Co-owner Appeal Against Dissolution of Joint Property Ownership by Public Auction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, a co-owner of a property following a divorce, appealed the lower court's decision to dissolve the co-ownership through a public auction, arguing her share was not for sale and citing prior agreements and divorce rulings regarding habitation rights. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that no legal grounds (such as contractual exclusion, property division, or destined use) prevented the dissolution of the co-ownership as per the relevant Civil Code article, and found the appellant's arguments regarding past agreements irrelevant to the division of the jointly owned property, affirming the lower court's decision to proceed with the public auction and distribution of proceeds, including a monthly allowance to the other co-owner until the sale finalized.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 650 CC, Art. 242 punto, Art. 650 cpv. 1 CC, Art. 650 cpv. 3 CC, Art. 242 cpv. 3 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Co-owner Appeal Against Dissolution of Joint Property Ownership by Public Auction: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that no legal grounds (such as contractual exclusion, property division, or destined use) prevented the dissolution of the co-ownership as per the relevant Civil Code article, and found the appellant's arguments regarding past agreements irrelevant to the division of the jointly owned property, affirming the lower court's decision to proceed with the public auction and distribution of proceeds, including a monthly allowance to the other co-owner until the sale finalized.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court confirmed the lower court's decision to dissolve the co-ownership based on this article, as no exclusion grounds were found.
Cited in the final orders as the procedural basis for pronouncing the judgment.
Used to determine that the costs of the appeal proceedings follow the outcome (loser pays).
Testo completo
Incarto n. 11.2008.187 · Lugano 30 dicembre 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2008.72 (scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 21 aprile 2008 da
AO 1) (patrocinato dall' PA 1) contro
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 dicembre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
26 novembre 2008 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 15 settembre 2006, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AO 1
(1953) ed AP 1 (1949). In esito al divorzio egli ha accordato alla moglie, tra l'altro, un diritto di abitazione fino al 30 settembre 2026 nell'ex dimora coniugale (particella n. 235 RFD di __________, intestata al marito). Adita da AP 1, il 19 novembre 2007 questa Camera ha riformato tale sentenza, annullando il
diritto di abitazione, ma accertando che la particella n. 235 appartiene alle parti in ragione di metà ciascuno (inc. 11.2006.99). Il
29 novembre 2007 AP 1 ha ottenuto l'iscrizione della sua quota di comproprietà nel registro fondiario.
B. Il 21 aprile 2008 AO 1 ha instato davanti al medesimo Pretore per lo scioglimento della citata comproprietà mediante asta pubblica. Nella sua risposta del 14 maggio 2008 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 25 novembre 2008. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto immediatamente al dibattimento finale, nell'ambito del quale esse hanno confermato le loro posizioni, la convenuta postulando nondimeno l'assegnazione dell'intero fondo dietro versamento di un conguaglio.
C. Con
sentenza del 26 novembre 2008 il Pretore ha accertato il diritto di AO 1 di ottenere lo scioglimento della comproprietà, ne ha disposto l'attuazione mediante asta
pubblica, ha affidato al notaio __________ i pubblici incanti da tenere entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ha fissato la
base d'asta in fr. 700 000.– e ha disposto la suddivisione del ricavo tra i comproprietari in ragione di metà ciascuno. A AO 1 egli ha riconosciuto inoltre un compenso di fr. 2334.50 mensili, da dedurre dalla quota di partecipazione spettante a
AP 1, dal dicembre del 2007 fino al trapasso della proprietà immobiliare all'aggiudicatario. La tassa di giustizia
di fr. 4900.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 10 000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 18 dicembre 2008 nel quale dichiara – in sintesi – di opporsi allo scioglimento della comproprietà. L'appello non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accolto la petizione, in concreto, non ravvisando motivi che ostino (nel senso dell'art. 650 CC) allo scioglimento della comproprietà. Quanto al modo di divisione, egli ha optato per l'asta pubblica, non apparendogli praticabile né una divisione del fondo in natura né l'attribuzione del bene alla sola convenuta. Ciò posto, il primo giurice ha regolato – come detto – la suddivisione del ricavo, disponendo che il provento dell'asta sia ripartito a metà fra i comproprietari, AO 1 avendo diritto inoltre di ricevere fr. 2334.50 mensili (da dedurre dalla quota di partecipazione dell'ex moglie) a valere dal dicembre del 2007 fino al trapasso di proprietà all'aggiudicatario.
