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11.2007.71 • TRAC TI 11.2007.71 Generato dall'IA

Appeal Regarding Educational Curator Fee Allocation Upheld

Numero d'incarto 11.2007.71
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a decision confirming the allocation of costs for an educational curator appointed for the appellant's minor daughters, with the appellant contesting only her assigned share of the remuneration fee due to financial inability. The court rejected the appeal, reasoning that the costs of such protective measures, including the curator's fee, fall under the parents' maintenance obligation as per the law, and any potential hardship regarding payment execution can be addressed later when the supervisory authority seeks recovery, at which point the financial incapacity can be demonstrated, potentially shifting the cost to the municipality.

Regesto Legislator

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Art. 308 cpv. 2 CC, Art. 39 LAC, Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 276 cpv. 1 CC, Art. 276 CC; Appeal Regarding Educational Curator Fee Allocation Upheld: The court rejected the appeal, reasoning that the costs of such protective measures, including the curator's fee, fall under the parents' maintenance obligation as per the law, and any potential hardship regarding payment execution can be addressed later when the supervisory authority seeks recovery, at which point the financial incapacity can be demonstrated, potentially shifting the cost to the municipality.

Parole chiave

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pagamento dell'emolumento ripartizione delle spese curatela educativa autorità con potere di nomina obbligo di mantenimento recupero dei costi mercede del curatore

Disposizioni normative citate

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Art. 308 cpv. 2 CC
che nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale chieste dal marito il 3 settembre 2001, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha istituito il 12 novembre 2003 una curatela educativa in favore delle figlie (art. 308 cpv.
Art. 39 LAC
48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC);
Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC
e CPC), oltre ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv.
Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
e CPC), oltre ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
Art. 276 cpv. 1 CC
che, conformemente all'art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Wullschleger
Art. 276 CC
che nel caso in cui la curatela comporti misure a protezione del figlio, come in concreto, i costi relativi alla disciplina del diritto di visita (art. 309 cpv. 1 e 2 combinato con il 308 cpv. 2 CC) rientrano nell'obbligo di mantenimento (Breitschmid in: Basler Kommentar, op. cit., n. 22 ad art. 276 CC);
Art. 417 cpv. 2 CC
che, quanto al curatore in specie, egli ha diritto a una mercede fissata dalla Commissione tutoria regionale secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmen­te tenuto al suo sostentamento (art. 417 cpv.
Art. 148 cpv. 1 CPC
This procedural article on the basis for allocating judgment costs was mentioned in relation to the potential costs if the appeal had been lost, although costs were ultimately waived.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

This article was applied as the basis for the final judgment (pronuncia) dismissing the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

This procedural article on the basis for allocating judgment costs was mentioned in relation to the potential costs if the appeal had been lost, although costs were ultimately waived.

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.71 · Lugano 18 maggio 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 314.2003/R.77.2006 (rimunerazione del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 alla

Commissione tutoria regionale 14,Bellinzona riguardo alla mercede del curatore educativo ,

designato in favore delle figlie

D__________

(1992) e I__________ (1994);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 aprile 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa l'11 aprile 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che dal matrimonio tra __________ (1968) e AP 1 (1967) sono nate le figlie D__________ (19 novembre 1992) e I__________ (13 luglio 1994);

che nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale chieste dal marito il 3 settembre 2001, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha istituito il 12 novembre 2003 una curatela educativa in favore delle figlie (art. 308 cpv. 2 CC), incaricando la Commissione tutoria regionale 14 di designare la persona del curatore;

che l'11 dicembre 2003 la Commissione tutoria regionale ha nominato in tale veste l'avv. __________ con il compito specifico di ripristinare i rapporti delle figlie con il padre finché si fosse riusciti a raggiungere l'esercizio di un diritto di visita;

che con

risoluzione del 29 agosto 2006 la Commissione tutoria regionale ha dichiarato “chiusa” la curatela, riconoscendo al curatore una mercede di fr. 1750.– per

il 2004, di fr. 1671.– per il 2005, di fr. 1600.– per il 2006, mercede posta a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno;

che un ricorso introdotto l'11 settembre 2006 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto l'11 aprile 2007 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

che il 27 aprile 2007 AP 1 è insorta a questa Camera contro la decisione dell'autorità di vigilanza, lamentando – in sintesi – di non poter sostenere la spesa per la remunerazione del curatore;

che l'appello non è stato oggetto d'intimazione;

e considerando

in diritto: che le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC);

che la procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424*a* CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1);

che un appello deve contenere dunque le richieste di giudizio (art.

309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

che in materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate: trattandosi di una persona senza formazione giuridica che impugni personalmente una decisione a lei sfavorevo­le, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi d'impugnazione si desumano dall'insieme dell'esposto (cfr. Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 31 e 41 ad art. 420);

che, ciò premesso, l'appellante può ragionevolmente intendersi postulare la riforma della decisione impugnata nel senso di non vedersi addebitare la quota della mercede riconosciuta dall'autorità tutoria al curatore delle figlie;

che, conformemente all'art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Wullschleger

in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC; Meier/Stettler, Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ªedizione,

pag. 286 nota 989);

che nel caso in cui la curatela comporti misure a protezione del figlio, come in concreto, i costi relativi alla disciplina del diritto di visita (art. 309 cpv. 1 e 2 combinato con il 308 cpv. 2 CC) rientrano nell'obbligo di mantenimento (Breitschmid in: Basler Kommentar, op. cit., n. 22 ad art. 276 CC);

che del resto, anche in virtù del diritto cantonale, i costi di gestio­ne di una misura tutoria (mercede, spese e tasse) vanno a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (art. 19 cpv. 1 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele);

che, quanto al curatore in specie, egli ha diritto a una mercede fissata dalla Commissione tutoria regionale secondo il lavoro svolto e le condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmen­te tenuto al suo sostentamento (art. 417 cpv. 2 CC e 49 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, il quale rinvia agli art. 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 e 18 del regolamento d'applicazione: RL 4.1.2.2.1);

che in concreto l'appellante non contesta l'entità della mercede riconosciuta dall'autorità al curatore né il riparto dell'importo a metà fra i genitori, ma – come detto – l'addebito della quota a suo carico;

che, tuttavia, l'addebito della mercede ai genitori risponde a un chiaro principio di legge;

che per quanto attiene alla riscossione in sé, l'appellante non può pretendere che l'autorità tutoria abdichi ai suoi doveri d'incasso;

che, nondimeno, una Commissione tutoria regionale anticipa la mercede di un curatore ove la persona interessata o chi ne sia tenuto al sostentamento non dovesse farvi fronte, riservato il diritto di ricuperare l'importo entro 10 anni dall'obbligato (art. 19 cpv. 2 e cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele);

che, pertanto, al momento in cui la Commissione tutoria procederà nella fattispecie al recupero del credito, l'interessata potrà dimostrare di non essere in grado di sostenere la spesa, sicché i costi anticipati dall'autorità tutoria saranno posti a carico del Comune di domicilio (art. 3 cpv. 3 del regolamento menzionato;

I CCA, sentenza inc. 11.2005.70 del 14 giugno 2005), fatto salvo – come si è spiegato

– il ricupero dell'anticipo nel lasso dei 10 anni;

che, ciò posto, già a un primo esame l'appello risulta destinato all'insuccesso;

che nelle condizioni descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);

che tuttavia, l'appellante risultando sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo ricorso senza l'ausilio di un patrocinatore, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

–; –,.

Comunicazione:

– ,;

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.