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11.2008.155 • TRAC TI 11.2008.155 Generato dall'IA

Father's Withdrawn Appeal of Visitation Modification

Numero d'incarto 11.2008.155
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The matter before the appellate court concerned a challenge by a father against a lower authority's decision regarding the modification of his visitation rights with his daughter, following the dissolution of his relationship with the mother and subsequent court orders establishing educational guardianship. The court dismissed the appeal and struck the case from the record because the father formally withdrew his appeal, reasoning that withdrawal ends the litigation, requiring the withdrawing party to bear the incurred procedural costs and compensate the opposing party for their expenses, although the court reduced the standard judicial fee because the case did not conclude with a final judgment on the merits at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Father's Withdrawn Appeal of Visitation Modification: The court dismissed the appeal and struck the case from the record because the father formally withdrew his appeal, reasoning that withdrawal ends the litigation, requiring the withdrawing party to bear the incurred procedural costs and compensate the opposing party for their expenses, although the court reduced the standard judicial fee because the case did not conclude with a final judgment on the merits at the appellate level.

Parole chiave

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modifica del diritto di visita diritto di recesso materia tutelare spese di procedura conflitto genitoriale procedura di divorzio

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll due to desistment.

art. 21 LTG per analogia

Cited in consideration to justify the adequate reduction of the court fee because the case did not end with a final judgment.

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Testo completo

Incarto n. 11.2008.155 · Lugano 25 agosto 2009/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 292.2007/R.83/87.2008 (filiazione: relazioni perso-nali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tu-tele, che oppone

AP 1, a

CO 2,

per quanto riguarda una modifica alla regolamentazione del diritto di visita alla figlia

M__________ (2003)

disciplinato dalla

Commissione tutoria regionale 7, Capriasca;

premesso che il 22 giugno 2003 CO 2 (1973) ha dato alla luce una figlia, M__________, riconosciuta da AP 1 (1967) il 25 giugno 2003;

ricordato che nel luglio del 2005 CO 2 ha posto termine alla convivenza con AP 1, trasferendosi a __________ con la figlia;

rammentato che con risoluzione del 19 aprile 2007 la Commissione tutoria regionale 5 ha istituito in favore della bambina una curatela educativa e ha regolato il

diritto di visita del padre;

osservato che con decisione del 17 giugno 2008 la Commissio-ne tutoria 7 ha confermato la curatela educativa in favore di M__________, nel frattempo trasferitasi con la madre a __________, e ha nuovamente disciplinato il diritto di visita paterno;

preso atto che due ricorsi presentati dai genitori della bambina contro tale decisione sono stati parzialmente accolti il 6 ottobre 2008 dall'Au­torità di vigilanza sulle tutele, la quale ha riformato la disciplina del diritto di visita;

constatato che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera il 29 ottobre 2008, postulando un'ul-teriore modifica del diritto di visita;

appurato che nelle sue osservazioni del 27 dicembre 2008 CO 2 ha concluso per il rigetto dell'appello, mentre la Commissione tutoria regionale è rimasta silente;

accertato che con lettera del 13 giugno 2009 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;

ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio

– gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte adeguate ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

considerato che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando in appello con un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia), mentre CO 2 ha diritto a un'inden­nità per il dispendio di tempo profuso nella stesura del memoriale di osservazioni (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 50.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a CO 2 un'indennità di fr. 150.–.

3. Intimazione:

– ; – , ; – Commissione tutoria regionale 7, Capriasca.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.