2. L'appellante censura la sentenza impugnata “poiché arbitraria; il contratto del 29 settembre 1989 casa al mappale 235 RFD di __________ è ben chiaro, esiste la sentenza di divorzio con la quale mi si dà la facoltà di abitare 26 anni gratuitamente (sentenza del 15 settembre 1006, in giudicato il 18 ottobre 2006) e la sentenza del Tribunale di appello di Lugano dove mi viene riconosciuta in proprietà la metà della casa al mappale 235 RFD di __________, l'altra metà di proprietà AO 1, __________ (SG), ex marito (siamo stati sposati 17 anni) e, richiamo l'art. 242 punto 3 del CC, il quale chiaramente esprime quanto precedentemente sentenziato, *la mia quota parte non è in vendita*”.
3. Un appello deve contenere tra l'altro, sotto pena di nullità, “la dichiarazione di appellare con l'indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza”, come pure le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC con rinvio al cpv. 5). Nel suo scritto AP 1 non menziona i dispositivi della sentenza pretorile che intende appellare, né formula domande di merito. Con qualche sforzo interpretativo è possibile desumere tuttavia ch'essa insorge per lo meno contro lo scioglimento della comproprietà (dispositivo n. 1). Ancorché ai limiti, sotto questo profilo il memoriale è di conseguenza ammissibile.
4. Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata (art. 650 cpv. 1 CC). Lo scioglimento, poi, non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC). Come ha già accertato il Pretore, nella fattispecie non si ravvisa nessuna di tali eccezioni (sentenza impugnata, consid. 2). La convenzione stipulata dalle parti il 29 settembre 1989 riconosceva all'appellante mezza proprietà della particella n. 235, ma non impediva né differiva la divisione. Quanto alla “facoltà di abitare 26 anni gratuitamente” nell'immobile, essa non sussiste, giacché nella sentenza del 19 novembre 2007 questa Camera non
l'ha confermata, riconoscendo invece a AP 1 la comproprietà del fondo. Infine il richiamo all'art. 242 cpv. 3 CC è fuori argomento, giacché
riguarda la comunione dei beni, regime che i coniugi non hanno mai adottato.
Certo, l'appellante sottolinea che la sua quota di un mezzo “non è in vendita”, ma dimentica che AO 1 non è tenuto a rimanere in comproprietà, tanto meno con lei. E siccome occorre mettere fine alla comproprietà, l'appellante non può pretendere di conservare la propria quota. Circa un'eventuale intempestività della richiesta (nel senso dell'art. 650 cpv. 3 CC), nemmeno l'appellante asserisce che lo scioglimento
comporti per lei oneri eccessivi o svantaggi considerevoli (sulla nozione: Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 328 n. 1185 e 1185acon
rimandi; Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 19 e 20 ad art. 650). Ne discende che al proposito l'appello si rivela destituito di buon diritto.
5. Quanto al modo di divisione (mediante asta pubblica) e al riparto del ricavato (metà
ciascuno tra i comproprietari), compresa l'indennità di fr. 2334.50 mensili in favore dell'ex marito dal dicembre del 2007
fino al trapasso della proprietà immobiliare all'aggiudicatario, il tema non è litigioso, tant'è che l'appellante non spende una parola per confrontarsi con le argomentazioni del Pretore.
6. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato all'attore per osservazioni.
7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso (che nell'azione dell'art. 650 CC corrisponde a quello della quota di comproprietà: RtiD I-2004 pag. 607 n. 109c) supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 450.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
;.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.