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11.2008.73 • TRAC TI 11.2008.73 Generato dall'IA

Withdrawal of Spousal Protection Appeal After Divorce Finalization

Numero d'incarto 11.2008.73
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning spousal protection following a lower court's decision that authorized marital separation, set asset separation, blocked bank accounts, and ordered spousal support payments, the appellant withdrew the appeal after the original matter had proceeded to divorce in the lower court. The appellate court accepted the withdrawal, terminating the proceedings and striking the case from the rolls, reasoning that a party's withdrawal ends the litigation, obligating the withdrawing party to bear the resulting procedural costs, specifically a reduced judicial fee due to the case not concluding with a final appellate judgment, while awarding no legal costs as the opposing party waived reimbursement.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Withdrawal of Spousal Protection Appeal After Divorce Finalization: The appellate court accepted the withdrawal, terminating the proceedings and striking the case from the rolls, reasoning that a party's withdrawal ends the litigation, obligating the withdrawing party to bear the resulting procedural costs, specifically a reduced judicial fee due to the case not concluding with a final appellate judgment, while awarding no legal costs as the opposing party waived reimbursement.

Parole chiave

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procedura a tutela dell'unione coniugale ritiro dell'azione di divorzio pagamento dell'emolumento riduzione dell'assegno di mantenimento decisioni incidentali azione di separazione Protezione dell'unione coniugale. Stralcio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 2 CPC

Cited as the procedural basis for striking the case from the rolls following the withdrawal of the appeal.

art. 21 LTG

Cited by analogy to justify the reduction of the judicial fee because the case did not end with a final judgment on appeal.

art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in the final section alongside the tariff regulations, supporting the procedural outcome.

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Testo completo

Incarto n. 11.2008.73 · Lugano 25 agosto 2009 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.724 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 31 maggio 2006 da

AP 1 nata __________, (patrocinata PA 2, ) contro

AO 1 () (patrocinato PA 1, );

premesso che AP 1 (1943) ed AO 1 (1949) si sono sposati a Breganzona il 21 maggio 1982;

ricordato che a quel momento il marito era già padre di M__________ (1970), avuto da un primo matrimonio, e che dal secondo matrimonio è nato F__________, il 24 marzo 1977;

accertato che con sentenza del 17 giugno 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha ordinato la separazione dei beni dal 31 maggio 2006, ha ordinato il blocco dei conti n. __________ e n. __________ presso la Banca __________ di __________ e ha obbligato AP

1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1090.– mensili dall'aprile al settembre 2006, di fr. 1340.– mensili dall'ottobre 2006 al maggio 2007, di fr. 1500.– mensili dal giugno al settembre 2007, di fr. 1050.– mensili dall'ottobre al dicembre 2007, di fr. 1145.– mensili dal gennaio al giugno 2008 e di fr. 740.– mensili dal luglio 2008 in poi;

preso atto che contro tale sentenza è insorto AP 1 con un appello del 27 giugno 2008 per ottenere la revoca del blocco del conto n. __________ e la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 572.– mensili dall'aprile al settembre 2006, a fr. 822.– mensili dall'ottobre 2006 al maggio 2007, a fr. 1083.– mensili dal giugno al settembre 2007, a fr. 528.– mensili dall'ottobre al dicembre 2007, a fr. 626.– mensili dal gennaio al giugno 2008 e a fr. 217.– mensili dal luglio 2008 in poi;

stabilito che nelle sue osservazioni del 25 luglio 2008 AO 1 ha proposto di accogliere parzialmente l'ap-pello per quanto concerne i contributi di mantenimento, respin-gendolo sul resto;

osservato che il 26 giugno 2009 il Pretore ha pronunciato il divorzio tra i coniugi (inc. OA.2008.577), dandone comunicazione alla Camera l'8 luglio 2009;

constatato che con lettera del 9 luglio 2009 AP 1 ha dichiarato a questa Camera di ritirare l'appello;

ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte adeguate ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

considerato che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando in appello con un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia), mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte avendo rinunciato a indennità (lettera del 9 luglio 2009, appena citata);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.