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11.2008.15 • TRAC TI 11.2008.15 Generato dall'IA

Appeal Dismissal Due to Withdrawal in Guardianship Commission Disqualification Case

Numero d'incarto 11.2008.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed an appeal filed by an individual contesting a rejection by the supervisory authority of their motion to disqualify an entire regional guardianship commission involved in proceedings concerning personal relations (visitation rights) with their child. The court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal due to relocating, which terminates the litigation according to procedural rules, and therefore struck the case from the rolls due to desistment. Reasoning that withdrawal generally implies bearing costs, the court decided to impose reduced judicial fees and expenses upon the appellant, while determining that no reimbursement was due to the guardianship commission as it acted in an official public capacity, and the opposing party did not contest the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, Art. 68 cpv. 3 LTF, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Appeal Dismissal Due to Withdrawal in Guardianship Commission Disqualification Case: The court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal due to relocating, which terminates the litigation according to procedural rules, and therefore struck the case from the rolls due to desistment. Reasoning that withdrawal generally implies bearing costs, the court decided to impose reduced judicial fees and expenses upon the appellant, while determining that no reimbursement was due to the guardianship commission as it acted in an official public capacity, and the opposing party did not contest the appeal.

Parole chiave

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autorità tutoria procedura di ricusazione diritto di recesso pubblici ufficiali contributi per le attività di vigilanza disdetta in periodo di prova Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Applied to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the rolls due to withdrawal.

art. 21 LTG per analogia

Cited by analogy to justify the reduction of the court fee due to the early termination of the appeal procedure.

art. 68 cpv. 3 LTF per analogia

Cited by analogy to explain why no reimbursement of costs is awarded against the Regional Tutelage Commission.

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Testo completo

Incarto n. 11.2008.15 · Lugano 16 settembre 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 396.2003/R.86.2008 (filiazione: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AO 2, (I) alla

Commissione tutoria regionale 2,, e alla dott. AP 1,ora in (patrocinata dall'avv. PA 1) per quanto riguarda il diritto di visita alla figlia E__________ (2002);

*giudicando ora sull'istanza di ricusazione* presentata da AP 1 il 29 ottobre 2007 nei confronti dei titolari della Commissione tutoria regionale 2;

premesso che davanti alla Commissione tutoria regionale 2 pende una procedura intesa a definire le relazioni personali di AO 2 con E__________ (2002), figlia sua e di AP 1;

accertato che il 29 ottobre 2007 AP 1 ha ricusato l'intera Commissione tutoria regionale;

ricordato che l'istanza è stata respinta dall'Autorità di vigilanza con sentenza del 29 novembre 2007;

constatato che contro tale sentenza AP 1 ha introdotto appello il 28 dicembre 2007 dinanzi a questa Camera;

appurato che la Commissione tutoria regionale ha proposto il 23 aprile 2008 di respingere l'appello, mentre AO 2 è rimasto silente;

preso atto che l'11 settembre 2008 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, avendo trasferito il domicilio a __________, sicché il caso è stato trasmesso per competenza alla Commissione tutoria regionale 6 con l'accordo della controparte e dell'Autorità di vigilanza;

rammentato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la procedura dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

considerato che la desistenza equivale, di regola, a soccombenza e implica l'addebito della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili a chi recede dalla lite (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

stabilito nondimeno che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta (art. 21 LTG per analogia), la procedura di appello terminando senza sentenza, mentre non si pone problema di ripetibili, la Commissione tutoria regionale avendo agito come organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia) e AO 2 non avendo formulato osservazioni all'appello;

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

–; ; –.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.