Appeal Regarding Rejection of Challenge to Provisional Representative's Report Approval
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal challenged the supervisory authority's rejection of an appeal against the regional guardianship commission's approval of the provisional representative's 2006 moral and financial report for an individual whose civil rights were suspended. The court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically contest the approval decision by refuting the factual findings or demonstrating the illegality of the commission's ratification, instead primarily leveling unsubstantiated, generic accusations and invective against the representative and the guardianship system, which did not address the narrow scope of the appeal concerning the approval itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 LAC, Art. 309 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 309 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 LTF; Appeal Regarding Rejection of Challenge to Provisional Representative's Report Approval: The court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically contest the approval decision by refuting the factual findings or demonstrating the illegality of the commission's ratification, instead primarily leveling unsubstantiated, generic accusations and invective against the representative and the guardianship system, which did not address the narrow scope of the appeal concerning the approval itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to establish the admissibility of the appeal against the decision of the supervisory authority on tutelage matters.
Cited in conjunction with art. 309 cpv. 5 CPC to declare the appeal inadmissible due to deficient statement of claims.
Cited in conjunction with art. 309 cpv. 5 CPC to declare the appeal inadmissible due to lack of adequate reasoning.
Applied to determine that procedural costs follow the outcome of the decision (appellant's failure).
Cited in the 'Rimedi giuridici' section to indicate that the approval of the moral report is subject to a civil law appeal to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 11.2008.118 · Lugano 4 dicembre 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 565.2002/R.47.2007 (rappresentanza provvisoria: approvazione di rendiconto) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 alla
Commissione tutoria regionale 11, Losone riguardo all'approvazione del rapporto morale e del rendiconto finanziario 2006 presentato dal rappresentante provvisorio CO 2;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 agosto 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'8 luglio 2008 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 26 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale
11 ha privato provvisoriamente AP 1 (1967) dell'esercizio dei diritti civili, designandole in qualità di rappresentante CO 2. Quest'ultimo ha sottoposto alla Commissione tutoria, il 13 gennaio 2007, il suo rendiconto finanziario e il suo rapporto morale 2006. La Commissione tutoria regionale li ha approvati entrambi con decisione del 9 maggio 2007.
B. Contro l'approvazione appena citata AP 1 è insorta il 20 maggio 2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Nelle sue osservazioni del
29 maggio 2007 la Commissione tutoria regionale si è confermata nella propria decisione. CO 2 ha comunicato il 5 giugno 2007 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a ribadire la correttezza del proprio operato. Statuendo l'8 luglio 2008, l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile, ponendo la tassa di giustizia (fr. 100.–) e le spese a carico della ricorrente.
C. Il
3 agosto 2008 AP 1 ha presentato appello a questa Camera per ottenere la riforma della decisione predetta nel senso di vedere accolto il suo ricorso all'Autorità di vigilanza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioniemesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili dinanzi a questa Camera con appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC per analogia). Un appello deve contenere, fra l'altro, “le domande” (art. 309 cpv. 1 lett. e CPC). In concreto le richieste di giudizio formulate dall'appellante non sono un modello di chiarezza. Dal memoriale si desume nondimeno che, contestando quanto figura nel rapporto morale 2006 del rappresentante provvisorio, AP 1 vuole vedere annullata l'approvazione di tale rapporto. Sotto questo profilo l'appello è pertanto ammissibile.
2. Oggetto della decisione impugnata è – appunto – l'approvazione del rapporto morale e del rendiconto finanziario 2006 consegnati dal rappresentante provvisorio. Nella misura in cui contende la legittimità della misura di protezione, censura il comportamento del rappresentante (di cui chiede la rimozione) e lamenta ritardi nella procedura di interdizione, l'appellante muove doglianze fuori argomento. Estranea all'oggetto del litigio, in proposito l'impugnazione va dichiarata già di primo acchito irricevibile.
3. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso contro l'approvazione del rapporto morale perché nel suo memoriale AP 1 si limitava a criticare in modo generico il comportamento di CO 2, e in generale delle autorità tutorie che si occupano del suo caso, senza dimostrare che le informazioni contenute nella relazione fossero inveritiere. Secondo l'Autorità di vigilanza, inoltre, quand'anche il rapporto morale non rispecchiasse le idee e le opinioni della pupilla, costei non spiegava perché la Commissione tutoria non avrebbe dovuto procedere all'approvazione.
4. L'appellante denuncia un “gravissimo e illegale tentativo di una mia impossibile interdizione (…) in atto da ben sei anni (…) attuato dall'inutile e disastroso rappresentante”. Si duole del fatto che “l'inutile rappresentante redige annualmente il rapporto morale costituito essenzialmente da gravissime dichiarazioni diffamatorie puntualmente smentite e annullate dalla realtà dei fatti da me presentata con giustificati ricorsi avvalorati da molte prove e da numerose testimonianze valide e molto attendibili”. Alla Commissione tutoria regionale essa rimprovera “l'approvazione (…) della vergognosa e improponibile cartaccia diffamatoria dell'inutile e odioso rappresentante”, definita “una mossa stupida e senza valore, inserita nella commedia del tentativo di imposizione dell'interdizione”. A parere dell'appellante “i rapporti morali redatti e firmati [dal rappresentante provvisorio] non sono mai stati il riassunto della situazione personale, ma una vergognosa sequenza di gravissime dichiarazioni diffamatorie puntualmente annullate dalla realtà della mia ottima salute fisica e psicologica”.
5. Argomentando nella maniera testé compendiata, l'appellante non si confronta per nulla con le ragioni addotte dall'Autorità di vigilanza nella decisione impugnata. Essa recrimina e lancia invettive, ma non indica quali prove – o per lo meno quali elementi di prova – confortino le accuse da lei rivolte alle autorità di tutela e al rappresentante provvisorio. Carente di adeguata motivazione, l'appello appare di conseguenza, già a un primo esame, irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Si aggiunga che oggetto dell'attuale procedura è – come detto – la decisione con cui la Commissione tutoria regionale ha approvato il rapporto morale del rappresentante, non il rapporto in sé. Davanti all'Autorità di vigilanza la ricorrente doveva spiegare, quindi, perché la decisione della Commissione tutoria regionale fosse erronea, non limitarsi a qualificare il rapporto morale di denigratorio e diffamatorio. Contrariamente a quanto essa sembra credere, in effetti, l'approvazione di un rapporto morale non può essere negata solo perché il pupillo inveisce contro l'opinione del rappresentante provvisorio. Privo di adeguata motivazione anche da tale punto di vista, l'appello risulta una volta di più irricevibile.
6. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'approvazione delle relazioni e dei conti del tutore può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF). Trattandosi in concreto della sola approvazione del rapporto morale, essa è impugnabile senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 250.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
–; –; –,.
Comunicazione alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.