Child's Nursery Fee Claim Appeal Due to Lack of Judicial Immediacy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against a lower court decision that summarily dismissed a child's claim for two-thirds of their nursery school fees based on a prior judgment concerning the same issue. The appellate court accepted the appeal, primarily because the original judgment was rendered by a judge who did not preside over the evidentiary hearing, violating the principle of immediacy required in summary proceedings, which necessitates that the deciding judge directly experience the parties' arguments. Although the lower court's dismissal was based on *res judicata* (which federal law mandates be examined ex officio), the procedural flaw concerning the composition of the deciding judicial body was deemed incurable on appeal, thus leading to the annulment of the decision and the remittal of the case for a new hearing and judgment by the competent judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 428 cpv. 2 CPC, Art. 98 CPC, Art. 99 cpv. 1 CPC, Art. 1 CPC, Art. 34 cpv. 2 LOG, Art. 148 cpv. 1 CPC; Child's Nursery Fee Claim Appeal Due to Lack of Judicial Immediacy: The appellate court accepted the appeal, primarily because the original judgment was rendered by a judge who did not preside over the evidentiary hearing, violating the principle of immediacy required in summary proceedings, which necessitates that the deciding judge directly experience the parties' arguments. Although the lower court's dismissal was based on *res judicata* (which federal law mandates be examined ex officio), the procedural flaw concerning the composition of the deciding judicial body was deemed incurable on appeal, thus leading to the annulment of the decision and the remittal of the case for a new hearing and judgment by the competent judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the procedural flaw requiring the annulment of the decision because the Secretary Assessor who conducted the hearing did not issue the judgment, and the parties had not agreed to waive a new final hearing.
Cited in connection with a Federal Supreme Court decision indicating that the Secretary Assessor is no longer authorized to replace the Judge in this context, necessitating the referral back to the lower court.
Mentioned when determining the remedies available against the present decision at the federal level.
Cited when assessing the threshold for admissibility of an appeal in civil matters based on the value in dispute.
Cited as governing the standing to appeal at the federal level.
Mentioned as the basis for grounds applicable to a subsidiary appeal in constitutional matters if the appeal in civil matters is inadmissible.
Cited as governing the possibility of filing a subsidiary appeal in constitutional matters.
Cited as governing the standing to appeal in constitutional matters.
Cited when defining the types of decisions reviewable by the Federal Supreme Court via an appeal in civil matters.
Cited when defining the grounds for an appeal in civil matters.
Cited when defining the time limit for filing an appeal in civil matters.
Cited as the general framework for the appeal in civil matters to the Federal Supreme Court.
Cited as the general rule for allocating procedural costs and fees in the current decision (though waived in the final order).
Testo completo
Incarto n. 11.2008.14 · Lugano 19 giugno 2009/sc · In nome della Repubblica e Cantone DEL Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.1460 (contributo speciale di mantenimento ) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 novembre 2007 da
AP 1 (2002), (rappresentato dalla madre RA 1 e patrocinato dall' PA 1 ) contro
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 gennaio 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 gennaio 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 18 agosto 2002 RA 1 (1969) ha dato alla luce un bambino, AP 1, che il 15 maggio 2003 è stato riconosciuto da AO 1 (1960) davanti all'ufficiale dello stato civile di __________. In un contratto di mantenimento firmato il 6 giugno 2003 AO 1 si è impegnato a versare per il figlio un contributo mensile indicizzato di fr. 900.– dalla nascita fino al 6° compleanno, uno di fr. 1000.– dal 6° al 12° compleanno e uno di fr. 1200.– dal 12° compleanno fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi. Le
eventuali spese straordinarie dovute – in particolare – per “l'educazione” sarebbero state assunte per due terzi dal padre e per
il resto dalla madre. Il contratto di mantenimento è stato approvato dalla Commissione tutoria regionale 3 il 25 giugno 2003.
B. Con sentenza del 30 marzo 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto un'istanza promossa il 20 giugno 2005 da RA 1 per ottenere da AO 1 il pagamento di fr. 906.– mensili dal settembre 2005, corrispondenti
a due terzi della retta fatturata dell'asilo nido “__________” di __________ frequentato dal figlio AP 1, oltre alla quota di due
terzi a carico del convenuto per i mesi di luglio e agosto 2005, fino al momento in cui il bambino avrebbe cominciato a frequentare l'asilo comunale. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. DI.2005.786).
C. Il 14 novembre 2007 AP 1 ha adito il medesimo Pretore, chiedendo di condannare AO 1 a versargli dal 1° aprile 2007 un contributo di fr. 800.– mensili almeno fino al termine dell'anno scolastico 2007/08, pari a due terzi della retta dell'asilo nido “__________” da lui frequentato. Alla discussione del 17 settembre 2008, tenutasi davanti al Segretario assessore,
l'istante ha offerto tutta una serie di prove, mentre AO 1 si è limitato a rilevare che “la necessità di inserire AP 1 all'interno dell'asilo nido della __________' a __________ ha già formato oggetto della decisione
30 marzo 2007 del Pretore di Lugano” e ha proposto di respingere l'azione. AP 1 non ha replicato. Alla fine dell'udienza il Segretario assessore ha precisato che sull'ammissibilità delle prove avrebbe statuito con ordinanza apposita.
