Withdrawal of Appeal Against Full Guardianship Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing the regional tutelage commission's decision to place an individual under full guardianship (interdizione), the appellant appealed seeking either the annulment of the decision or its replacement with a lesser measure of curatorship; however, the appellant subsequently notified the appellate court of their decision to withdraw the appeal, which the court treated as a withdrawal resulting in the termination of the case and removal from the roll, with the court ruling, due to the particular circumstances, to exceptionally waive any collection of court fees or expenses and to award no reimbursements, as is generally the case when the opposing party is a public authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 CC, Art. 395 cpv. 1 CC, Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Withdrawal of Appeal Against Full Guardianship Order: Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was applied to acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case due to desistment.
Cited in the reasoning as the basis for declaring the case struck due to desistment.
Testo completo
Incarto n. 11.2007.73 · Lugano 28 dicembre 2007/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa 529.2006 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del
26 ottobre 2006 dalla
Commissione tutoria regionale 2,Mendrisio nei confronti di
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1);
premesso che su richiesta della Commissione tutoria regionale 2 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato il 12 aprile 2007 l'interdizione di AP 1 (1910) sulla base dell'art. 369 CC, dichiarando la decisione immediatamente esecutiva;
preso atto che il 2 maggio 2007 AP 1 ha presentato appello a questa Camera per ottenere – previa restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso – l'annullamento della decisione citata, subordinatamente la riforma della medesima nel senso di vedere sostituita la tutela con una curatela (art. 395 cpv. 1 CC);
ricordato che con decreto del 14 maggio 2007 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta dell'appellante intesa alla restituzione dell'effetto sospensivo all'appello;
considerato che nelle sue osservazioni dell'11 giugno 2007 la Commissione tutoria regionale
2 ha proposto di respingere l'appello;
accertato che il 15 dicembre 2007 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello;
stabilito che il ritiro di un ricorso equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e comporta lo stralcio della causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
rammentato che – di regola – la desistenza implica l'addebito all'appellante della tassa di giustizia e delle spese (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
riconosciuto nondimeno che nel caso concreto le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere, eccezionalmente, al prelievo di oneri;
rilevato che non si giustifica di attribuire ripetibili, per principio, ad autorità vincenti o a organismi con compiti di diritto pubblico;
appurato che non v'è motivo nella fattispecie per scostarsi da tale principio;
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
; –.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici sul foglio seguente
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.
1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.