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11.2008.152 • TRAC TI 11.2008.152 Generato dall'IA

Revision Granted Over Procedural Dismissal, Appeal Ultimately Deemed Inadmissible on Merits

Numero d'incarto 11.2008.152
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The court addressed a request for revision against a prior dismissal of an appeal, which itself challenged a supervisory authority's ruling declaring the initial appeal inadmissible because it contested an incidental decision—an order for a psychosocial evaluation—that supposedly did not cause irreparable harm. The court granted the revision, finding that the prior dismissal resulted from a factual error because the required advance payment, though belatedly submitted by the appellant, had in fact been paid and overlooked in the court file, thus necessitating the cancellation of the dismissal order; however, upon reviewing the merits of the original appeal, the court found it inadmissible because the appellant failed to contest the core legal basis of the supervisory authority's decision, namely that the initial order did not cause irreparable harm, rendering the appeal meritless despite the successful revision of the procedural dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 340 lett. d CPC, Art. 341 cpv. 2 CPC, Art. 312 cpv. 1 CPC, Art. 344 CPC, Art. 44 LPAmm, Art. 292 CP; Revision Granted Over Procedural Dismissal, Appeal Ultimately Deemed Inadmissible on Merits: The court granted the revision, finding that the prior dismissal resulted from a factual error because the required advance payment, though belatedly submitted by the appellant, had in fact been paid and overlooked in the court file, thus necessitating the cancellation of the dismissal order; however, upon reviewing the merits of the original appeal, the court found it inadmissible because the appellant failed to contest the core legal basis of the supervisory authority's decision, namely that the initial order did not cause irreparable harm, rendering the appeal meritless despite the successful revision of the procedural dismissal.

Parole chiave

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revisione processuale esame nel merito errore di fatto riesame di una decisione precedente decisione incidentale impugnabile revoca della decisione amministrativa

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 340 lett. d CPC

Cited as the legal basis for granting the revision request due to a factual error in the records.

art. 344 CPC

Cited to justify annulling the previous dismissal order and ruling on the appeal itself.

art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5

Cited to declare the appeal inadmissible due to a lack of grounds (motivazione).

art. 313*bis* CPC

Cited in the introductory part of the final orders, related to the procedure.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for applying the principle of losing party (soccombenza) to the costs of the appeal.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited to explain the availability of federal appeal remedies against the incidental decision.

art. 51 cpv. 1 lett. c LTF

Cited to indicate that the present incidental decision follows the main action route for federal appeals.

art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF

Cited to establish that the main action can be subject to a civil law appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2008.152 · Lugano, 14 novembre 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 461.2007/R.78.2008 (misure di protezione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 alla

CO 1 ,

*giudicando ora sulla domanda di revisione* presentata da AP 1 il 5 novembre 2008;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di revisione presentata da AP 1 il 5 novembre 2008 contro il decreto di stralcio emesso da questa Camera il 13 ottobre 2008;

2. Se dev'essere accolto in tal caso l'appello del 26 luglio 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 27 giugno 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 29 maggio 2008 la Commissione tutoria regionale

11 ha affidato al Servizio psico-sociale di Locarno l'incarico di verificare se fosse il caso di adottare misure di protezione nei confronti di AP 1 (1962). Questi ha ricorso il 16 giugno 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, sostenendo che nei suoi riguardi non si imponevano provvedimenti di sorta. Statuendo il 27 giugno 2008, l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile perché diretto contro una decisione incidentale non suscettiva di arrecare un danno irreparabile. In esito al giudizio essa non ha prelevato tasse né spese.

B. AP 1 è insorto il 26 luglio 2008 a questa Camera contro la decisione dell'Autorità di

vigilanza con un appello in cui chiedeva, “per quanto possibile”, il ripristino del suo onore e della sua dignità, “proprietà degradate da prese di posizione

fatte durante lo svolgimento di questa pratica a nome del sottoscritto”. Egli ha proposto inoltre che a suo fratello __________ fosse

riservato “negli uffici del Servizio psico-sociale trattamento e approfondimento di inchiesta in merito al suo comportamento, comportamento protrattosi negli anni e avverso alla mia persona”. Infine egli ha concluso perché alla moglie di __________ fosse riservato identico trattamento “in merito al suo comportamento manifestante insinuazioni e accuse nei confronti del sottoscritto”.

