Supervisory Authority Rejection of Legal Aid for Parental Custody Appeal Annulled for Procedural Error
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants contested the supervisory authority's rejection of their request for legal aid concerning their appeal against a prior decision that denied their request to regain parental custody of their child, who had been placed outside the home since 2003. The supervisory authority rejected the legal aid application because the appellants failed to adequately prove their indigence, despite referencing prior grants of aid and citing a psychological service report indicating they receive disability benefits and cannot support their child. The appellate court held that while the burden of proof for financial hardship rests with the applicant, the application was rejected summarily without giving the applicants, who cited prior aid and submitted a supporting report, the opportunity to supplement potentially incomplete documentation, which is required under the inquisitorial nature of legal aid proceedings; consequently, the court granted the appeal, annulled the rejection, and remanded the matter to the supervisory authority to seek updated documentation before re-adjudicating the legal aid request and the underlying prerequisites for granting the benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 cpv. 4 Lag, Art. 5 cpv. 1 Lag, Art. 35 cpv. 1 Lag, Art. 36 cpv. 1 lett. c con, Art. 7 cpv. 1 Lag, Art. 4 Lag; Supervisory Authority Rejection of Legal Aid for Parental Custody Appeal Annulled for Procedural Error: The supervisory authority rejected the legal aid application because the appellants failed to adequately prove their indigence, despite referencing prior grants of aid and citing a psychological service report indicating they receive disability benefits and cannot support their child. The appellate court held that while the burden of proof for financial hardship rests with the applicant, the application was rejected summarily without giving the applicants, who cited prior aid and submitted a supporting report, the opportunity to supplement potentially incomplete documentation, which is required under the inquisitorial nature of legal aid proceedings; consequently, the court granted the appeal, annulled the rejection, and remanded the matter to the supervisory authority to seek updated documentation before re-adjudicating the legal aid request and the underlying prerequisites for granting the benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the admissibility and deadline for the appeal against the refusal of legal aid, although not strictly in the final orders, it establishes the procedural basis for the review.
Cited in the reasoning concerning the authority's discretion on whether to hear the opposing party regarding the request for legal aid.
Cited in the reasoning to establish that the State cannot appeal the decision regarding the granting or refusal of legal aid.
Cited in the reasoning to explain which decision of the 'conceding authority' the State *can* appeal (the taxing of the official defender's fees).
Cited in the reasoning as the basis for the inquisitorial procedure in matters of legal aid and to state that the procedure itself is free of charge.
Cited in the reasoning, indicating that the lower authority should also examine the other prerequisites for granting the benefit.
Cited in the reasoning to state that the procedure for obtaining legal aid is gratuitous, except in cases of vexatious litigation.
Cited in the reasoning to determine the scope of appeal to the federal level against the current decision.
This refers to the annulment of the challenged order (which contained the refusal of legal aid).
Costs are not charged (Order 2: 'Non si riscuotono tasse né spese'). This typically references the relevant cost provision, often Art. 66 LTF or the cantonal equivalent, which is generally reflected in the decision on costs.
Testo completo
Incarto n. 11.2008.184 · Lugano 12 gennaio 2009/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 606.2000/R.100.2008 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1 e RI 2, (patrocinati dall' PA 1) alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona riguardo al riaffidamento del figlio S__________ (2000),
*giudicando ora sulla decisione del 3 novembre 2008* con cui l'Autorità di vigilanza ha respinto una richiesta di assistenza giudiziaria presentata da RI 1 e RI 2;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 18 novembre 2008 presentato da RI 1 e RI 2 contro la decisione emessa il 3 novembre 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. S__________ (18 settembre 2000) è figlio di RI 1 (1962) e RI 2 (1954). Con decisione del 22 maggio 2003 la Commissione tutoria 8 ha privato RI 1 della custodia parentale e ha collocato il bambino nella __________
__________ di __________. Tale decisione è stata confermata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, su ricorso di RI 1 e
RI 2, il 1° settembre 2003. Un appello presentato dai ricorrenti contro tale decisione è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera con sentenza del 9 dicembre 2005 (inc. 11.2003.123). Nel frattempo, il 29 settembre 2003, il figlio è stato collocato presso la famiglia affidataria di __________ e __________. Il 21 maggio 2004 RI 1 e RI 2 si sono uniti in matrimonio.
B. Il 3 marzo 2008 RI 1 e RI 2 hanno instato davanti alla Commissione tutoria regionale
8 per essere reintegrati nella custodia parentale. Esaminate le risultanze di una relazione commissionata al Servizio medico-psicologico di __________, con decisione del 7 agosto 2008 la Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta. RI
1 e RI 2 sono insorti il 18 agosto 2008 contro tale decisione all'Autorità di vigilanza, che il 3 novembre 2008 ha respinto il ricorso senza prelevare tasse né spese. La domanda di assistenza giudiziaria formulata dai ricorrenti è stata rigettata.
C. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria RI 1 e RI 2 hanno ricorso il 18 novembre 2008 a questa Camera, chiedendo di riformare la decisione dell'Autorità di vigilanza nel senso di concedere loro il beneficio litigioso. Per sua natura il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. L'art.
5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). Nella fattispecie non appare di verosimile utilità interpellare la Commissione tutoria regionale. Più opportuno sarebbe sentire il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite
en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Stato non può contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può solo impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la
nota professionale del patrocinatore d'ufficio (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze
descritte conviene procedere dunque senza indugio all'emanazione del giudizio.
3. L'Autorità di vigilanza ha respinto il beneficio in questione con l'argomento che i richiedenti non avevano dimostrato la loro indigenza. Pur essendo patrocinati da un legale, essi si erano limitati a ricordare di avere ottenuto identico beneficio in precedenti cause e a pretendere che la loro situazione finanziaria non era mutata. Ciò non permetteva di appurare le loro reali condizioni economiche. Onde il rigetto della domanda.
4. Nel ricorso gli interessati affermano di essersi richiamati espressamente, davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, a numerose decisioni emanate dall'autorità stessa, l'ultima del 14 agosto 2008 che li ammetteva al beneficio dell'assistenza giudiziaria senza particolari formalità. Essi soggiungono che in una relazione del
18 agosto 2008 il Servizio medico-psicologico ha accertato come essi percepiscano una rendita AI e non siano in grado di provvedere alle necessità del figlio. Avesse ritenuto insufficientemente documentata la loro indigenza – essi concludono – l'Autorità di vigilanza avrebbe dovuto esigere altra documentazione.
5. Davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele i ricorrenti avevano postulato il
beneficio dell'assistenza giudiziaria evocando il fatto di essere “già stati ammessi al gratuito patrocinio nell'ambito delle
precedenti procedure presentate a questo lodevole ufficio. In particolare l'autorità tutoria accoglieva le domande di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio con sentenza del 10 luglio 2003, 1° settembre 2003, 17 agosto 2004 e 1° settembre 2004. La loro situazione finanziaria non è assolutamente mutata” (ricorso, pag.
18). Ora, che l'onere di rendere verosimile le proprie ristrettezze incomba al richiedente è vero (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c), com'è vero che l'ottenimento
dell'assistenza giudiziaria in cause precedenti non conferisce il diritto ad analogo riconoscimento in procedure successive. Un conto però è omettere di produrre ogni documentazione a suffragio e un altro è presentare documentazione insufficiente. Nel primo caso non tocca all'autorità richiamare il richiedente ai propri obblighi, tanto meno ove questi sia assistito da un legale. Nel secondo invece l'autorità deve invitare il richiedente a integrare gli atti incompleti, la procedura volta all'ottenimento
dell'assistenza giudiziaria essendo retta dal principio inquisitorio (Rep. 1994 pag. 307 consid. 2; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
commentato e massimato, appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 4 Lag). Se il richiedente ignora la sollecitazione o ottempera solo in parte, allora l'autorità può rifiutare il beneficio (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c: I CCA, sentenza inc. 11.2005.163 del
6 giugno 2007, consid. 6).
6. Nella fattispecie i ricorrenti avevano motivato esplicitamente la loro richiesta e l'Autorità di vigilanza sulle tutele non poteva respingere la domanda d'acchito, tanto meno dopo averli ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria il 14 agosto 2008. Certo, nulla impediva che l'Autorità di vigilanza esigesse documentazione più recente. In tal caso però essa avrebbe dovuto fissare ai ricorrenti un termine
per produrre nuovi atti. Ciò posto, il ricorso merita accoglimento, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all'Autorità di
vigilanza perché, ravvisandone la necessità, solleciti i richiedenti ad aggiornare i giustificativi sulla loro situazione finanziaria. Ai fini del giudizio, inoltre, l'Autorità di vigilanza vaglierà gli altri presupposti per il conferimento del beneficio (art. 15 Lag).
7. La procedura intesa al conseguimento dell'assistenza giudiziaria è invece gratuita, salvo ipotesi di temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). Da tale regola non v'è ragione di scostarsi in concreto. Per quanto attiene alle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio i ricorrenti allo Stato (sopra, consid. 2). Non v'è motivo dunque perché in concreto non sia attribuita ai richiedenti una congrua indennità per ripetibili. Si rammenti, ad ogni buon conto, che l'indennità per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal legale dei ricorrenti nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo il medesimo risultato.
8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere interesse a impugnare l'odierno giudizio. Sul conferimento dell'assistenza giudiziaria tuttavia il diritto cantonale gli preclude ogni via di ricorso (sopra, consid. 2). Il presente giudizio risulta dunque definitivo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, il dispositivo n. 3 della decisione impugnata è annullato e gli atti sono rinviati all'Autorità di vigilanza sulle tutele per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti un'indennità di fr. 500.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione all'avv..
Comunicazione a: – Commissione tutoria regionale 8, Pregassona; – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario