Defendant's Motion to Recuse Judge Dismissed for Failure to Pay Fee
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an ongoing separation case where the defendant had previously defaulted on providing discovery, the appellate court reviewed the defendant's subsequent motion to recuse the presiding judge; however, the court dismissed the recusal motion and struck it from the rolls because the applicant failed to pay the required advance court fee, leading the court to rule that the motion warranted no examination, ordered the costs of the appeal procedure to be borne by the applicant, and awarded a reduced sum for procedural fees and costs to the opposing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 LTG, Art. 137 CPC, Art. 21 LTG, Art. 12 cpv. 1 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF; Defendant's Motion to Recuse Judge Dismissed for Failure to Pay Fee: Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section concerning the initial summons to pay the advance for procedural costs, which is the basis for the subsequent non-admission of the challenge.
Cited by analogy to determine that procedural costs are borne by the instigator when the appeal process ends without a judgment.
Cited immediately before the dispositive section, justifying the order to strike the motion from the record.
Cited in the reasoning regarding the lack of a request for restitution due to the missed deadline for paying the advance, which is implicit in the basis for striking the motion.
Testo completo
Incarto n. 11.2008.74 · Lugano 11 settembre 2008/lw · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, vicepresidente, Ermotti e Pellegrini
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. OA.2005.97 (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione del 9 maggio 2005 da
IS 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) contro
IS 1,;
*giudicando ora sull'istanza di ricusazione* presentata il 20 giugno 2008 dal convenuto nei confronti del Pretore;
premesso che davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona pende una causa di separazione intentata il 9 maggio 2005 da CO 1 (1941) nei confronti del marito IS 1 (1940);
rilevato che tale causa, dalla quale il convenuto si è lasciato pre-cludere, si trova in fase istruttoria;
constatato che con istanza del 20 giugno 2008 IS 1 ha chiesto la ricusazione del Pretore;
preso atto che nelle osservazioni del 30 giugno 2008 CO 1 ha chiesto di respingere l'istanza, mentre il Pretore ha comunicato il 1° luglio 2008 di contestare i motivi di ricusa fatti valere nei suoi confronti, rimettendosi al giudizio della Camera;
rammentato che con ordinanza del 3 luglio 2008 il presidente di questa Camera ha invitato l'istante a depositare entro quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 400.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti Agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'istanza sarebbe stata stralciata dai ruoli (art. 12 LTG);
accertato che nessun versamento risulta essere finora intervenuto, né l'istante consta avere introdotto – per avventura
– un'istan-za di restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'istanza sfugge a qual-siasi esame;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati e che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
stabilito che la controparte ha diritto di vedersi attribuire ripetibili, ancorché commisurate alla stringatezza delle osservazioni;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. L'istanza di ricusazione è stralciata dai ruoli per mancato paga- mento dell'anticipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte fr. 200.– per ripetibili.
3. Intimazione:
; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.