Father's Appeal on Provisional Visitation Rights Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn the context of provisional measures in a divorce case concerning parental visitation rights for the father with his daughter, the lower court issued a temporary decree without a hearing, which was followed by a subsequent decision (termed an "ordinance") that rejected the father's request for modification of these rights prior to the main hearing. The appellate court found the appeal inadmissible because the challenged decision was a new, non-contradictory provisional decree, which, under relevant procedural law, is challengeable only through a request for modification before the lower court within ten days, not via an appeal, which is reserved for provisional decrees issued after a hearing; furthermore, the appellant's attempt to appeal the initial decree was seen as counterproductive, delaying the scheduled hearing where modification could have been discussed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 94 prima, Art. 382 cpv. 1 CPC, Art. 379 cpv. 2 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; Father's Appeal on Provisional Visitation Rights Inadmissible: The appellate court found the appeal inadmissible because the challenged decision was a new, non-contradictory provisional decree, which, under relevant procedural law, is challengeable only through a request for modification before the lower court within ten days, not via an appeal, which is reserved for provisional decrees issued after a hearing; furthermore, the appellant's attempt to appeal the initial decree was seen as counterproductive, delaying the scheduled hearing where modification could have been discussed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the preamble as the procedural basis for the court's ruling (declaring the appeal inadmissible).
Applied to determine that court costs follow the outcome of the decision (disadvantage/soccombenza).
Cited in the reasoning to explain why the appeal was inadmissible because it challenged a decision made without contradictory proceedings, which is an appealable decision only if made with contradictory proceedings.
Cited in the reasoning to explain the correct remedy (request for modification) for decisions made without contradictory proceedings.
Cited in the reasoning to define what an 'ordinanza' (procedural order) is, in contrast to the decision being challenged.
Cited in the reasoning when discussing remedies on appeal to the Federal Tribunal, as the case involves a non-pecuniary dispute regarding personal relationships.
Cited in the reasoning regarding the procedural route (remedy) for subsequent appeals to the Federal Tribunal for this incidental decision.
Cited in the reasoning regarding the legal remedies available at the federal level against the decision.
Testo completo
Incarto n. 11.2008.47 · Lugano, 26 maggio 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.476 (protezione dell'unione coniugale, ora misure provvisionali in una causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 aprile 2005 da
AO 1, , (patrocinata dall'avv. PA 2,) contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
*giudicando
ora sull'“ordinanza” del 22 aprile 2008* con cui il Pretore ha dichiarato di respingere “ogni richiesta di modifica nelle more della
decisione di cui al decreto supercautelare 9 aprile 2008”;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 maggio 2008 presentato da AP 1 contro l'“ordinanza” emessa dal Pretore il
22 aprile 2008;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale chieste il
12 aprile 2005 da AO 1 (1973) nei confronti del marito AP 1 (1962), trattate dal 2007 come misure provvisionali in una causa di divorzio, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato mediante decreto cautelare del 9 aprile 2008 emanato senza contraddittorio le relazioni del padre con la figlia R__________, nata l'8 febbraio 2001, come segue:
– ogni martedì pomeriggio, dal termine della scuola, fino al mercoledì mattina, all'inizio della scuola, e
– ogni 15 giorni dal sabato alle ore 10.00 fino al lunedì mattina, all'inizio della scuola, il tutto seguendo le istruzioni del curatore educativo.
B. AP 1 ha chiesto il 18 aprile 2008 di modificare tale disciplina, previo contraddittorio, nel seguente modo:
– ogni martedì pomeriggio, dal termine della scuola, fino al mercoledì mattina, all'inizio della scuola,
– ogni giovedì pomeriggio, dal termine della scuola, fino al venerdì mattina, all'inizio della scuola, e
– ogni 15 giorni dal venerdì al termine della scuola fino al lunedì mattina, all'inizio della scuola.
Con “ordinanza” del 22 aprile 2008 il Pretore ha respinto la domanda, rilevando tra l'altro che “sulla necessità di un adeguamento dell'assetto e delle misure di sostegno per R__________ verrà nuovamente data la possibilità alle parti di esprimersi in occasione della prossima udienza”, indetta nella causa di merito per il
2 maggio 2008 alle ore 14.15.
C. Contro l'“ordinanza” appena citata AP 1 è insorto il 2 maggio 2008 a questa Camera per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, il decreto cautelare del 9 aprile 2008 sia annullato e gli atti rinviati al Pretore perché convochi le parti in udienza, subordinatamente che il decreto sia riformato applicando la disciplina delle relazioni personali in appresso:
– ogni martedì pomeriggio, dal termine della scuola, fino al mercoledì mattina, all'inizio della scuola, e
– ogni 15 giorni dal giovedì pomeriggio al termine della scuola fino al lunedì mattina, all'inizio della scuola.
