Artisan's Lien Appeal Withdrawn After Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a case concerning the definitive inscription of a statutory artisan's lien for a specific amount claimed by one party against the co-owners of a property, the appellate court addressed an appeal filed by the property co-owners against a lower court's decree that denied their request to introduce new evidence. However, the appeal was subsequently withdrawn by the appellants due to a settlement reached with the claimant, leading the court to rule that such withdrawal terminates the dispute, mandating the case be struck from the rolls according to procedural rules, and apportioning the reduced judicial costs equally between the parties based on their mutual agreement, while denying compensation for legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Artisan's Lien Appeal Withdrawn After Settlement: However, the appeal was subsequently withdrawn by the appellants due to a settlement reached with the claimant, leading the court to rule that such withdrawal terminates the dispute, mandating the case be struck from the rolls according to procedural rules, and apportioning the reduced judicial costs equally between the parties based on their mutual agreement, while denying compensation for legal fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for striking the case from the rolls due to the withdrawal of the appeal.
Cited in the concluding section, related to the procedural action taken (striking the case from the rolls due to withdrawal).
Cited as the basis for the equitable reduction of the court fee.
Testo completo
Incarto n. 11.2008.139 · Lugano 18 dicembre 2008/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.379 (iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 6 giugno 2006 dalla
AO 1 (patrocinata dall' PA 1) contro
AP 1, e AP 2, (PA 2);
*giudicando ora sul decreto* del 6 ottobre 2008 con cui il Pretore ha respinto una domanda di restituzione in intero presentata dai convenuti per produrre nuovi mezzi di prova;
premesso che davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, pende una procedura volta all'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori chiesta dalla ditta AO 1 per complessivi fr. 118 748.– con interessi sulla particella n. __________ RFD di __________, comproprietà di AP 2 AP 1 __________ in ragione di metà ciascuno;
ricordato che con decreto del 6 ottobre 2008 il Pretore ha respinto una domanda di restituzione in intero presentata da AP 1 e AP 2 per essere ammessi a produrre nuovi mezzi di prova;
preso atto che contro tale decreto AP 1 AP 2 __________ sono insorti il 16 ottobre 2008 a questa Camera, postulando l'accoglimento della loro istanza;
rammentato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
preso atto che il 9 dicembre 2008 AP 1 e AP 2 hanno comunicato alla Camera di ritirare l'appello in virtù di un accordo raggiunto con la AO 1;
ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
osservato che le parti medesime hanno chiesto di porre gli oneri processali a loro carico in ragione di un mezzo ciascuno;
considerato che non v'è ragione di scostarsi al proposito da quanto le parti hanno consensualmente pattuito;
precisato che la tassa di giustizia va equamente ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia della circostanza che il processo termina senza un sindacato di merito (art. 21 LTG per analogia);
stabilito che non si pone problema di ripetibili, non essendovi una controparte cui l'appello possa avere cagionato costi presu-mibili;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
da anticipare dagli appellanti, sono posti per metà a carico di AP 1 e AP 2 in solido e per l'altra metà a carico della AO 1 Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
–;.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.