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11.2009.11 • TRAC TI 11.2009.11 Generato dall'IA

Appeal Regarding Revocation of Administrative Curatorship and Control Over Income

Numero d'incarto 11.2009.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a supervisory authority's decision that upheld the rejection of their request to revoke an existing administrative curatorship, arguing they could manage personal affairs and seeking at least control over their income with supervision. The appellate court dismissed the appeal concerning the full revocation because expert reports indicated the individual, despite managing personal matters, still required assistance with administrative and social aspects, and significant debt remained, making full revocation premature. Regarding the request for income control, the court found that, although generally permitted under administrative curatorship, the original decision granting the curator power over income had become final, and evidence still suggested the individual was not yet ready for independent financial management, thereby confirming the lower authority's decision while waiving court costs due to the appellant's lack of representation.

Regesto Legislator

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Art. 39 LAC, Art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 393 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Appeal Regarding Revocation of Administrative Curatorship and Control Over Income: The appellate court dismissed the appeal concerning the full revocation because expert reports indicated the individual, despite managing personal matters, still required assistance with administrative and social aspects, and significant debt remained, making full revocation premature. Regarding the request for income control, the court found that, although generally permitted under administrative curatorship, the original decision granting the curator power over income had become final, and evidence still suggested the individual was not yet ready for independent financial management, thereby confirming the lower authority's decision while waiving court costs due to the appellant's lack of representation.

Parole chiave

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curatela di amministrazione revoca della decisione amministrativa assistenza amministrativa potere di controllo dichiarazione dei redditi gestione finanziaria Revoca di curatela amministrativa

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313± CPC

Applied for rendering the final decision regarding the appeal.

art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato con il cpv. 5

Cited in the reasoning section to justify why the appeal regarding the revocation of the curatorship was inadmissible (lack of reasoned argument).

art. 148 cpv. 2 CPC

Applied to waive the collection of court fees and costs due to the appellant's lack of legal counsel and knowledge.

art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section to specify the possibility of a civil law appeal to the Federal Tribunal concerning decisions on the appointment or revocation of a guardian or curator.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning section to indicate the possibility of appeal to the Federal Tribunal against the current judgment.

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Testo completo

Incarto n. 11.2009.11 · Lugano 2 febbraio 2009/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 288.1993/R.8.2008 (revoca di curatela) della Divisio­ne degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 alla Commissione tutoria regionale 8, Pregassona

e alla curatrice __________,;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 7 gennaio 2009 presenta-to da AP 1 contro la decisione emessa il

22 dicembre 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 2 febbraio 2006 la Commissione tutoria regionale

8 ha revocato a AP 1 (1958) una tutela volontaria istituita il 22 giugno 1993, sostituendola con una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC) e designando in qualità di curatrice l'avv. __________. Il 24 maggio 2007 la Commissione tutoria regionale 3, divenuta compe­tente per territorio, ha accolto le dimissioni della curatrice e ha affidato la curatela all'avv. __________. Dimissionario, dal 1° gennaio 2008 egli stato sostituito a sua volta dalla tutrice ufficiale __________.

B. Il

18 gennaio 2008 AP 1 si è rivolta alla Com­-missione tutoria regionale 8, ridivenuta competente per territorio, chiedendole di revocare la curatela. Con decisione del 28 gennaio 2008 la Commissione tutoria regionale ha respinto la domanda, non escludendo l'eventualità di ripristinare addirittura una tutela.

C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il 1° febbraio 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2008 la Commissione tutoria regio­-nale si è confermata nella propria decisione, mentre la curatrice è rimasta silente. Il 21 luglio 2008 la stessa Commissione tutoria ha commissionato al Servizio psico-sociale di __________ una perizia sulle condizioni della curatelata. Il referto è stato consegnato il 29 settembre 2008. Nel frattempo, il 22 settembre 2008, la curatrice ha trasmesso alla Commissione tutoria un suo rapporto intermedio. Statuendo il 22 dicembre 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare tasse né spese.

D. Il 7 gennaio 2009 AP 1 ha presentato appello a questa Camera per ottenere la riforma della decisione predetta nel senso di accogliere il suo ricorso all'Autorità di vigilanza e di revocare la curatela amministrativa. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). L'atto del 7 gennaio 2009, che può essere trattato solo come appello, risulta di conseguenza tempestivo.

2. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso contro la mancata revoca della curatela perché l'interessata non aveva addotto alcun elemento idoneo a confortare la sua capacità di provvedere da sé alla propria gestione finanziaria. Essa ha rilevato inoltre – con riferimento al rapporto intermedio della curatrice, del 22 settembre 2008 – che rimanevano molti debiti della ricorrente da estinguere. Infine – essa ha soggiunto – dal referto del Servizio psico-sociale, del 29 settembre 2008, si evince che AP 1, pur essendo in grado di gestirsi sul piano personale, necessita ancora della assistenza sul piano amministrativo e sociale.

