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11.2008.110 • TRAC TI 11.2008.110 Generato dall'IA

Appeal Dismissal for Failure to Deposit Judicial Costs

Numero d'incarto 11.2008.110
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court dismissed an appeal concerning the reduction of spousal support ordered by a lower court, as the appellant failed to deposit the required advance for judicial costs by the court-mandated deadline, despite receiving timely notification of the requirement and the warning that failure to pay would result in the appeal being struck from the record. The court reasoned that because the appeal was being struck due to the late payment of the necessary advance, it could not be examined on its merits, and the resulting procedural costs were assessed against the appellant who caused them, with a reduced fee due to the summary nature of the dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 312 cpv. 2 CPC, Art. 137 CPC, Art. 312 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 12 cpv. 1 LTG, Art. 74 LTF; Appeal Dismissal for Failure to Deposit Judicial Costs: The court reasoned that because the appeal was being struck due to the late payment of the necessary advance, it could not be examined on its merits, and the resulting procedural costs were assessed against the appellant who caused them, with a reduced fee due to the summary nature of the dismissal.

Parole chiave

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anticipo delle spese spese di mora abbandono definitivo del procedimento decisioni incidentali riduzione delle spese giudiziarie assistenza giudiziaria in materia civile Stralcio dell'appello per tardivo versamento dell'anticipo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning leading to the decision to strike the appeal from the rolls due to the late payment of the advance.

art. 312 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish that the deadline for payment of the advance was not extendable.

art. 21 LTG

Cited by analogy to justify the adequate reduction of the court fee because the appeal ended without a final judgment.

art. 12 cpv. 1 LTG

Cited in the context of establishing that no indemnity should be awarded to the counterparty.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the legal remedies section, describing which decisions are subject to appeal to the Federal Tribunal (though not explicitly used in the operative part for the decision itself).

art. 95 a 98 LTF

Cited in the legal remedies section, describing the grounds for appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the legal remedies section, establishing the deadline for appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 segg. LTF

Cited in the legal remedies section, referring to the general rules for appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited in the legal remedies section, establishing the minimum value in dispute for appeal in civil matters.

art. 76 LTF

Cited in the legal remedies section, governing the standing to appeal.

art. 116 LTF

Cited in the legal remedies section, defining the grounds for subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the legal remedies section, referring to the subsidiary constitutional appeal.

art. 115 LTF

Cited in the legal remedies section, governing the standing to file a subsidiary constitutional appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2008.110 · Lugano 9 ottobre 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2008.218 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 7 aprile 2008 da

AO 1, (patrocinato dall'avv. PA 2) contro

AP 1, (patrocinata dall'avv. PA 1);

premesso che con decreto cautelare del 22 agosto 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ridotto a fr. 167.– mensili il contributo alimentare per AP 1 stabilito con sentenza del 19 agosto 2005, riducendo conseguentemente una trattenuta di stipendio a carico di AO 1;

preso atto che contro il decreto cautelare AP

1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 settembre 2008 nel quale chiede di fissare il contributo litigioso a fr. 959.65 mensili, adeguando la trattenuta di stipendio a tale importo;

rammentato che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata dichiarata irricevibile con decreto del 5 settembre 2008 dal presidente di questa Camera;

ricordato che con ordinanza dell'8 settembre 2008 l'appellante è stata invitata a depositare entro quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

rilevato che l'ordinanza è pervenuta alla destinataria il 9 settembre 2008 (ricevuta postale agli atti), sicché il termine assegnatole è scaduto il 24 settembre 2008;

accertato che l'anticipo richiesto è stato versato solo il 3 ottobre 2008, senza che l'interessata abbia postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC), del resto “non prorogabile” per espressa disposizione di legge (art.

312 cpv. 1 CPC);

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamen­-te ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per tardivo versamento dell'anti­-cipo.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 50.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–; –o. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.