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11.2008.119 • TRAC TI 11.2008.119 Generato dall'IA

Incompetency Appeal Mooted by Appellant's Death

Numero d'incarto 11.2008.119
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A proceeding initiated by an appeal against an interlocutory decision that declared a person legally incompetent and appointed a guardian became moot because the appellant subsequently died. The court reasoned that the death of the appellant in an interdiction case renders the entire procedure without object, thus leading to the appeal being struck from the rolls without assessment of costs or reimbursement of fees, as the appeal was never served.

Regesto Legislator

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Art. 370 CC, Art. 351 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Incompetency Appeal Mooted by Appellant's Death: The court reasoned that the death of the appellant in an interdiction case renders the entire procedure without object, thus leading to the appeal being struck from the rolls without assessment of costs or reimbursement of fees, as the appeal was never served.

Parole chiave

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decisione incidentale rimborso delle spese successione del defunto revoca dell'esecutore testamentario impugnabilità della decisione di rinvio decreto di non luogo a procedere Stralcio dai ruoli della procedura di interdizione per morte dell'interdicendo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 351 cpv. 1 CPC

Cited in the preamble to the decree, justifying the decision regarding the appeal becoming moot.

Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili

This order waives the collection of court fees or costs and the assignment of reimbursements.

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Testo completo

Incarto n. 11.2008.119 · Lugano 29 dicembre 2009/rs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 126.2006 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 (patrocinata dall' PA 1 ) alla

CO 1;

premesso che con decisione del 24 aprile 2006 la Commissione tutoria regionale 1 ha istituito una curatela volontaria in favore di AP 1 (1927), designando CO 5 in qualità di curatore;

ricordato che il 26 settembre 2007 la Commissione medesima ha presentato all'Autorità di

vigilanza sulle tutele un'istanza di interdizione nei confronti della stessa AP 1 fondata sull'art. 370 CC (cattiva amministrazione);

rammentato

che con decisione del 27 giugno 2008 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione, invitando la Com­missione

tutoria regionale a designare la persona del tutore;

osservato che il 18 agosto 2008 AP 1 ha introdotto appello per ottenere l'annullamento della decisione di interdizione o, quanto meno, il rinvio degli atti all'Autorità di vigilanza “affinché esegua i necessari accertamenti”;

rilevato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

accertato che AP 1 è deceduta il 15 giugno 2009;

stabilito che in tali circostanze la procedura d'interdizione è divenuta senza oggetto (v. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 24a al § 49; I CCA, sentenza inc. 11.2003.94 del

15 settembre 2005);

ritenuto che, di conseguenza, l'appello va tolto dai ruoli, rinun-ciando – eccezionalmente

– a percepire oneri processuali;

considerato che non si pone questione di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione;

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L'appello è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

; ; .

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.