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11.2007.6 • TRAC TI 11.2007.6 Generato dall'IA

Appeal Regarding Financial Aspects of Unilateral Divorce and Child Support Allocation

Numero d'incarto 11.2007.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning a unilateral divorce, the appellant spouse contested the lower court's findings regarding the financial aspects, primarily the calculation of the respondent's minimum subsistence level, including housing and medical costs, and the resulting child support obligations, while also seeking spousal support for herself. The appellate court upheld the lower court's findings, reasoning that the appellant failed to adequately challenge the established expense calculations, noting that the court adheres to a standard of recognizing each spouse's full individual minimum subsistence regardless of cohabitation, and that child support must be allocated proportionally based on the available parental income against the established needs of all children equally, thereby dismissing the appeal as largely inadmissible or unfounded and rejecting the request for legal aid due to the evident lack of merit.

Regesto Legislator

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Art. 148 cpv. 1 CC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 129 cpv. 3 CC, Art. 125 cpv. 1 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 14 cpv. 1 lett. a Lag; Appeal Regarding Financial Aspects of Unilateral Divorce and Child Support Allocation: The appellate court upheld the lower court's findings, reasoning that the appellant failed to adequately challenge the established expense calculations, noting that the court adheres to a standard of recognizing each spouse's full individual minimum subsistence regardless of cohabitation, and that child support must be allocated proportionally based on the available parental income against the established needs of all children equally, thereby dismissing the appeal as largely inadmissible or unfounded and rejecting the request for legal aid due to the evident lack of merit.

Parole chiave

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mantenimento del figlio divorzio su azione di un coniuge spese di gratuito patrocinio ripartizione delle spese aspetti giuridici coniuge Azione di divorzio: contributi di mantenimento.

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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5P.463/2003
Wife's Appeal Against Divorce Maintenance Calculation Regarding Non-Biological Child and Cohabitation Costs Upheld
5P.184/2006
Husband's Appeal on Child Support Calculation and Subsistence Minimum Upheld.
5P.101/2001
Appeal Against Provisional Maintenance Order Upheld Despite Manifest Calculation Error
DTF 120 II 291
Inoltre, contrariamente all'opinione della convenuta, verso un padre comune tutti i figli hanno diritto a un identico livello di vita e a contributi alimentari proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 120 II 291 consid.
DTF 127 II 70
E siccome in concreto la disponibilità mensile del padre non consente di far fronte pienamente ai contributi di mantenimento, avendo egli il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (intangibile: DTF 127 II 70 consid.
DTF 127 III 71
648 con rinvio a DTF 127 III 71 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

This article was cited as the basis for pronouncing the decision to reject the appeal to the extent admissible.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was cited as the legal basis for apportioning the costs of the current judgment according to the outcome of the appeal.

art. 14 cpv. 1 lett. a Lag

This article was cited as the basis for rejecting the appellant's request for legal aid because the appeal appeared without any chance of success from the outset.

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.6 · Lugano 29 gennaio 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.60 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 21 marzo 2005 da

AO 1 (patrocinato dall' PA 2 ) contro

AP 1 (patrocinata dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 gennaio 2007 presentato da AP

1 contro la sentenza emessa il 22 dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 (1973) e AP 1 (1974), cittadini __________, si sono sposati a __________ il 21 ottobre 1994. Dal matrimonio sono nati K__________, il 24 aprile 1996, e M__________, il 10 mar­zo 2000. AO 1, senza particolare formazione, lavora come operaio su macchine utensili per la __________ a __________. La moglie è alle dipendenze dello __________ come ausiliaria di pulizie. I coniugi si sono separati di fatto nel novembre del 2002, quando il marito ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi ad __________. Il 27 marzo 2005 AO

1 è diventato padre di G__________, nata da una sua relazione con __________ (1975).

B. Nel frattempo, il 21 marzo 2005, AO 1 ha promos­so davanti al Pre­tore del Distretto di Bellinzona una causa unilaterale di divorzio, postulando – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento dei figli alla madre (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo di fr. 600.– mensili per

ogni figlio (assegni familiari compresi) fino al 12° anno di età e uno di fr. 850.– mensili (assegni familiari compresi) in seguito, rivendicando fr. 5000.– in liquidazione del regime dei beni e proponendo di suddividere a metà le prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi durante il matri­monio presso il rispettivo isti­tuto di previdenza. Nella sua risposta del 18 maggio 2005 AP 1 ha chiesto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la pronuncia della separazione, un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per sé e uno di fr. 800.– mensili per figlio fino al 10° anno di età, aumentati a fr. 1000.– mensili fino al 13° anno e a fr. 1400.– mensili in seguito. Essa ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il marito ha proposto di respingere la riconvenzione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni.

C. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 14 settembre 2006 l'attore ha ribadito sostanzialmente le sue domande, salvo ridurre l'offerta di contributo alimentare per i figli a fr. 540.– mensili (assegni familiari compresi). Nel suo allegato del 26 settembre 2006 la convenuta ha aderito al principio del divorzio, ha postulato un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per sé e uno di fr. 1300.– mensili per figlio fino al 12° anno di età, da aumentare a fr. 1500.– mensili dopo di allora.

D. Statuendo con sentenza del 22 dicembre 2006 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha accertato l'avvenuta liquidazione del regime dei beni, ha disposto la ripartizione a metà dell'avere di vecchiaia accumulato dai coniugi durante il matrimonio, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre) e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare non indicizzato di fr. 465.– mensili (assegni familiari compresi) per ogni figlio fino al 12° compleanno, portato a fr. 665.– mensili dopo di allora. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello dell'11 gennaio 2007 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, le sia riconosciuto un contributo alimentare di fr. 200.– mensili e che quello per ogni figlio sia fissato in fr. 1300.– mensili fino al 12° anno di età e in fr. 1500.– mensili in seguito. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Il principio del divorzio, la liquidazione del regime dei beni, il riparto delle prestazioni d'uscita maturate dalle parti presso i rispettivi istituti di previdenza professionale, l'affidamento dei figli e il diritto di visita, non impugnati, sono passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 seg. consid. 1). Litigioso rimane, in appello, l'ammontare del contributo di mantenimento per moglie e figli.

2. In concreto il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 3980.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2641.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 321.50, spese non coperte dalla cassa malati fr. 120.–, spese di trasferta fr. 400.–). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 690.– mensili, oltre a fr. 1011.– di assegni integrativi, senza stabilire il fabbisogno minimo di lei. Il fabbisogno in denaro di ogni figlio è stato valutato in fr. 1245.– mensili. Tenuto conto della disponibilità dell'attore (fr. 1338.50 mensili) e del fabbisogno della figlia G__________, il Pretore ha fissato il contributo per ogni figlio in fr. 465.– mensili (assegni familiari compresi).

3. L'appellante contesta il fabbisogno minimo del marito, chiedendo di ridurlo a fr. 1204.75 mensili. Fa valere che la convivenza con __________ giustifica il dimezzamento del minimo esistenziale del diritto esecutivo e lo stralcio della locazione, di fatto pagata dalla convivente, come pure delle spese non coperte dalla cassa malati e quelle di trasferta. Le censure vanno esaminate singolarmente.

a)

L'appellante chiede di ridurre il minimo esistenziale del diritto esecutivo nel fabbisogno del marito a fr. 775.– mensili (la metà del minimo esistenziale di fr. 1550.– mensili applicabile nel diritto esecutivo a “due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica”) con l'unico argomento che l'attore vive con __________. Così argomentando, egli non si confronta minimamente però con la motivazione del Pretore, secondo cui “terzi (quali l'attuale convivente del marito) non possono essere tenuti a contribuire, seppure indirettamente, al mantenimento della famiglia”. Carente di motivazione, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

Certo, vi sono tribu­nali di altri Cantoni che sogliono inserire nel fabbisogno di un coniuge convivente solo la metà del minimo esistenziale applicabile nel diritto esecutivo a “due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica” e che riducono alla metà il canone di locazione (ad esempio: ZR 103/2004 pag. 203 n. 50). È vero altresì che il Tribunale federale ha ritenuto tale prassi “non arbitraria”