L'appello non è stato intimato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L'appellante chiede di annullare, subordinatamente di riformare il decreto cautelare del 9 aprile 2008. Oggetto dell'impugnazione è tuttavia
l'“ordinanza” del 22 aprile 2008 con cui il Pretore ha respinto ogni modifica del
diritto di visita nelle more istruttorie (memoriale, pag. 1 in fondo), non il decreto cautelare del 9 aprile 2008. A un eventuale annullamento o a un'eventuale riforma dell'“ordinanza” l'appellante neppure accenna. Ciò basterebbe, già in sé, per dichiarare l'appello irricevibile.
2. Si volesse supporre – per ipotesi – che l'appellante intenda postulare l'annullamento o (in subordine) la riforma della citata “ordinanza”, l'impugnazione non sarebbe destinata a miglior sorte. È vero che in concreto l'“ordinanza” non è tale, per lo meno nella misura in cui il Pretore ha respinto ogni modifica del
diritto di visita nelle more istruttorie. Le ordinanze sono provvedimenti che disciplinano il procedimento (art. 94 prima frase CPC), nel senso che impongono alle parti il rispetto di determinate norme processuali. Respingendo ogni modifica del diritto di visita nelle more istruttorie il Pretore non si è limitato però a disciplinare il procedimento: ha deciso – una volta ancora senza contraddittorio – di mantenere la disciplina provvisionale del diritto di visita adottata con il decreto cautelare del 9 aprile 2008, se non altro fino alla successiva udienza nella causa di divorzio, prevista per il 2 maggio 2008. A tale riguardo l'“ordinanza” costituisce quindi, in realtà, un nuovo decreto cautelare emesso inaudita parte.
Ciò posto, rimane il fatto che impugnabili con appello sono solo i decreti cautelari emanati “previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC). Quelli emessi inaudita parte possono formare oggetto di una richiesta di modifica “previo contraddittorio” entro 10 giorni dalla notificazione (art. 379 cpv. 2 CPC), ma non di ricorso. Certo, AP 1 aveva già chiesto il 18 aprile 2008 che fosse modificato “previo contraddittorio” il decreto cautelare del 9 aprile 2008. Il Pretore ad ogni modo non aveva disconosciuto la domanda. Visto che occorreva già indire un'udienza nella causa di merito, egli ha ritenuto nondimeno che le parti potessero esprimersi “sulla necessità di un adeguamento dell'assetto e delle misure di sostegno per R__________” in quella sede. Nel frattempo egli ha deciso una volta ancora senza contraddittorio – come detto – di mantenere la disciplina provvisionale del
diritto di visita adottata con il decreto cautelare del 9 aprile 2008. Tale decisione non è quindi un'ordinanza, ma non è nemmeno un decreto cautelare impugnabile, onde l'ulteriore irricevibilità dell'appello.
3. Sostiene l'interessato che in concreto l'appellabilità dovrebbe essere data, trattandosi di un caso “gravido di conseguenze che deve poter essere posto al vaglio della giurisdizione di secondo grado” (memoriale, pag. 6, punto 17). L'assunto è fuori luogo per un doppio ordine di motivi. Anzitutto perché il precetto stando al quale “possono essere impugnati soltanto i provvedimenti cautelari emanati previo contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC) è chiaro e univoco, sicché quanto l'appellante chiede è in definitiva che questa Camera violi una precisa disposizione di legge. In secondo luogo perché nella fattispecie la tesi dell'appellante si rivela addirittura controproducente. Pretendendo di impugnare il decreto cautelare del 9 aprile 2008 (o l'“ordinanza” del 22 aprile 2008, poco importa), AP 1 non ha fatto altro che ritardare il contraddittorio a suo stesso pregiudizio. Essendo stato introdotto un appello con richiesta di effetto sospensivo, in effetti, il Pretore non ha potuto tenere l'udienza del 2 maggio 2008 “sulla necessità di un adeguamento dell'assetto e delle misure di sostegno per R__________” e l'ha rinviata. Ora, non si vede – né l'appellante spiega – come mai il caso sarebbe stato così “gravido di conseguenze” da non potersi ragionevolmente attendere senza danno irreparabile, quel 22 aprile 2008, il contraddittorio del 2 maggio 2008. Men che meno ove si consideri che l'unica divergenza nella disciplina cautelare delle relazioni personali con la figlia constava riferirsi al diritto di visita quindicinale, di cui l'appellante chiedeva l'inizio il giovedì pomeriggio dopo la scuola e non solo il sabato mattina alle ore 10.00. Anche sotto tale profilo la prospettata ammissibilità dell'appello non trova pertanto alcuna giustificazione.
4. L'emanazione dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
5. La tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.
6. Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi
in concreto di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione principale può formare oggetto di un ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiosa essendo la disciplina delle relazioni personali tra padre e figlia, controversia che è manifestamente priva di valore litigioso.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 300.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.