Spousal Support Modification Jurisdiction Challenge and Remand
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn ex-husband appealed a decision that partially reduced, rather than completely eliminated, his obligation to pay spousal support following their divorce decree. The appellate court annulled the lower court's decision because the judgment was issued by an assessor secretary acting under a provision of the judicial organization law that grants only temporary substitution power, not independent jurisdiction, which violates due process requirements regarding the legally established composition of the court; consequently, the case was remanded to the original judge for a new ruling, and costs and fees were waived given the unique circumstances arising from a recent Federal Tribunal ruling clarifying this jurisdictional issue.
Regesto Legislator
UfficialeOrganizzazione giudiziaria civile: sostituzione del Pretore da parte del Segretario assessore "quando lo esiga il funzionamento della Pretura"
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe decision of the lower court was annulled because the Secretary Assessor ruled based on this provision, which the appellate court deemed to confer an invalid jurisdiction.
Mentioned as the procedural limit for rectifying the procedural defect, which the court found could not be done within a brief term.
Cited as the legal sanction (nullity) for procedural acts lacking a mandatory procedural prerequisite, although the court ultimately applied annulment via appeal rules.
Cited to establish that the nullity of a decision subject to appeal must be raised within the limits and forms established for such means of recourse (i.e., annulment upon appeal).
Used to justify the decision not to award legal costs (ripetibili) because the appeal concluded without a clear winner or loser.
Used to assess the plausibility of the appellant's indigence for granting legal aid.
Used in connection with the documentation supporting the appellant's indigence for legal aid.
Used to confirm the plausibility that the appellant needed legal assistance due to lack of legal knowledge.
Used in assessing whether the appellant would have reasonably refrained from appealing without legal aid due to costs.
Used to assess the required probability of a favorable outcome to grant legal aid.
Cited to determine that the final decision (which is an incidental decision remanding the case) follows the procedure of the main action for the purpose of federal remedies.
Cited to confirm that the pecuniary threshold for a civil law appeal to the Federal Tribunal is exceeded for the main action.
Cited in the section describing federal remedies available against this specific decision (as an interlocutory decision under art. 90-93 LTF).
Cited in the section describing federal remedies available against this specific decision (as an interlocutory decision under art. 90-93 LTF).
Cited to establish the deadline for filing a civil law appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for determining the federal remedies available against the present judgment.
Cited as the procedural path (subsidiary constitutional appeal) if the civil law appeal is inadmissible.
Cited to regulate the standing to appeal in case of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the general rules governing the civil law appeal to the Federal Tribunal.
Cited to establish the pecuniary threshold for admissibility of a civil law appeal to the Federal Tribunal.
Cited to regulate the standing to appeal in case of a civil law appeal to the Federal Tribunal.
Cited to list the grounds for filing a civil law appeal to the Federal Tribunal.
Cited to list the grounds for filing a civil law appeal to the Federal Tribunal concerning non-pecuniary matters.
Cited as the grounds for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Although the text mentions the request for legal aid in point 2 of the 'punti di questione', this article is not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3.
Although the text addresses costs implicitly in order 2, this specific article is not cited in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 11.2007.79 · Lugano, 28 luglio 2008/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2001.200 (modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare per l'ex moglie) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 marzo 2001 da
AP 1 PA 2) contro
AO 1, (patrocinata dall' PA 1,);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 maggio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'8 maggio 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 giugno 1999, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto il
matrimonio contratto il 14 febbraio 1970 da AP 1 (1946) e AO 1 (1949), omologando una convenzione del 16 febbraio 1999 in cui il marito si
impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili fino al pensionamento della beneficiaria, salvo revisione della rendita nel caso in cui egli fosse divenuto invalido o fosse stato pensionato anticipatamente. Tale sentenza è passata in giudicato.
B. Il
25 marzo 2001 AP 1 ha promosso causa contro l'ex moglie davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la soppressione del contributo alimentare con effetto retroattivo al 17 marzo 2000, facendo valere un notevole peggioramento della propria situazione economica. Con risposta del 19 novembre 2001 AO 1 ha postulato il rigetto della petizione, instando a sua volta per l'assistenza giudiziaria. L'attore ha replicato il 7 gennaio 2002, confermando la sua richiesta di giudizio. La convenuta ha duplicato il 5 febbraio 2002, chiedendo una volta ancora di rigettare l'azione. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 22 aprile 2002 e l'istruttoria, cominciata quello stesso giorno, è terminata nell'agosto del 2005. Al dibattimento finale del 12 settembre 2005 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni.