C. AP 1 è stato invitato il 14 agosto 2008 dal presidente di questa Camera a depositare nel termine improrogabile di quindici giorni un anticipo di fr. 300.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte. Preso atto che nessun versamento era intervenuto, con decreto del 13 ottobre 2008 la Camera ha stralciato l'appello dai ruoli, ponendo la tassa di giustizia (fr. 50.–) e le spese (fr. 50.–) a carico dell'appellante, senza assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, cui l'appello non era stato intimato (inc. 11.2008.96).

D. Il

5 novembre 2008 AP 1 ha introdotto a questa Camera una domanda di revisione, facendo valere di avere ritirato la richiesta di anticipo il

26 agosto 2008 e di avere provveduto al deposito della somma il 9 settembre 2008, sicché lo stralcio dell'appello dai ruoli si deve a un disguido evidente. La domanda di revisione non è stata intimata per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La revisione di una sentenza può essere chiesta, fra l'altro, qualora il giudizio sia “l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa” (art. 340 lett. d CPC). Il rimedio permette in tali casi di riparare a palesi inavvertenze, a documenti del processo che per svista manifesta sono sfuggiti alla cognizione del giudice, sono essi stati letti male, trascritti in modo

inesatto oppure incompleto (cfr. Anastasi, Il sistema

dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 220 segg.). La revisione di una sentenza emanata da una Camera civile di

appello si propone alla Camera che ha giudicato (art. 341 cpv. 2 CPC) nel termine di 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC). Tempestiva, l'istanza in esame è pertanto ricevibile.

2. Una domanda di revisione andrebbe di per sé notificata “alle altre parti”, le quali potrebbero formulare osservazioni entro 20 giorni (art. 342 seconda frase CPC). In concreto l'intimazione della domanda alla Commissione tutoria regionale si risolverebbe nondimeno – come si vedrà al considerando che segue – in un mero esercizio di forma, data la palese fondatezza del motivo invocato dall'istante. Giova procedere senza indugio, quindi, all'emanazione del giudizio.

3. Dagli atti risultava, nella fattispecie, che il 14 agosto 2008 l'appellante

era stato invitato dal presidente della Camera a depositare nel termine improrogabile di quindici giorni un anticipo di fr. 300.–

in garanzia delle spese giudiziarie presunte (art. 312

cpv. 1 CPC). Risultava altresì che il plico contenente la richiesta di anticipo era stato ritirato dal destinatario il 26 agosto 2008 (ricevuta postale di ritor­no, n. 98.00.690001.01949336). Quanto alla circostanza che AP 1 avesse versato l'importo il 9 settembre 2008, essa figurava in una nota manoscritta sulla copertina del fascicolo processuale. Tale nota è passata manifestamente inosservata. Soccorrono dunque, con ogni evidenza, le premesse dell'art. 340 lett. d CPC per accogliere la

domanda di revisione. Nelle circostanze descritte occorre annullare il decreto di stralcio emesso il 13 ottobre 2008 da questa Camera e statuire

sull'appello presentato da AP 1 il 26 luglio 2008 (art. 344 CPC).

4. L'Autorità di vigilanza sulle tutele aveva motivato l'irricevibilità del ricorso, nella decisione appellata, rilevando che l'incarico affidato il 29 maggio 2008 dalla Commissione tutoria regionale al Servizio psico-sociale era una semplice decisione “incidentale” a norma dell'art. 44 LPAmm (l'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele rinvia alla legge di procedura per le cause amministrative). Tale decisione poteva quindi essere impugnata solo qualora arrecasse all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” nel senso dell'art. 44 LPAmm, ovvero un pregiudizio cui non si sarebbe più verosimilmente potuto rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD II*-*2006 pag. 659 n. 31c consid. 2 con richiami).

