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11.2008.163 • TRAC TI 11.2008.163 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fees

Numero d'incarto 11.2008.163
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal challenging a lower court decision that modified divorce terms by awarding child custody to the father and adjusting spousal and child support payments was dismissed by the appellate court because the appellant failed to deposit the required advance for court fees despite being duly notified of the deadline, which was non-extendable; consequently, the appeal was struck from the court rolls without substantive review, and no court costs or opposing party compensation were awarded due to the administrative burden versus potential recovery and the non-involvement of the opposing party in the procedural failure.

Regesto Legislator

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Art. 312 cpv. 2 CPC, Art. 133 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 137 CPC, Art. 312 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 3 CPC, Art. 12 cpv. 1 LTG; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fees: preso atto che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento di sorta, né l'interessato ha postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art.

Parole chiave

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anticipo delle spese tasse amministrative mantenimento del figlio recupero dei costi versamento dell'anticipo delle spese tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 12 cpv. 1 LTG

This provision was cited immediately before the operative part, suggesting it underlies the court's authority to rule on the appeal.

art. 312 cpv. 2 CPC

This procedural article was cited earlier to justify the order for the appellant to deposit an advance for court costs, failure of which led to the dismissal of the appeal.

art. 148 cpv. 3 CPC

This article relates to the allocation of costs (tassa di giustizia e spese) in the reasoning preceding the operative part, although the final order renounces collection.

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Testo completo

Incarto n. 11.2008.163 · Lugano 29 gennaio 2009/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2005.178 (modifica sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 13 ottobre 2005 da

AP 1, (patrocinato dall' PA 1) Contro

AO 1,(Varese) (patrocinata dall' PA 2);

premesso che in modifica di una sentenza di divorzio emessa il 10 agosto 2004 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha, con sentenza del 5 novembre 2008, affidato il figlio B__________ (nato il 22 ottobre 1991) al padre, sopprimendo il contributo alimentare di fr. 1250.– mensili a lui dovuto dal 1° gennaio 2005, e ha ridotto dal 1° ottobre 2005 a fr. 1000.– mensili (oltre l'assegno familiare) il contributo ali­mentare di fr. 1250.– mensili dovuto al figlio G__________ (nato il 12 luglio 1993);

visto l'appello del 26 novembre 2008 presentato da AP 1 per ottenere la soppressione del contributo alimentare in favore del figlio G__________ dal 1° gennaio 2005, con conseguente riforma della sentenza appena citata;

ricordato che con ordinanza del 2 dicembre 2008 l'appellante è stato invitato a depositare entro 15 giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 2050.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

accertato che l'ordinanza è pervenuta al destinatario il 3 dicembre 2008 (ricevuta postale agli atti), sicché il termine assegnatogli è scaduto, tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC), il 2 gennaio 2009;

preso atto che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento di sorta, né l'interessato ha postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art.

137 CPC), il quale è del resto “non prorogabile” per espressa disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC);

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

considerato che la tassa di giustizia e le spese dello stralcio andrebbero a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv. 3 CPC), ma che nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, gli oneri amministrativi d'incasso vanificando in pratica ogni tornaconto per l'erario pubblico;

stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili

3. Intimazione a:

;.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.