Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.2008.78 • TRAC TI 11.2008.78 Generato dall'IA

Guardianship Revocation Appeal Inadmissibility for Lack of Grounds

Numero d'incarto 11.2008.78
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual, whose voluntary guardianship was upheld by a supervisory authority following a prior request for revocation, appealed that decision to the appellate court, but the appeal was deemed inadmissible because the filing consisted only of a statement of disagreement and a request to forward a "new appeal," entirely lacking the legally required statement of factual and legal grounds for challenging the decision, despite a recognition that formal requirements for appeals filed personally by the protected party are somewhat relaxed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39 LAC, Art. 309 cpv. 2 lett. e ed, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 LTF; Guardianship Revocation Appeal Inadmissibility for Lack of Grounds: An individual, whose voluntary guardianship was upheld by a supervisory authority following a prior request for revocation, appealed that decision to the appellate court, but the appeal was deemed inadmissible because the filing consisted only of a statement of disagreement and a request to forward a "new appeal," entirely lacking the legally required statement of factual and legal grounds for challenging the decision, despite a recognition that formal requirements for appeals filed personally by the protected party are somewhat relaxed.

Parole chiave

Generato dall'IA
autorità tutoria motivi protetti motivazione di fatto impugnabilità della decisione di rinvio revoca della decisione amministrativa eccezione di incostituzionalità Revoca della tutela: appello irricevibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5

This article was used to declare the appeal inadmissible due to a total lack of motivation.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article regulated the rule according to which procedural costs should be charged to the appellant.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.2008.78 · Lugano 14 luglio 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 53.2001/R.126.2007 (revoca della tutela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1 alla

CO 1 e al curatore CO 2,;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 giugno 2008 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 19 maggio 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 18 settembre 2007 RI 1 (1953) ha chiesto alla Commissione tutoria regionale

1 di revocare la tutela volon­taria istituita nei suoi confronti il 14 febbraio 2001;

che in un rapporto del 30 maggio 2003, commissionato dall'autorità tutoria, il Servizio psico-sociale di Mendrisio ha dichiarato “essenziale” il mantenimento della tutela;

che con decisione dell'8 novembre 2007 la Commissione tutoria ha confermato l'interdizione, respingendo l'istanza;

che contro tale decisione RI 1 ha ricorso il 15 novembre 2007 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele;

che, statuendo il 19 maggio 2008, l'Autorità di vigilanza ha respin­to il ricorso senza prelevare tasse né spese;

che contro la decisione predetta RI 1 ha introdotto il

2 giugno 2008 una dichiarazione di ricorso, redatta personalmente;

che l'atto non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che nel Cantone Ticino l'unico rimedio esperibile contro decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele è l'appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC);

che lo scritto in esame, tempestivo, può solo essere trattato come appello;

che un appello deve contenere in specie – sotto pena di nullità – i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, come pure le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e ed f CPC combinati con il cpv. 5);

che nel caso in cui un tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, le esigenze formali dell'appello vanno per certi versi attenuate, essendo sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser in: Basler Kommentar, 3ª edi­zione, n. 41 ad art. 420);

che in concreto l'appello si esaurisce testualmente nelle due frasi seguenti:

Egregi signori,

in merito alla vostra decisione del 19-5 scorso di respingere il mio ricorso per la revoca della tutela, vi comunico che non sono d'accordo. Decido per tanto di inoltrare per tramite vostro un nuovo ricorso al Tribunale d'appello alla Camera civile di Lugano;

che nelle circostanze descritte la conclusione intesa alla revoca della tutela e alla conseguente modifica della decisione impugnata può ragionevolmente essere presunta, mentre non è dato di comprendere – nemmeno intuitivamente – per quali ragioni ciò dovrebbe avvenire;

che, ciò posto, l'appello va dichiarato irricevibile per totale mancanza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);

che a simile difetto non può rimediarsi, del resto, dopo la scadenza del termine d'impugnazione (Rep. 1968 pag. 70; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308);

che gli oneri processuali andrebbero posti a carico dell'appellan­te (art. 148 cpv. 1 CPC);

che in concreto si può nondimeno prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese, l'appellante risultando sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l’ausilio di un patrocinatore;

che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;

che quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sull'interdizione – e la revoca – sono impugnabili con

ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

; –.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.