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11.2009.101 • TRAC TI 11.2009.101 Generato dall'IA

Estate Executorship Appeal Withdrawal and Procedural Costs Allocation

Numero d'incarto 11.2009.101
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case concerns an appeal filed against a lower court's decision which had refused to issue a certificate of executorship for an estate following the decedent's death in 2007, despite an earlier appointment of a judicial administrator upon the request of other heirs. During the appellate proceedings, all parties involved in the succession reached a comprehensive agreement that explicitly included the appellant withdrawing their appeal against the initial ruling, with associated costs borne by the party who advanced them and attorney fees compensated. Consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll due to desistance, applying the principle that withdrawal equates to a loss, thereby holding the appellants jointly liable for procedural costs while upholding the parties' agreement regarding the reimbursement of attorney fees.

Regesto Legislator

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Art. 405 cpv. 1 CPC, Art. 25 cpv. 2 con, Art. 21 vLTG, Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF; Estate Executorship Appeal Withdrawal and Procedural Costs Allocation: During the appellate proceedings, all parties involved in the succession reached a comprehensive agreement that explicitly included the appellant withdrawing their appeal against the initial ruling, with associated costs borne by the party who advanced them and attorney fees compensated. Consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll due to desistance, applying the principle that withdrawal equates to a loss, thereby holding the appellants jointly liable for procedural costs while upholding the parties' agreement regarding the reimbursement of attorney fees.

Parole chiave

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spese di procedura amministratore dell'eredità istituzione d'erede revoca dell'esecutore testamentario principio procedurale responsabilità degli eredi Stralcio dell'appello per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC ticinese

This article was cited to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll due to desistance.

art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 vLTG

Cited in the reasoning regarding the reduction of the court fee because the case did not end with a decision on the merits, which supports the imposition of costs in the dispositive.

art. 66 cpv. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, costs (tassa di giustizia and spese) are imposed on the appellants in point 2, which typically falls under the application of cost rules related to the final order.

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Testo completo

Incarto n. 11.2009.101 · Lugano 15 dicembre 2011/rs · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, vicepresidente, Celio e Cerutti, supplente straordinario

segretaria: · F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa CN.2009.207 (rilascio di certificato di esecutore testamentario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 2 giugno 2009 da

AO 1 , AO 2 , e AO 3

( PA 1 )

per ottenere il rilascio del certificato di esecutore testamentario nella successione fu

__________ (1916-2007), già in (),

nella persona dell'

__________, __________;

Ritenuto

in fatto: che il 31 dicembre 2007 è deceduto a __________ (__________), suo ultimo domicilio, il __________, lasciando la vedova AP 1 (1931), sposata in seconde nozze nel marzo del 1962, con i figli AP 2 (1964) e AP

3 (1966);

che in esito a un'istanza introdotta il 28 gennaio 2009 da AO 4 (1948) e AO 5 (1950), nati dal primo matrimonio del defunto, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha designato l'__________ in qualità di amministratore giudiziario della successione;

che il 5 settembre 2011 questa Camera ha stralciato dai ruoli per desistenza un appello presentato il 5 giugno 2009 da AO 1, AP 2 e AP 3 contro tale decisione (inc. 11.2009.92);

che nel frattempo, con sentenza del 5 giugno 2009, il Pretore ha respinto un'istanza del 2 giugno 2009 introdotta da AO 1, AO 2 e AO 3 volta al rilascio del certificato di esecutore testamentario nella persona di AP 1;

che contro tale sentenza AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 giugno 2009 in cui chiede di accogliere l'istanza e di riformare conseguentemente il giudizio del Pretore o, in subordine, di limitare le sue incombenze all'amministrazione e alla conservazione dell'eredità nella misura in cui fosse mantenuto l'incarico conferito all'__________;

che nelle loro osservazioni del 15 luglio 2009 AO 4 e AO 2 hanno proposto di dichiarare irricevibile l'appello o quanto meno di respingerlo;

che il 24 agosto 2011 AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5 hanno concluso davanti al Pretore un accordo globale sull'intera successione in cui è previsto, in particolare, che “AP 1 ritira l'appello presentato contro la decisione 5 giugno 2009 [...], tasse e spese a carico di chi le ha anticipate, ripetibili compensate”;

che il 31 agosto 2011 AP 1 ha comunicato al Pretore di aderire a tale proposta;

che con decisione del 2 dicembre 2011 il Pretore ha dato atto alle parti dell'avvenuta transazione e ha stralciato dai ruoli tutte le procedure ancora pendenti;

Considerando

in diritto: che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione (art. 405 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata comunicata il 5 giugno 2009, onde l'applicabilità all'appello della vecchia procedura civile ticinese;

che nella transazione giudiziaria del 24 agosto 2011 è previsto, in particolare, il ritiro dell'appello interposto da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

5 giugno 2009, con tasse e spese a carico di chi le ha anticipate, ripetibili compensate (punto 4);

che il 31 agosto 2011 l'appellante ha dichiarato di aderire al punto 4 della citata transazione confermando così il ritiro dell'appello;

che nelle circostanze descritte si deve prendere atto del ritiro dell'appello e stralciare la causa dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese);

che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio

– gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

che la tassa di giustizia va ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 vLTG);

che in materia di ripetibili non è il caso di scostarsi da quanto le parti hanno liberamente pattuito;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC ticinese,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico degli appellanti in solido, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il vicepresidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.