria e che non fosse dato un “atto di illecita violenza”;
rammentato che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 luglio 2009 per ottenere l'accoglimento dell'azione possessoria e la conseguente riforma del giudizio impugnato;
preso atto che la chiusura del “__________” è stata ordinata dai competenti servizi cantonali il 24 giugno 2009 e la sua riapertura ammessa il 15 settembre 2010;
osservato che quei fatti possono dirsi notori, data l'abbondante rilevanza data dai media locali;
rilevato essi potrebbero d'acchito rendere senza interesse l'appello di AP 1;
atteso poi che la AO 1 è stata dichiarata fallita il 17 novembre 2010;
presa conoscenza che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivi il 14 gennaio 2011 e la società, di conseguenza, radiata dal Registro di commercio;
riconosciuto che il fallimento della convenuta rende in ogni caso privo d'oggetto l'appello;
ritenuto che se il processo diviene privo d'oggetto, il tribunale dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sugli oneri processuali “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite” (art. 72 PC, applicato per analogia: RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7 con rinvii);
considerato che non avendo la convenuta formulato osservazioni non vi è alcuna controparte cui – se del caso – addossare oneri processuali e ripetibili, la stessa essendo per altro fallita;
stabilito dunque che nella fattispecie non si giustifica di esaminare il verosimile esito della lite;
accertato che, in ogni caso, la tassa di giustizia va ridotta, il processo terminandosi senza un sindacato di appello (art. 21 LTG per analogia);
decreta: 1. L'appello è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 200.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il giudice presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.