C. Statuendo l'8 maggio 2007 “in luogo e
vece del Pretore a norma dell'art. 34 cpv. 2 LOG”, il Segretario assessore ha parzialmente accolto la petizione, nel
senso che ha ridotto il contributo alimentare per AO 1 a fr. 570.– mensili dal 15 marzo al
2 agosto 2002 e a fr. 170.– mensili in seguito. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena citata è insorto AP 1 con un appello del 29 maggio 2007 nel quale conclude – sollecitando il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in seconda sede – per il completo annullamento del contributo alimentare in favore dell'ex moglie sin dal 17 marzo 2000 e per la corrispondente riforma del giudizio impugnato. L'appello non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali (art. 97 CPC). Ravvisandone la mancanza, egli “respinge la petizione o l'istanza senza entrare nel merito della lite” (art. 99 cpv. 2 CPC), a meno che il difetto possa essere sanato entro breve termine (art. 99 cpv. 3 CPC). Tra i presupposti processuali si annovera anzitutto la giurisdizione (art. 97 n. 1 CPC), che consiste nel potere di applicare la legge in una determinata causa. La giurisdizione è l'attributo primo dell'autorità giudiziaria e il fondamento di ogni sua attività (Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona 1954, pag. 214 in alto). Essa discende dal principio della separazione dei poteri e costituisce una questione d'ordine pubblico.
2. In una recente sentenza 4A_512/2007 (destinata a pubblicazione), del 13 maggio 2008, il Tribunale federale ha avuto modo di diffondersi proprio sulla giurisdizione del Segretario assessore. Nel Cantone Ticino l'art. 34 cpv. 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) – entrata in vigore il 14 luglio 2006 – prevede per vero che “in caso di impedimento legale o assenza, il Pretore è sostituito dal Segretario assessore, salvo il disposto dell'art. 24” (che abilita il Consiglio di Stato a designare un supplente fisso nell'ipotesi di assenze durevoli). L'art. 34 cpv. 2 LOG stabilisce altresì che il Segretario assessore sostituisce il Pretore, “su richiesta e sotto la responsabilità di quest'ultimo, quando lo esiga il funzionamento della Pretura”. Nella fattispecie giudicata dal Tribunale federale non era controversa la
funzione del Segretario assessore come sostituto del Pretore “in caso di impedimento legale o di assenza” (art. 34 cpv. 1 LOG), né il Segretario
assessore aveva statuito in quella veste. Litigiosa era la giurisdizione del
Segretario assessore come sostituto del Pretore, “su richiesta e sotto la responsabilità di quest'ultimo”, ogni qual volta “lo esiga il funzionamento della Pretura” (art. 34 cpv. 2 LOG).
3. Nella sentenza predetta il Tribunale federale ha ricordato che il diritto a un equo
processo consacrato dall'art. 30 cpv. 1 Cost. (la cui portata è identica a quella dell'art. 6 par. 1 CEDU) impone, “allo scopo di evitare abusi
o manipolazioni e garantire l'indipendenza necessaria”, che l'organizzazione giudiziaria sia fondata sulla legge e che la
competenza dei tribunali, così come la loro composizione, sia regolata da norme generali e astratte (consid. 3.1). Ciò posto, esso ha rilevato che l'art. 34 cpv. 2 LOG disciplina – come l'art. 34 cpv. 1 LOG – supplenze
puramente temporanee (consid. 5.2). Permette la sostituzione del Pretore “in determinate circostanze” per il buon funzionamento della Pretura,
ma non in maniera generale né tanto meno sistematica. Non conferisce quindi al Segretario assessore una competenza giurisdizionale autonoma e indipendente, parallela a quella del Pretore.
Inoltre – ha continuato il Tribunale federale – l'art. 80 Cost. ticinese non costituirebbe una base legale sufficiente per creare una giurisdizione propria del Segretario assessore, non potendo una norma di grado inferiore come l'art. 34 cpv. 2 LOG introdurre un nuovo titolare del potere giurisdizionale allorché i detentori di tale potere sono chiaramente ed esaustivamente definiti dall'art. 75 Cost. ticinese. A tale scopo non sarebbe bastato nemmeno – ha soggiunto il Tribunale federale – l'art. 47 cpv. 2 vCost. ticinese (cessata il 31 dicembre 1997), che pur prevedeva esplicitamente la supplenza del Pretore da parte del Segretario assessore, ma che a sua volta non istituiva una giurisdizione propria di quest'ultimo. Nelle condizioni descritte il Tribunale federale ha ritenuto pertanto
che la sentenza emessa da un Segretario assessore “così incaricato dal Pretore giusta l'art. 34 cpv. 2 LOG”, per di più senza la firma del Pretore,
sottragga il cittadino al suo giudice costituzionale, regolarmente fondato sulla legge (consid. 5.5).
