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11.2008.128 • TRAC TI 11.2008.128 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal and Moot Legal Aid Request in Support Modification Case

Numero d'incarto 11.2008.128
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged a lower court's decision regarding spousal and child support payments ordered for the protection of the marital union, also seeking retroactive legal aid for the first instance proceedings. During the appeal, the parties reached a full agreement on the effects of their subsequent divorce, leading the appellant to withdraw the initial appeal concerning support obligations, while explicitly reserving the previously filed request for legal aid before the appellate court. The court struck the appeal due to the appellant's withdrawal, deeming the withdrawal equivalent to acquiescence, and, despite the general rule that the withdrawing party bears costs, exceptionally waived fees and expenses due to the appellant's good faith settlement efforts and the respondent's waiver of legal costs, while simultaneously declaring the outstanding request for legal aid moot because the appellant ceased being a party to the appeal proceedings before the benefit could be granted.

Regesto Legislator

Ufficiale

Protezione dell'unione coniugale. Stralcio di un appello dai ruoli per desistenza e richiesta di assistenza giudiziaria divenuta senza interesse

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca del gratuito patrocinio modifica del mantenimento del figlio spese legali procedura di divorzio pagamento delle prestazioni unione coniugale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 2 CPC

This article was cited just before the final orders and relates to the basis for striking the appeal from the roll due to withdrawal (desistenza).

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was mentioned in the reasoning regarding the obligation to bear procedural costs upon withdrawal, although the court ultimately waived the costs.

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Testo completo

Incarto n. 11.2008.128 · Lugano, 7 dicembre 2009/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2007.20 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 gennaio 2007 da

AP 1 (patrocinato da. PA 1 ) contro

AO 1 (ora patrocinata da PA 2 );

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 22 settembre 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 (1969)

a versare dal 1° gennaio 2007, come misura a protezione del­l'unione coniugale, un contributo alimentare di fr. 620.– mensili alla moglie AO 1

(1977) e di fr. 210.– mensili per ognuno dei figli L__________ (nato il 26 settembre 2003) e N__________ (nata il 25

febbraio 2005), assegni familiari non compresi;

che una richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 con l'istanza a protezione dell'unione coniugale è stata respinta dal Pretore contestualmente alla sentenza citata;

che avverso tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 6 ottobre 2008 inteso a ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, la concessione dell'assistenza medesima per la procedura di primo grado, la soppressione del contributo alimentare per la moglie, la riduzione di quello per i figli a fr. 100.– ciascuno (assegni familiari non compresi) e la conseguente riforma in tal senso del giudizio impugnato;

che una richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 13 ottobre 2008;

che in pendenza di appello, il 26 novembre 2009, il Pretore ha pronunciato il divorzio tra le parti e ha omologato un accordo completo sui relativi effetti, accordo da lui stesso proposto a un'udienza del 9 novembre 2009 e accettato da AP 1 il 19 novembre successivo;

che in tale accordo AP 1 dichiara di ritirare l'appello introdotto il 6 ottobre 2008 contro la sentenza riguardante la protezione dell'unione coniugale, “tasse e spese a carico dell'appellante, riservata la domanda di assistenza giudiziaria già presentata dinanzi al Tribunale d'appello”;

e considerando

in diritto: che nelle circostanze descritte l'appello del 6 ottobre 2008 va stralciato dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);

che l'appellante medesimo dichiara di assumere la tassa di giustizia e le spese;

che non vi sarebbe motivo – in sé – per adottare una soluzione diversa, la desistenza

equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), onde l'obbligo per chi recede da una lite di assumere il

pagamento degli oneri processuali (art. 148 cpv. 1 CPC);

che nondimeno, vista la buona volontà dimostrata dell'appellante nel comporre la lite, si può rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tasse e spese;

che, per quanto attiene alle ripetibili, la convenuta non ha insistito nel rivendicarne al momento in cui l'istante ha dichiarato di ritirare l'appello (verbale dell'udienza tenutasi il 9 novembre 2009 davanti al Pretore nella causa OA.2009.104, pag. 3 a metà);

che, del resto, essa non ha preteso ripetibili nemmeno in esito all'intesa raggiunta nella causa di divorzio, accettando la vicendevole compensazione delle indennità;

che appare equo, di conseguenza, procedere ad analoga compensazione anche in appello;

che rimane il problema legato alla richiesta di assistenza giudiziaria davanti a questa Camera, richiesta esplicitamente mantenuta da AP 1 al momento in cui ha ritirato l'appello (“riservata la domanda di assistenza giudiziaria già presentata dinanzi al Tribunale d'appello”);

che tale domanda si rivela tuttavia priva d'interesse;

che il diritto

all'assistenza giudiziaria è, infatti, di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso);

che, di conseguenza, qualora il beneficiario dell'assisten­za giudiziaria in un processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte in causa, il beneficio ottenuto si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti);

che tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, in simili condizioni venendo meno addirittura ogni interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.);

che nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo;

che quando ha ritirato l'appello AP 1 non beneficiava dell'assisten­za giudiziaria, ragione per cui è venuto meno il suo interesse a ottenere una decisione in proposito;

richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza interesse.

4. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.