Nel caso specifico – ha proseguito l'Autorità di vigilanza – l'incarico conferito al Servizio psico-sociale non cagionava alcun danno difficilmente riparabile, poiché l'esecuzione di un esame psichiatrico non comporta una grave restrizione della libertà personale, nemmeno qualora l'esecuzione del referto richieda qualche giorno di degenza in un istituto o renda necessario un accompagnamento coatto (RtiD II-2006 pag. 660 consid. 3b con rinvii). Diversa sarebbe stata la situazione ove l'ordine di accompagnamento forzato avesse riguardato una persona particolarmente fragile o

cagionevole, oppure ove l'ordine dell'autorità fosse stato munito di una comminatoria per disobbedienza giusta l'art. 292

CP (RtiD II-2006 pag. 660 consid. 3c con riferimenti). Nessuna ipotesi del genere si verificava in concreto. La decisione della Commissione tutoria regionale non poteva pertanto essere impugnata.

L'Autorità di vigilanza ha soggiunto, ad ogni buon conto, che la richiesta di inquisire sul comportamento del fratello __________ era senza oggetto, la Commissione tutoria regionale avendo già affidato al Servizio psico-sociale un mandato in tal senso, mentre la richiesta di inquisire sul comportamento di __________ andava sottoposta anzitutto alla Commissione tutoria medesima.

5. Nell'appello di AP 1 si cercherebbe invano una qualsiasi contestazione che riguardi quanto ha spiegato l'Autorità di vigilanza sulle tutele. Nel suo memoriale l'appellante continua a ripetere – in estre­ma sintesi – che non v'è alcuna ragione di procedere ad accertamenti sul suo conto e che un'adeguata inchiesta va promossa invece sul comportamento del fratello __________, come pure sul comportamento della di lui moglie. Egli non spende una parola tuttavia per revocare in dubbio la natura incidentale della decisione impugnata, né tenta anche solo di discutere la circostanza che tale decisione sia inidonea a causargli un danno “non altrimenti riparabile”. Nulla l'appellante fa valere, in altri termini, per quanto attiene al fatto che la decisione della Commissione tutoria regionale non possa formare oggetto di ricorso. Ne segue che già di primo acchito l'appello va dichiarato irricevibile per difetto di motivi (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Onde l'inutilità di notificarlo per osservazioni alla Commissione tutoria regionale.

Il giudizio odierno non deve destare la fallace impressione che l'operato della Commissione tutoria regionale sia definitivamente insidacabile. Al contrario: AP 1 potrà senz'altro ricorrere all'Autorità di vigilanza nel caso in cui la Commissione tutoria regionale decidesse di adottare misure di protezione nei suoi confronti, giacché a quel momento egli sarà destinatario di una decisione finale. Allo stadio attuale della procedura, per con­verso, egli non risulta subire alcun pregiudizio “non altrimenti riparabile”, il solo fatto di doversi sottoporre a una valutazione specialistica non potendo considerarsi tale.

Si aggiunga che nell'appello l'interessato non muove obiezioni nemmeno agli argomenti abbondanziali enunciati dall'Autorità di vigilanza. Niente egli eccepisce al fatto che il fratello __________ debba affrontare a sua volta una valutazione da parte del Servizio psico-sociale e niente al fatto che la richiesta di sottoporre __________ a identica valutazione debba essere presentata anzitutto alla Commissione tutoria regionale. Se ne conclude che, totalmente sprovvisto di motivazione, il memoriale dell'appellante va dichiarato inammissibile nel suo intero.

6. Quanto gli oneri della presente sentenza, bisogna distinguere tra “giudizio rescindente” e “giudizio rescissorio”. Per quanto attiene alla domanda di revisione, fondata, non si riscuotono spese, ma neppure si assegnano ripetibili, la stesura di una semplice lettera di poche righe non avendo causato all'istante costi apprezzabili. Per quel che è dell'appello, invece, la tassa di giustizia e le spese seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni.

7. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto

– di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione principale può formare oggetto di un eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), per sua natura, senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. La domanda di revisione è accolta e il decreto di stralcio emesso il 13 ottobre 2008 da questa Camera nella causa inc. 11.2008.96 è annullato.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di revisione.

3. L'appello del 26 luglio 2008 è irricevibile.

4. Gli oneri dell'appello, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

5. Intimazione:

–; –.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.