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11.2008.150 • TRAC TI 11.2008.150 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Judicial Costs in Custody Dispute.

Numero d'incarto 11.2008.150
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal stemming from unilateral divorce proceedings where parental capacity was assessed, the appellant challenged a lower court's provisional custody arrangements and requested the annulment of the expert psychological report and the recusal of the expert. The appellate court struck both the appeal concerning the custody ruling (which sought expanded visitation and overnight stays) and the appeal challenging the expert evaluation from the court rolls because the appellant failed to pay the required advance for judicial costs after being properly notified of the payment deadline, which was deemed non-extendable, resulting in the dismissal of the appeals for procedural failure rather than a merits review.

Regesto Legislator

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Art. 312 cpv. 2 CPC, Art. 137 CPC, Art. 312 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF; Appeal Dismissed for Non-Payment of Judicial Costs in Custody Dispute: The appellate court struck both the appeal concerning the custody ruling (which sought expanded visitation and overnight stays) and the appeal challenging the expert evaluation from the court rolls because the appellant failed to pay the required advance for judicial costs after being properly notified of the payment deadline, which was deemed non-extendable, resulting in the dismissal of the appeals for procedural failure rather than a merits review.

Parole chiave

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procedura di affidamento genitoriale anticipo delle spese sindacato giurisdizionale precetto esecutivo oggetto della lite arretrati di mantenimento per figli Stralcio dell'appello dai ruoli per mancato pagamento dell'anticipo

Disposizioni normative citate

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Art. 312 cpv. 2 CPC
400.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC ticinese);
Art. 137 CPC
stabilito che entro quel lasso di tempo non è intervenuto versamento alcuno, né l'interessato ha postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC ticinese), il quale del resto era “non prorogabile” per espressa disposizione di legge (art.
Art. 312 cpv. 1 CPC
137 CPC ticinese), il quale del resto era “non prorogabile” per espressa disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC ticinese);
Art. 148 cpv. 3 CPC
osservato che la tassa di giustizia e le spese dello stralcio andrebbero a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv.
Art. 74 LTF
This provision concerning the admissibility based on the value in dispute in civil appeals is mentioned in the section on legal remedies but not in the dispositive orders.
Art. 76 LTF
This provision concerning the standing to appeal in civil appeals is mentioned in the section on legal remedies but not in the dispositive orders.
Art. 116 LTF
This provision concerning the admissibility of the subsidiary appeal in matters of public law is mentioned in the section on legal remedies but not in the dispositive orders.
Art. 113 LTF
This provision concerning the subsidiary appeal in matters of public law is mentioned in the section on legal remedies but not in the dispositive orders.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 cpv. 2 CPC ticinese

This provision was cited in the reasoning when explaining why the appeal would be struck from the roll if the advance payment was not made, which is the basis for orders 1 and 2.

art. 148 cpv. 3 CPC ticinese

This provision regarding the allocation of procedural costs is cited in the reasoning that precedes the final order on costs (Order 3).

art. 137 CPC ticinese

This provision regarding the restitution of time limits was cited in the reasoning concerning the failure to request reinstatement of the deadline, which resulted in the decision to strike the appeals (Orders 1 and 2).

art. 312 cpv. 1 CPC ticinese

This provision stating that the deadline was 'non prorogabile' (not extendable) was cited in the reasoning leading to the decision to strike the appeals (Orders 1 and 2).

art. 116 LTF

This provision concerning the admissibility of the subsidiary appeal in matters of public law is mentioned in the section on legal remedies but not in the dispositive orders.

art. 115 LTF

This provision concerning the standing to appeal in subsidiary appeals in matters of public law is mentioned in the section on legal remedies but not in the dispositive orders.

art. 113 LTF

This provision concerning the subsidiary appeal in matters of public law is mentioned in the section on legal remedies but not in the dispositive orders.

art. 76 LTF

This provision concerning the standing to appeal in civil appeals is mentioned in the section on legal remedies but not in the dispositive orders.

art. 74 LTF

This provision concerning the admissibility based on the value in dispute in civil appeals is mentioned in the section on legal remedies but not in the dispositive orders.

art. 72 segg. LTF

These provisions concerning civil appeals are mentioned in the section on legal remedies but not in the dispositive orders.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

This provision concerning the deadlines for civil appeals is mentioned in the section on legal remedies but not in the dispositive orders.

art. 95 a 98 LTF

These provisions concerning the grounds for appeal in civil matters are mentioned in the section on legal remedies but not in the dispositive orders.

