Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.2008.114 • TRAC TI 11.2008.114 Generato dall'IA

Appellant Challenge to Non-Appealable Ordinance Regarding Advance Payment of Litigation Fees

Numero d'incarto 11.2008.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged a lower court's ordinance that rejected their request to use funds held by the court from prior related cases to cover the required advance payment for current litigation fees regarding condominium assembly decisions on common charges and administrator removal. The appellate court ruled that the lower court's decision regarding the advance payment of procedural costs is generally not subject to appeal, as such decisions constitute non-appealable ordinances, meaning the appellant's submission, though styled as an appeal, was manifestly inadmissible and dismissed, with costs imposed on the appellant for introducing the case in a foreign language and failing to consult relevant law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 117 cpv. 1 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 307 cpv. 1 CPC, Art. 11 cpv. 5 LTG, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 95 cpv. 2 CPC; Appellant Challenge to Non-Appealable Ordinance Regarding Advance Payment of Litigation Fees: The appellate court ruled that the lower court's decision regarding the advance payment of procedural costs is generally not subject to appeal, as such decisions constitute non-appealable ordinances, meaning the appellant's submission, though styled as an appeal, was manifestly inadmissible and dismissed, with costs imposed on the appellant for introducing the case in a foreign language and failing to consult relevant law.

Parole chiave

Generato dall'IA
anticipo delle spese addebito di tasse anticipo diritto estero opposizione tardiva eccezioni processuali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 117 cpv. 1 CPC
in diritto: che a norma dell'art. 117 cpv. 1 CPC ogni processo nel Cantone Ticino deve svolgersi in lingua italiana, sicché la *Einsprache* andrebbe ritornata al mittente giusta l'art.
Art. 142 cpv. 3 CPC
1 CPC ogni processo nel Cantone Ticino deve svolgersi in lingua italiana, sicché la *Einsprache* andrebbe ritornata al mittente giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC con l'assegnazione di un congruo termine entro cui tradurre il testo in italiano;
Art. 307 cpv. 1 CPC
che, infatti, l'unico mezzo d'impugnazione esperibile contro qualsivoglia sentenza o decreto emesso dal Pretore nel quadro di una causa ordinaria come quella promossa da AP 1 è l'appello (art. 307 cpv. 1 CPC);
Art. 11 cpv. 5 LTG
che la decisione tuttavia con cui il giudice invita una parte, nel Cantone Ticino, ad anticipare nel corso del processo le spese degli atti compiuti non è impugnabile con alcun rimedio di diritto (art. 11 cpv. 5 LTG);
Art. 95 cpv. 1 CPC
che il giudice può invero, d'ufficio o su richiesta di parte, modificare un'ordinanza (art. 95 cpv.
Art. 95 cpv. 2 CPC
che il giudice può invero, d'ufficio o su richiesta di parte, modificare un'ordinanza (art. 95 cpv. 2 CPC), ma tale decisione configura un'altra un'ordinanza e non diviene per ciò solo appellabile;
Art. 148 cpv. 1 CPC
Cited as the basis for imposing court costs on the appellant following their failure (soccombenza).
Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF
che per quanto riguarda i mezzi giuridici proponibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (art.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313*bis* CPC

This procedural article was cited in the text immediately preceding the operative part, indicating its application for pronouncing the judgment.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing court costs on the appellant following their failure (soccombenza).

art. 93 LTF

Mentioned in the 'Rimedi giuridici' section as a provision governing appealable decisions, relevant to the discussion of the federal remedy against this incidental decision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.2008.114 · Lugano, 17 settembre 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2008.451 (proprietà per piani: contestazione di delibere assembleari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione (*Einsprache*) dell'11 luglio 2008 dall'

AP 1 contro

Comunione dei comproprietari del“Condominio AO 1”, (rappresentata dall'amministrazione PA 1),