D. Con
sentenza del 16 gennaio 2008 il Pretore ha respinto l'istanza in ordine, reputando l'azione già giudicata. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono state poste a carico di RA 1, tenuta a rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 28 gennaio 2008 a questa Camera per ottenere che il giudizio impugnato sia dichiarato nullo, subordinatamente sia annullato, e gli atti siano rinviati al Pretore perché emani l'ordinanza sulle prove e conduca l'istruttoria. In subordine egli chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'eccezione di cosa giudicata. AO 1 ha dichiarato il 27 febbraio 2008 di rimettersi al giudizio di questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Le azioni di mantenimento e di modifica del contributo alimentare per i figli (art. 279 e 286 CC) sono trattate con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art.
428 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie (art. 428*bis* CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. L'azione è stata promossa da AP 1. A ragione, giacché in un'azione di mantenimento – così come in un'azione di modifica del contributo – parti in causa sono il genitore e il figlio. Il genitore che detiene l'autorità parentale può sì agire ed essere convenuto, ma solo in luogo e vece del figlio, come sostituto processuale di lui (RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2 con riferimenti).
3. Il Pretore ha ritenuto inammissibile l'istanza, in concreto, poiché un'identica azione era già stata giudicata definitivamente con
sentenza del 30 marzo 2007. L'appellante censura una violazione del proprio
diritto di essere sentito, dolendosi di non essersi potuto esprimere sulla
questione di cosa giudicata. Ora, che l'autorità di cosa giudicata non esiga più una “domanda di parte” come prevede l'art. 98 CPC, ma vada esaminata dal giudice di propria iniziativa in ogni stadio di causa è indubbio (RtiD I-2005 pag. 722 consid. 3). La contraria opinione di Cocchi/Trezzini (CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 154 nota 201)
appare chiaramente insostenibile. L'autorità di cosa giudicata è ormai una questione di diritto federale, e il diritto federale non solo prevale su quello cantonale, ma va applicato d'ufficio (DTF 131 III 89 consid. 3.2 con riferimento a DTF 126 III 264 consid, 3b; 406 consid. 3.1; analogamente: Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 205 n. 80; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, pag. 249 n. 1323).
4. Nella
fattispecie AO 1 ha rilevato, all'udienza del 18 dicembre 2007, che “la necessità di inserire AP 1 all'interno dell'asilo nido della '__________'
a __________ ha già formato oggetto della decisione 30 marzo 2007 del Pretore di Lugano”. Non può dirsi che con ciò egli abbia formalmente opposto un'eccezione, tuttavia ha pur sempre sollevato il problema legato all'identità dell'azione. Certo, apparendo dubbia l'esistenza di un presupposto processuale il giudice avrebbe dovuto ordinare il relativo accertamento (art. 99 cpv. 1 CPC), non annunciare semplicemente – come ha fatto il Segretario assessore – che avrebbe statuito sull'ammissibilità delle prove offerte. Sta di fatto che il tema correlato all'identità dell'azione era stato sollevato dal convenuto e nulla impediva all'istante di replicare. Essendo egli rimasto silente, è difficile intravedere come possa censurare ora una disattenzione del suo diritto d'essere sentito. Sia come sia, non è il caso di approfondire oltre la questione. La sentenza impugnata denota invero un altro vizio di forma, che per sua natura non può essere sanato in appello.
5. Come si è accennato, in concreto la sentenza impugnata è stata emessa dal Pretore, mentre l'unica udienza è stata condotta dal Segretario assessore. La giurisprudenza reputa nondimeno “canone indiscusso di diritto che solo il giudice che ha assistito alla discussione della causa può deliberare sulla stessa” (Rep. 1916 pag. 310). Ciò vale in particolare per la procedura sommaria, retta dal principio dell'oralità, che presuppone un rapporto di immediatezza, nel senso che il giudice deve ricavare gli elementi ai fini della decisione direttamente dal contraddittorio intervenuto fra le parti (Rep. 1989 pag. 519 con riferimenti; 1988 pag. 380; v. anche Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 51 ad art. 1 CPC). Tale principio è stato ripreso dall'art. 25 cpv. 2 (ex art. 74 cpv. 2) LOG, il quale prevede che qualora il dibattimento finale sia già cominciato o compiuto e la sentenza non sia ancora redatta e approvata dai magistrati usciti di carica, “la causa dev'essere chiamata per un nuovo dibattimento, salvo diverso accordo fra le parti”. Nel caso specifico non risulta che le parti abbiano rinunciato a un nuovo dibattimento finale. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata. Di per sé andrebbe chiamato a statuire il Segretario assessore, che ha tenuto l'udienza. In seguito a una recente sentenza del Tribunale federale, tuttavia, il Segretario assessore non è più abilitato a sostituire il Pretore giusta l'art. 34 cpv. 2 LOG (DTF 134 I 184). Nel caso in oggetto non rimane quindi che rinviare gli atti al Pretore perché indica egli stesso un nuovo dibattimento finale e statuisca di nuovo nel merito.
6. Gli oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). AO 1 si è rimesso però al
giudizio di questa Camera e non può essere tenuto a sopportare costi. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e
non può essere obbligato a rifondere indennità (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4; analogamente:
sentenza del Tribunale federale 4P.7/1999 del 4 maggio 1999, consid. 5). In circostanze del genere si può solo soprassedere a ogni prelievo e rinunciare all'attribuzione di ripetibili.
7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non supera la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove si consideri l'entità del contributo litigioso (fr. 800.– mensili dall'aprile del 2007 al giugno del 2008).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.