art. 90 a 93 LTF

These provisions defining appealable decisions are mentioned in the section on legal remedies but not in the dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 11.2008.150 11.2008.151 · Lugano 18 luglio 2012 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria: · Billia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.76 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 7 settembre 2007 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) contro

avv. dott. AP 1;

premesso che AP 1 (1954) e CO 1 (1963) si sono sposati a __________ il 3 ottobre 1986 e che dal matrimonio sono nate F__________ (28 marzo 1987), E__________ (25 giugno 1992) e I__________ (5 ottobre 1999);

rammentato che nell'ambito di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale promossa il

13 maggio 2005 da AO 1 davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud con ordinanza del 12 febbraio 2008 il Pretore ha ordinato una perizia sulle

capacità parentali dei genitori, commissionata l'indomani allo psicologo __________ e da questi consegnata il

30 maggio 2008;

preso

atto che il 18 giugno 2008 AP 1 ha presentato un' “istanza di nullità e annullabilità del rapporto relativo all'accertamento

peritale delle capacità genitoriali e di ricusa del lic. psic. __________”, la quale non consta essere stata oggetto

di trattazione davanti al Pretore;

ricordato che con decreto cautelare del 9 ottobre 2008 il Pretore ha accordato a AP 1 “oltre al diritto di visita già stabilito [ogni martedì sera dalle ore 16.30 fino al mercoledì mattina, un giovedì sera ogni 15 giorni secondo le medesime modalità del martedì (...) e un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì pomeriggio alle

16.30 fino alla domenica sera dopo cena, prima delle 21.00] la possibilità di avere con sé la figlia I__________ ra il venerdì e il sabato delle settimane in cui non è con lui durante l'intero fine settimana”;

ritenuto

che, chiamato da AP 1 a definire gli orari delle visite, con decreto cautelare del 17 ottobre 2008 il Pretore ha integrato il decreto in

questione, specificando l'inizio del diritto di visita “dalle 18.30 del venerdì alle 9.00 del sabato”;

rilevato che

contro tale decreto AP 1 è insorto il 29 ottobre 2008 a questa Camera, chiedendo di estendere il diritto di visita alla

domenica sera nella quale la figlia si fosse trovata da lui, autorizzandola a pernottare, come pure a pernottare il venerdì sera delle settimane in cui I__________ non avesse trascorso il fine settimana con lui” (inc. 11.2008.150);

constatato che, nel frattempo, il 23 ottobre 2008, AP 1 ha presentato a questa Camera un'“istanza d'appello di nullità e annullabilità del rapporto relativo all'accertamento peritale delle capacità genitoriali e di ricusa del lic. psic. __________” (inc. 11.2008.151);

ribadito che con decisione del 18 novembre 2008 questa Camera ha respinto le domande di assistenza giudiziaria contestuali ai due memoriali, sicché il

presidente della Camera ha invitato il 17 febbraio 2009 AP 1 a depositare per ogni rimedio giuridico entro 15 giorni, a titolo di

anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 400.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC ticinese);

appurato che, non essendo stato possibile chiarire se e quando AP 1 avesse ricevuto l'invio raccomandato contenente tale ordinanza, il presidente della Camera ha rinnovato la richiesta il 16 giugno 2009 con le medesime modalità della precedente;

accertato che quest'ultima ordinanza è pervenuta al destinatario il 24 giugno 2009 (comunicazione postale del 28 dicembre 2009 agli atti), onde l'intervenuta scadenza il 9 luglio 2009 del termine assegnato;

stabilito che entro quel lasso di tempo non è intervenuto versamento alcuno, né l'interessato ha postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC ticinese), il quale del resto era “non prorogabile” per espressa disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC ticinese);

considerato che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

richiamato il fatto che con sentenza del 9 luglio 2012 questa Camera ha dichiarato

irricevibile – tra l'altro – un'istanza di ricusazione introdotta da AP 1 il 23 novembre 2009 nei confronti dell'intero Tribunale d'appello

(inc. 21.2009.5) e dei giudici della prima Camera civile (inc. 21.2009.6), di modo che nulla osta più all'emanazione dell'attuale giudizio;

osservato che la tassa di giustizia e le spese dello stralcio andrebbero a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv. 3 CPC ticinese), ma tutto induce a presumere nondimeno che nel caso specifico una riscossione si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'erario cantonale, l'esistenza di almeno tre procedure di abbandono del credito da parte del Tribunale di appello rendendo verosimilmente illusorio ogni eventuale incasso;

precisato che non pone problema di ripetibili alla controparte, cui i due memoriali non sono stati notificati e non hanno cagionato costi presumibili;

decreta: 1. L'“istanza d'appello di nullità e annullabilità del rapporto relativo all'accertamento peritale delle capacità genitoriali e di ricusa del lic. psic. __________”, del

23 ottobre 2008, è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. L'appello del

29 ottobre 2008 è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4. Notificazione a;

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.