*giudicando ora sull'ordinanza del 12 agosto 2008* con cui il Pretore ha respinto una richiesta dell'attore riguardante l'anticipazione di spese processuali;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (*Einsprache*) del 28 agosto 2008 presentato da AP 1 contro l'ordinanza

emessa il 12 agosto 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che l'11 luglio 2008 AP 1 ha introdotto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, un'“opposizione” nella quale contesta delibere prese il 13 maggio 2008 dall'assemblea dei comproprietari del “Condominio AO 1” (cui egli non ha partecipato) sul riparto di oneri comuni e chiede la revoca dell'amministratore;

che il Pretore ha assegnato a AP 1, il 5 agosto 2008, un termine di 20 giorni entro cui fornire una garanzia di fr. 400.– a titolo

di anticipo per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso contrario la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli;

che AP 1 ha reagito l'11 agosto 2008, invitando il Pretore a prelevare la somma di fr. 400.– da un ammontare di fr. 19 000.– custodito in Pretura sin il 4 febbraio 2002 con riferimento a due altre cause (inc. OA.1998.897 e OA.2000.351 della stessa sezione) vertenti fra le medesime parti;

che con ordinanza del 12 agosto 2008 il Pretore ha respinto la richiesta, non reputandosi abilitato a dedurre l'importo da una somma in relazione alla quale le parti non hanno mai dato indicazioni, sicché AP 1 non risultava poter disporre del denaro individualmente;

che AP 1 ha introdotto a questa Camera una *Einsprache* del 28 agosto 2008 (in tedesco) nella quale rivendica la proprietà del capitale custodito in Pretura e inveisce contro la decisione del primo giudice;

che l'atto non è stato intimato alla Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” per osservazioni;

e considerando

in diritto: che a norma dell'art. 117 cpv. 1 CPC ogni processo nel Cantone Ticino deve svolgersi in lingua italiana, sicché la *Einsprache* andrebbe ritornata al mittente giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC con l'assegnazione di un congruo termine entro cui tradurre il testo in italiano;

che nella fattispecie nondimeno il rinvio si esaurirebbe in un mero esercizio di forma, l'esito del presente giudizio non dipendendo da quanto l'interessato ha – o non ha – scritto nel memoriale;

che, infatti, l'unico mezzo d'impugnazione esperibile contro qualsivoglia sentenza o decreto emesso dal Pretore nel quadro di una causa ordinaria come quella promossa da AP 1 è l'appello (art. 307 cpv. 1 CPC);

che la decisione tuttavia con cui il giudice invita una parte, nel Cantone Ticino, ad anticipare nel corso del processo le spese degli atti compiuti non è impugnabile con alcun rimedio di diritto (art. 11 cpv. 5 LTG);

che, di conseguenza, una decisione siffatta configura un'ordinanza nel senso dell'art.

95 cpv. 1 CPC, come ha indicato esplicitamente il Pretore – del resto – nell'atto impugnato;

che il giudice può invero, d'ufficio o su richiesta di parte, modificare un'ordinanza (art. 95 cpv. 2 CPC), ma tale decisione configura un'altra un'ordinanza e non diviene per ciò solo appellabile;

che, pertanto, la decisione con cui il Pretore ha rifiutato nel caso specifico di prelevare la somma di fr. 400.– dal capitale custodito in tribunale non può formare oggetto di alcuna impugnazione a livello cantonale;

che in simili condizioni, pur trattata come appello, la *Einsprache* dell'interessato sfugge manifestamente a qualsiasi disamina e va dichiarata inammissibile;

che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), non ravvisandosi motivo per derogare a tale principio, l'impugnazione essendo stata introdotta – oltre che in tedesco – senza nemmeno consultare i testi di legge;

che non è il caso invece di attribuire ripetibili alla controparte, l'atto non avendo formato oggetto di intimazione;

che per quanto riguarda i mezzi giuridici proponibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (art. 93 LTF), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);

che il valore litigioso dell'azione principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non risulta raggiungere la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, i contributi litigiosi ammontando a fr. 23 908.– (doc. A, ultimo foglio), mentre nulla è dato di sapere sull'onorario annuo dell'amministratore;

che, ad ogni modo, l'interessato potrà sempre precisare l'entità del valore litigioso nell'ipotesi in cui dovesse ricorrere al Tribunale federale;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. Trattato come appello, l'atto è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.