3. Nel

proprio memoriale l'appellante esordisce, chiedendo “per l'ennesima volta la revoca della curatela”. Afferma di eseguire personalmente e in

modo adeguato i pagamenti di fine mese, di avere organizzato essa medesima il proprio trasloco a __________, di avere restituito le targhe dell'automobile e disdetto l'assicurazione senza l'aiuto di nessuno, dimostrando di sapersi destreggiare da sé sola. Essa lamenta che non le sia stato mostrato il rapporto intermedio della curatrice, evocato dall'Autorità di vigilanza. Quanto alla perizia del Servizio psico-sociale, essa critica le informazioni che il perito ha raccolto dalla curatrice, alla quale rimprovera di avere rilasciato dichiarazioni di esclusiva competenza medica. Sottolinea poi di comportarsi in modo del tutto normale e di non avere bisogno di nessuno. Infine essa torna sulla persona della curatrice, dolendosi che essa le abbia fatto pesare il costo del gatto domestico, dal quale non ha alcuna intenzione di separarsi. Per concludere l'appellante si dice “d'ac­cordo di avere una curatela amministrativa, ma con la gestione dell'entrata da parte mia e la supervisione della signora __________”.

4. Nella misura in cui l'interessata postula la revoca della curatela amministrativa, l'appello risulta d'acchito irricevibile. Nel suo referto del 29 settembre 2008 il Servizio psico-sociale di __________ ha analizzato diffusamente la situazione

della curatelata (cui ha diagnosticato un “disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo Borderline [ICD-10:

F 60.31])”, esprimendo una valutazione approfondita e formulando una prognosi articolata. Una delle conclusioni da esso raggiunte è quella per cui la patologia accennata consente alla curatelata “una gestione sufficiente dal punto di vista personale, ma la limita da un punto di vista gestionale principalmente a livello amministrativo e sociale” (referto, pag. 8 in basso). Con tale accertamento l'interessata non si confronta. Né si confronta con quanto scrive l'Autorità di vigilanza sulle tutele, ovvero ch'essa denota “una situazione debitoria ancora da sanare per diversi mesi” (decisione impugnata, consid. 5). Perché in simili circostanze la revoca della curatela amministrativa non appaia per lo meno prematura, come rileva l'Autorità di vigilanza, non è dato di capire. Non motivato, su tal punto l'appello sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

5. Nella misura in cui l'interessata chiede, in subordine, che le sia concessa la gestione delle proprie entrate, pur “con la supervisione della signora __________”, l'appello potrebbe sembrare a prima vista privo d'oggetto. Una curatela amministrativa, anche per “incapacità di una persona di provvedere a sé medesima” (art. 393 n. 2 CC), si limita invero alla gestione della sostanza. La gestione

delle rendite rimane a libera disposizione del curatelato, come in caso di inabilitazione (art. 395 cpv. 2 CC). Se non che, al momento di istituire la curatela la Delegazio­ne

tutoria regionale aveva esplicitamente abilitato il curatore, nella decisione del

2 febbraio 2006, ad “amministrare i beni *ed i redditi* di proprietà della curatelata” (dispositivo n. 3.1). Che ciò sia compatibile con l'art. 393 CC senza l'accordo del pupillo appare dubbio. Sta di fatto che la decisione presa quel 2 febbraio 2006 dalla Commissione tutoria regionale è passata in giudicato. La questione è di sapere pertanto se, pur lasciando sussistere la curatela amministrativa, in concreto si giustifichi di reintegrare almeno la curatelata nella libera disponibilità del proprio reddito.

6. Nel rapporto intermedio del 22 settembre 2008 la curatrice attesta una buona collaborazione dell'appellante e un netto miglioramento della situazione debitoria, sebbene questa rimanga “ancora molto importante”. Sempre a parere della curatrice, continuando così per 7 o 8 mesi AP 1 avrà estinto i debiti più gravosi, ma durante tale periodo è opportuno che essa non sia lasciata a sé stessa, poiché l'importo fisso di fr. 1200.– mensili a lei elargito per il sostentamento basta già oggi a fatica. Secondo la curatrice AP 1 non è ancora pronta per assumere la gestione delle proprie entrate, non avendo raggiunto la piena consapevolezza della propria situazione finanziaria. Il pronostico pare nondimeno favorevole, se non altro a medio termine. Nell'appello l'interessata sostiene di non avere visto il rapporto della curatrice, ma non muove critiche all'operato di

quest'ultima sul piano finanziario (“per quanto concerne i soldi, non mi permetto di interferire”). Nulla induce a supporre dunque che __________

possa essere animata da sentimenti avversi o, comunque sia, che le sue considerazioni non siano equanimi. Ne segue che la libera gestione delle entrate chiesta dall'appellante si rivela, una volta ancora, prematura. Continuando a dare buona prova di sé, l'interessata potrà in ogni modo rinnovare la domanda una volta trascorso positivamente il periodo di 7 o 8 mesi prospettato dalla curatrice.

7. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In concreto si giustifica tuttavia di rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv.

2 CPC), l'appellante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni ine-renti alla nomina – e quindi anche alla revoca – di un tutore o di un curatore sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

–; –,; –,.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamenta-le (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.