Appeal Struck Due to Mootness After Reinstatement of Parental Custody
Sintesi Legislator
Generato dall'IAParents appealed the decision of the guardianship authority that had confirmed the removal of their two minor children from their custody and placed them under supervision with supervised visitation rights. However, while the appeal was pending, the regional tutelage commission revoked the initial placement and reinstated parental custody, rendering the appeal without object. The appellate court therefore struck the case from the roll, exceptionally waiving procedural costs and denying reimbursement for legal fees, as the substantive issue had been resolved by the subsequent decision which had become final.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Appeal Struck Due to Mootness After Reinstatement of Parental Custody: However, while the appeal was pending, the regional tutelage commission revoked the initial placement and reinstated parental custody, rendering the appeal without object. The appellate court therefore struck the case from the roll, exceptionally waiving procedural costs and denying reimbursement for legal fees, as the substantive issue had been resolved by the subsequent decision which had become final.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the procedure leading to the appeal being declared without object.
This procedural provision is cited immediately before the decree, supporting the overall procedural handling.
Testo completo
Incarto n. 11.2008.180 · Lugano 6 maggio 2009/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 396.2008/R.114.2008 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 e AP 2, (patrocinati dall'avv. PA 1, ) alla
CO 1, per quanto riguarda la custodia dei figli Y__________ (2003) e R__________ (2005) __________;
premesso che il 14 ottobre 2008 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto un ricorso presentato il
25 settembre 2008 dai coniugi AP 1 e AP 2 contro una decisione del 10 settembre 2008 con cui la Commissione tutoria regionale 3 li aveva privati della custodia sui figli Y__________ e R__________, collocati nella __________, e aveva accordato loro un diritto di visita sorvegliato quindicinale;
preso atto che contro tale decisione AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 4 novembre 2008 per ottenere il ripristino della custodia parentale;
accertato che l'appello è giunto a questa Camera il 22 dicembre 2008;
rilevato che il 29 dicembre 2008 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha comunicato al Tribunale d'appello come nel frattempo, il 23 dicembre 2008, la Commissione tutoria regionale avesse reintegrato AP 1 e AP 2 nella custodia parentale, revocando il collocamento dei figli;
rammentato che quello stesso 29 dicembre 2008 il presidente di questa Camera ha scritto al patrocinatore degli appellanti, invitandolo a comunicare se, nelle circostanze descritte, l'impugnazione potesse essere stralciata dai ruoli siccome caduca, rispettivamente a precisare quale interesse pratico e attuale l'appello conservasse ancora per i suoi clienti;
osservato che con ordinanza del 31 marzo 2009 gli appellanti sono stati sollecitati nuovamente dal presidente della Camera a dichiarare, entro 10 giorni, se e per quali motivi l'impugnazione fosse mantenuta, ritenuto che decorso infruttuoso il termine l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto, senza riscuotere spese e senza attribuire ripetibili;
vista la lettera del 3 aprile 2009 con la quale il patrocinatore degli appellanti comunica che “la nuova decisione della CTR è cresciuta in giudicato e quindi il problema di fondo è risolto”;
ritenuto che, di conseguenza, l'appello va tolto dai ruoli, rinun-ciando – eccezionalmente – a percepire oneri processuali;
considerato che la Commissione tutoria regionale non avendo proposto di respingere l'appello non può essere chiamata a rifondere ripetibili;
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
; – Commissione tutoria regionale 3, Breganzona.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.