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11.2008.137 • TRAC TI 11.2008.137 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal and Costs in Divorce Support Modification

Numero d'incarto 11.2008.137
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning provisional measures in divorce proceedings, where one party sought an increase in spousal and child support payments, the Appellate Court noted that the appellant subsequently withdrew the appeal, terminating the litigation pursuant to the relevant procedural code. The court reasoned that a withdrawal of appeal is generally treated as a loss for the withdrawing party, resulting in the appellant being responsible for the incurred procedural costs, including a reduced judicial fee due to the early termination without a full decision, while no reimbursement for legal fees was awarded as the opposing party did not submit observations.

Regesto Legislator

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Art. 352 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal Withdrawal and Costs in Divorce Support Modification: The court reasoned that a withdrawal of appeal is generally treated as a loss for the withdrawing party, resulting in the appellant being responsible for the incurred procedural costs, including a reduced judicial fee due to the early termination without a full decision, while no reimbursement for legal fees was awarded as the opposing party did not submit observations.

Parole chiave

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misure cautelari nel divorzio modifica del mantenimento del figlio spese di procedura stralcio del procedimento pagamento provvisorio ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 CPC

Cited in the reasoning as the basis for striking the case due to withdrawal/desistance, and implicitly used in order 1.

art. 21 LTG per analogia

Cited in the reasoning as the basis for reducing the court fee, implicitly used in order 2 regarding costs.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the section on legal remedies to define the scope of appealability, but not explicitly used in the operative orders 1-3.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section on legal remedies to define the grounds for appeal, but not explicitly used in the operative orders 1-3.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the section on legal remedies to define the appeal deadline, but not explicitly used in the operative orders 1-3.

art. 72 segg. LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the appeal to the Federal Tribunal, but not explicitly used in the operative orders 1-3.

art. 74 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the threshold for pecuniary matters appeal, but not explicitly used in the operative orders 1-3.

art. 76 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the standing to appeal, but not explicitly used in the operative orders 1-3.

art. 116 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the subsidiary constitutional appeal, but not explicitly used in the operative orders 1-3.

art. 113 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the subsidiary constitutional appeal, but not explicitly used in the operative orders 1-3.

art. 115 LTF

Cited in the section on legal remedies regarding the standing for the subsidiary constitutional appeal, but not explicitly used in the operative orders 1-3.

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Testo completo

Incarto n. 11.2008.137 · Lugano 14 maggio 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.373 (misure provvisionali in causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 17 marzo 2008 da

AP 1 , (patrocinata da PA 1) contro

AO 1 (patrocinato da PA 2);

premesso che AO 1 (1965) e AP 1 (1970) si sono sposati a __________ il 24 agosto 1991 e che dal matrimonio sono nati N__________, il 6 maggio 1998, e M__________, il

16 giugno 2001;

ricordato che nell'ambito di un'azione di divorzio promossa il 6 giugno 2006 da AP 1, con decreto cautelare del 28 settembre 2006 il Segretario assessore della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 3600.– mensili per la moglie, uno di fr. 1245.– mensili

per N__________ e uno di fr. 1095.– mensili per M__________ (inc. DI.2006.761);

rilevato

che con istanza del 17 marzo 2008 AP 1 ha chiesto in via provvisionale di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 5200.– mensili e quello per i

figli a fr. 1542.– mensili ciascuno;

accertato che con decreto cautelare del 9 ottobre 2008 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, fissando in fr. 1285.– mensili il contributo alimentare per ogni figlio;

preso atto che contro tale decreto AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del

16 ottobre 2008 per ottenere l'accoglimento integrale della propria istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato;

considerato che il 24 novembre 2008 AO 1 ha comunicato di rinunciare a osservazioni;

appurato che con lettera del 14 aprile 2010 AP 1 dichiara ora di ritirare l'appello;

osservato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 CPC);

precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

ritenuto che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

stabilito che non si pone problema di ripetibili, AO 1 non avendo presentato osservazioni all'appello;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)*tassa di giustizia fr. 150.–

*b)*spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

;.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.