4. Nel caso in esame la sentenza appellata emana dal Segretario assessore del Distretto
di Lugano, sezione 6, il quale ha dichiarato in capo alla sentenza di statuire “in luogo e vece del Pretore a norma
dell'art. 34 cpv. 2 LOG” (identica locuzione figurava nella sentenza vagliata dal Tribunale federale). L'atto non è controfirmato dal Pretore, né risulta – o è dato a divedere – quale contingenza richiedesse l'intervento suppletorio del Segretario assessore, nel caso specifico, per garantire il buon funzionamento della Pretura. Il Segretario assessore ha pronunciato così, nella fattispecie, in virtù di una giurisdizione civile propria, autonoma, indipendente e parallela a quella del Pretore. Il problema è che – come ha precisato il Tribunale federale – una giurisdizione del genere non sussiste. La sentenza appellata difetta così di un presupposto processuale e il vizio non può semplicemente essere rimediato “entro un breve termine” (nel senso dell'art. 99 cpv. 3 CPC). La firma del Pretore, in effetti, potrebbe legittimare tutt'al più una supplenza temporanea per il corretto funzionamento della Pretura, in frangenti determinati, ma non una supplenza sistematica e d'ordine generale.
5. L'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC sanziona di nullità tutti “gli atti di procedura” cui manchi un presupposto processuale. Il
vizio va rilevato d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Trattandosi di una sentenza (e non di un semplice atto processuale), tale sanzione va nondimeno applicata con cautela, nel rispetto della sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza “contro la quale è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione” (art. 146 CPC). Di principio, quindi, una sentenza cui difetti un presupposto processuale non è nulla, ma annullabile. Ciò non toglie che nella fattispecie la sentenza del Segretario assessore sia appellata e non possa sfuggire alla sanzione. Diversa è la sorte delle sentenze che, pur pronunciate da Segretari assessori, sono ormai passate in giudicato. Questa Camera non avendo mai interpretato l'art. 34 cpv. 2 LOG con il rigore del Tribunale federale (e non essendo mai stata adita nemmeno con censure relative a vizi di giurisdizione), quei sindacati hanno assunto carattere definitivo. Dopo la citata sentenza del Tribunale federale, tuttavia, tale stato di grazia non può durare oltre. La sentenza appellata va dunque annullata e gli atti rinviati in prima sede perché il Pretore assuma la responsabilità del giudizio e statuisca di nuovo.
6. Non incorrono nell'annullamento per contro, come ha espressamente rilevato il Tribunale federale, gli altri atti di procedura svolti dal Segretario assessore. Se infatti – ha precisato il Tribunale federale – l'art. 34 cpv. 2 LOG non giustifica un potere giurisdizionale civile autonomo del
Segretario assessore, nulla osta a che quest'ultimo sostituisca il Pretore “nel quadro delle udienze se così richiesto
dal Pretore per il buon funzionamento della Pretura e sotto la sua responsabilità” (consid. 6.1). Su tal punto non giova pertanto soffermarsi.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC), ma data la particolarità della fattispecie, riconducibile a una sentenza del Tribunale federale intervenuta in pendenza di appello, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, l'appellante non ne avrebbe ricevute neppure se la controparte avesse proposto di respingere l'appello. Egli ottiene invero l'annullamento della sentenza impugnata, ma solo sul principio e per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Quale decisione adotterà il Pretore in esito al rinvio, poi, non è possibile sapere. La procedura di appello concludendosi così senza vincitori né vinti, non è il caso equitativamente – nelle circostanze descritte – di attribuire ripetibili (art.
148 cpv. 2 CPC).
Per quel che è dell'assistenza giudiziaria, l'indigenza dell'appellante appare verosimile (art. 3 cpv. 1 Lag), ancorché la documentazione prodotta a sostegno del certificato municipale (art. 4 cpv. 1 Lag) si ponga ai limiti inferiori della sufficienza. Verosimile è altresì che, sprovvisto di cognizioni giuridiche, l'interessato dovesse farsi assistere da un legale per adeguatamente difendersi (art. 14 cpv. 2 Lag) e verosimile appare il fatto che una persona senza necessità di assistenza giudiziaria, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Meno evidente è
la probabilità di esito favorevole insita nell'appello (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Essa sarebbe stata data senz'altro – come si è visto
– nella misura in cui l'appellante avesse censurato la giurisdizione del Segretario assessore. Non era data invece nel merito, il quale non poteva essere sindacato per difetto del presupposto processuale. Ne segue che in concreto il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere accordato, ma che
l'onorario del patrocinatore d'ufficio sarà commisurato al dispendio di tempo e all'impegno che un avvocato solerte avrebbe
profuso nella redazione di un appello in cui si sarebbe limitato a far valere – essenzialmente – il vizio di forma.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio in prima sede), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azione principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi il contributo alimentare di cui l'appellante chiede la soppressione (fr. 1000.– mensili dal
17 marzo 2000 fino al pensionamento della beneficiaria).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria conformemente ai considerandi con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 2
4. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.