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11.2007.73 • TRAC TI 11.2007.73 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Against Full Guardianship Order

Numero d'incarto 11.2007.73
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following the regional tutelage commission's decision to place an individual under full guardianship (interdizione), the appellant appealed seeking either the annulment of the decision or its replacement with a lesser measure of curatorship; however, the appellant subsequently notified the appellate court of their decision to withdraw the appeal, which the court treated as a withdrawal resulting in the termination of the case and removal from the roll, with the court ruling, due to the particular circumstances, to exceptionally waive any collection of court fees or expenses and to award no reimbursements, as is generally the case when the opposing party is a public authority.

Regesto Legislator

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Art. 369 CC, Art. 395 cpv. 1 CC, Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Withdrawal of Appeal Against Full Guardianship Order: Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.

Parole chiave

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tutela spese di trasloco annullamento del licenziamento allontanamento revoca della curatela revoca del gratuito patrocinio Interdizione: stralcio della causa per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

This provision was applied to acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case due to desistment.

art. 352 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning as the basis for declaring the case struck due to desistment.

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.73 · Lugano 28 dicembre 2007/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa 529.2006 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del

26 ottobre 2006 dalla

Commissione tutoria regionale 2,Mendrisio nei confronti di

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1);

premesso che su richiesta della Commissione tutoria regionale 2 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato il 12 aprile 2007 l'interdizione di AP 1 (1910) sulla base dell'art. 369 CC, dichiarando la decisione immediatamente esecutiva;

preso atto che il 2 maggio 2007 AP 1 ha presentato appello a questa Camera per ottenere – previa restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso – l'annullamento della decisione citata, subordinatamente la riforma della medesima nel senso di vedere sostituita la tutela con una curatela (art. 395 cpv. 1 CC);

ricordato che con decreto del 14 maggio 2007 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta dell'appellante intesa alla restituzione dell'effetto sospensivo all'appello;

considerato che nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2007 la Commissione tutoria regionale

2 ha proposto di respingere l'appello;

accertato che il 15 dicembre 2007 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;

stabilito che il ritiro di un ricorso equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e comporta lo stralcio della causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

rammentato che – di regola – la desistenza implica l'addebito all'appellante della tassa di giustizia e delle spese (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

riconosciuto nondimeno che nel caso concreto le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere, eccezionalmente, al prelievo di oneri;

rilevato che non si giustifica di attribuire ripetibili, per principio, ad autorità vincenti o a organismi con compiti di diritto pubblico;

appurato che non v'è motivo nella fattispecie per scostarsi da tale principio;

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

; –.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici sul foglio seguente

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.

1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.