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11.2008.19 • TRAC TI 11.2008.19 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Interlocutory Decree Challenge

Numero d'incarto 11.2008.19
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's interlocutory decree that maintained an order for withholding a portion of their salary following a request by the ex-spouse to modify a divorce-decreed, lifelong spousal support obligation; the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed after the ten-day appeal deadline, which commenced the day after the decree was delivered, finding no basis for an extension, and consequently dismissed the associated request for legal aid as the underlying procedural act was non-admissible from the outset.

Regesto Legislator

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Art. 137 cpv. 2 CC, Art. 137 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 14 cpv. 1 lett. a Lag, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Interlocutory Decree Challenge: A party appealed a lower court's interlocutory decree that maintained an order for withholding a portion of their salary following a request by the ex-spouse to modify a divorce-decreed, lifelong spousal support obligation; the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed after the ten-day appeal deadline, which commenced the day after the decree was delivered, finding no basis for an extension, and consequently dismissed the associated request for legal aid as the underlying procedural act was non-admissible from the outset.

Parole chiave

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deposito tardivo decisione incidentale impugnabile gratuito patrocinio sentenza di divorzio proroga tardiva del termine termine processuale perentorio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

Cited as the basis for pronouncing the final decision (dispositive).

art. 148 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning section preceding the dispositive for justifying the decision not to collect costs/fees, which is reflected in order no. 2.

art. 14 cpv. 1 lett. a Lag

Cited as the basis for rejecting the request for legal aid in order no. 3.

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Testo completo

Incarto n. 11.2008.19 · Lugano 4 febbraio 2008/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2007.1019 (modifica di sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 agosto 2007 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 2) contro

AO 1 , Vezia (patrocinata dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 gennaio

2008 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 28 dicembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 15 settembre 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 12 giugno 1987 da AO 1 (1958) e AP 1 (1947), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui il marito si impegnava a versare alla moglie, 13 volte l'anno, un contribu­to alimentare indicizzato di fr. 1500.– mensili vita natural durante;

che il 2 agosto 2007 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando – già in via provvisionale – la soppressione parziale o totale del contributo alimentare;

che all'udienza del 12 settembre 2007, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito;

che con decreto cautelare emanato “nelle

more istruttorie” in calce al verbale d'udienza, il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per la convenuta

da quello stesso 12 settembre 2007;

che un appello del 21 settembre 2007 presentato da AO 1 contro il decreto appena citato è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 27 settembre 2007 (inc. 11.2007.158);

che con ulteriore decreto cautelare emanato “nelle more istruttorie” il 23 novembre 2007 il Pretore ha ristabilito con effetto imme­diato il contributo alimentare per la convenuta, ripristinando nel contempo un ordine di trattenuta di fr. 520.– mensili dallo stipendio di AP 1;

che, esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 21 dicembre 2007 le parti hanno ribadito le loro domande;

che, statuendo il 28 dicembre 2007, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare e ha confermato l'ordine di trattenuta, senza prelevare tasse né spese;

che entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a que­sta Camera il 22 gennaio 2008 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, la riforma del giudizio impugnato nel senso di sopprimere – in tutto o almeno in parte – il contributo alimentare litigioso e di adattare l'ordine di trattenuta, accordandogli l'assistenza giudiziaria anche in seconda sede;

che l'appello non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che la procedura intesa all'emanazione di misure provvisionali nell'ambito di una causa di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) è quella degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv. 2 lett. d e 419*c* cpv. 1 CPC), applicabile per analogia anche nelle cause intese alla modifica di una sentenza di divorzio;

che i decreti cautelari del Pretore sono quindi appellabili nel termine di 10 giorni, non sospesi dalle ferie (art. 419*c* cpv. 3 CPC);

che il termine di impugnazione comincia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la sentenza perviene al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie il decreto cautelare è giunto all'appellante l'8 gennaio 2008 (appello, pag. 4 in alto; ‹www.posta.ch/track­and­trace› informazioni inerenti al recapito __________ – R Svizzera);

che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere mercoledì 9 gennaio ed è scaduto venerdì 18 gennaio 2008;

che nelle circostanze descritte il memoriale, datato 22 gennaio 2008 ma consegnato alla posta il 28 gennaio 2008 (timbro postale figurante sulla busta dell'invio raccomandato), risulta manifestamente tardivo, e come tale inammissibile;

che l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

che nelle condizioni descritte l'appello in esame sfugge, già di primo acchito, a qualsiasi esame;

che con l'emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo diviene senza oggetto;

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto delle ristrettezze eco­no­miche in cui si trova verosimilmente l'interessato si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte;

che la richiesta di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, il beneficio richiesto non essendo destinato a coprire spese per un atto processuale già di primo acchito inammissibile per tardività (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

che relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art.

74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione a:

–; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.