Appeal Withdrawal and Costs in Divorce Support Modification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning provisional measures in divorce proceedings, where one party sought an increase in spousal and child support payments, the Appellate Court noted that the appellant subsequently withdrew the appeal, terminating the litigation pursuant to the relevant procedural code. The court reasoned that a withdrawal of appeal is generally treated as a loss for the withdrawing party, resulting in the appellant being responsible for the incurred procedural costs, including a reduced judicial fee due to the early termination without a full decision, while no reimbursement for legal fees was awarded as the opposing party did not submit observations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal Withdrawal and Costs in Divorce Support Modification: The court reasoned that a withdrawal of appeal is generally treated as a loss for the withdrawing party, resulting in the appellant being responsible for the incurred procedural costs, including a reduced judicial fee due to the early termination without a full decision, while no reimbursement for legal fees was awarded as the opposing party did not submit observations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for striking the case due to withdrawal/desistance, and implicitly used in order 1.
Cited in the reasoning as the basis for reducing the court fee, implicitly used in order 2 regarding costs.
Cited in the section on legal remedies to define the scope of appealability, but not explicitly used in the operative orders 1-3.
Cited in the section on legal remedies to define the grounds for appeal, but not explicitly used in the operative orders 1-3.
Cited in the section on legal remedies to define the appeal deadline, but not explicitly used in the operative orders 1-3.
Cited in the section on legal remedies regarding the appeal to the Federal Tribunal, but not explicitly used in the operative orders 1-3.
Cited in the section on legal remedies regarding the threshold for pecuniary matters appeal, but not explicitly used in the operative orders 1-3.
Cited in the section on legal remedies regarding the standing to appeal, but not explicitly used in the operative orders 1-3.
Cited in the section on legal remedies regarding the subsidiary constitutional appeal, but not explicitly used in the operative orders 1-3.
Cited in the section on legal remedies regarding the subsidiary constitutional appeal, but not explicitly used in the operative orders 1-3.
Cited in the section on legal remedies regarding the standing for the subsidiary constitutional appeal, but not explicitly used in the operative orders 1-3.
Testo completo
Incarto n. 11.2008.137 · Lugano 14 maggio 2010/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.373 (misure provvisionali in causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 17 marzo 2008 da
AP 1 , (patrocinata da PA 1) contro
AO 1 (patrocinato da PA 2);
premesso che AO 1 (1965) e AP 1 (1970) si sono sposati a __________ il 24 agosto 1991 e che dal matrimonio sono nati N__________, il 6 maggio 1998, e M__________, il
16 giugno 2001;
ricordato che nell'ambito di un'azione di divorzio promossa il 6 giugno 2006 da AP 1, con decreto cautelare del 28 settembre 2006 il Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 3600.– mensili per la moglie, uno di fr. 1245.– mensili
per N__________ e uno di fr. 1095.– mensili per M__________ (inc. DI.2006.761);
rilevato
che con istanza del 17 marzo 2008 AP 1 ha chiesto in via provvisionale di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 5200.– mensili e quello per i
figli a fr. 1542.– mensili ciascuno;
accertato che con decreto cautelare del 9 ottobre 2008 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, fissando in fr. 1285.– mensili il contributo alimentare per ogni figlio;
preso atto che contro tale decreto AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del
16 ottobre 2008 per ottenere l'accoglimento integrale della propria istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato;
considerato che il 24 novembre 2008 AO 1 ha comunicato di rinunciare a osservazioni;
appurato che con lettera del 14 aprile 2010 AP 1 dichiara ora di ritirare l'appello;
osservato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 CPC);
precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
ritenuto che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
stabilito che non si pone problema di ripetibili, AO 1 non avendo presentato osservazioni all'appello;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)*tassa di giustizia fr. 150.–
*b)*spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
;.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.