(FamPra.ch 2002 pag. 813; v. anche le sentenze 5P.463/2003 del 20 febbraio 2004, consid. 3.2, e 5P.184/2006 del 4 settembre 2006, consid. 3.2). Questa Camera ha adottato nondimeno un criterio diverso: essa riconosce a ogni coniuge il minimo esistenziale che a tale coniuge andrebbe riconosciuto se vivesse da sé solo, indipendentemente da proprie scelte personali (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6 e II-2004 pag. 583 consid. 5a). Del resto, una divisione a metà delle spese senza tenere conto dell'effettiva capacità economica del singolo non sarebbe equa. Perché tale giurisprudenza sarebbe contraria al diritto – come si è visto – l'appellante non spiega.

b) Quanto alla locazione, l'appellante chiede di non riconoscere alcunché all'attore poiché __________ versa già fr. 1000.– mensili. A prescindere dal fatto però che, una volta ancora, per giurisprudenza invalsa questa Camera non suddivide le spese di alloggio fra il coniuge e una terza persona maggiorenne (FamPra.ch 2000 pag. 135: da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2003.113 del 27 giugno 2005, consid. 5f), in concreto la pigione dell'appartamento in cui l'interessato abita ammonta a fr. 2000.– mensili (deposizione __________ del 20 settembre 2005), sicché mal si comprende perché nulla andrebbe inserito nel fabbisogno minimo di lui. Riconoscendo all'interessato una spesa di fr. 700.– mensili, il Pretore ha commisurato il costo dell'alloggio a quello che si riconoscerebbe nelle circostanze specifiche a una persona singola che viva per conto proprio (criterio definito “corretto e

per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: senten­za 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche

RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimenti). Anche al proposito la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.

c) L'appellante contesta i fr. 120.– mensili per cure mediche non assunte dalla cassa malati ammessi dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito per problemi di vista, definendoli “non permanenti”. Dagli atti risulta che l'interessato usa lenti a contatto idrofile con funzione correttiva e terapeutica per il trattamento di un cheratocono bilaterale (doc. Z). Ciò richiede adattamenti annui, costanti pulizie e costi di manutenzione non coperti – o coperti solo parzialmente – dalla cassa malati

(doc. AA e GGG). Trattandosi di un disturbo oculare degenerativo (‹www.keratocomusinternational.com/it›), sussistono costi dunque straordinari e

ricorrenti che a ragione il Pretore ha riconosciuto e il cui ammontare, per altro, non è contestato (v. anche RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c).

d)

Quanto ai costi d'automobile, l'appellante chiede di riconoscere al marito unicamente il premio dell'assicurazione contro la responsabilità civile e l'imposta di circolazione (complessivi fr. 108.25), poiché le altre spese sono divise tra il convenuto e la convivente. Così argomentando, essa dimentica tuttavia che nella posta di fr. 400.– rivendicata dall'attore era compresa anche l'indennità per pasti fuori casa (petizione, pag. 5), di fr. 220.– mensili (FU 2/2001 pag. 75 n. 4 lett. b). Inoltre le spese d'automobile non si limitano alle due sole voci indicate dalla convenuta. Riconoscendo all'interessato fr. 71.75 mensili per il carburante non si può dire perciò che il Pretore abbia dimostrato soverchia generosità, nemmeno tenendo conto di un'eventuale partecipazione della convivente (la quale per altro non esercita attività lucrativa: deposizione __________ del

20 settembre 2005, verbali, pag. 5). Per il resto l'appellante non contesta che l'attore necessiti di un veicolo a fini professionali né pretende che con i suoi orari di lavoro egli potrebbe ragionevolmente far capo ai mezzi pubblici. Non vi sono ragioni, ciò posto, per scostarsi dal fabbisogno minimo di fr. 2641.50 mensili stabilito dal Pretore.

4. L'appellante contesta altresì le entrate del marito (fr. 3980.– netti mensili), rilevando che “ il reddito virtuale dell'appellante (*sic*) è di certo superiore a fr. 4000.– al mese netti, e ciò in relazione alla sua capacità lavorativa”. Sta di fatto nondimeno che l'interessata neppure indica quale reddito potrebbe ragionevolmente conseguire l'attore facendo prova di buona volontà. Oltre a ciò, la cifra accertata dal Pretore corrisponde a quanto il marito guadagna presso la Intervalves SA (doc. GGG) con un grado d'occupazione al 100% (doc. CC). Perché all'attore andrebbe imputato un reddito più alto di quello effettivo l'appellante

non tenta nemmeno di illustrare. Non motivato, al riguardo l'appello va dichiarato una volta di più irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett.

f CPC con rinvio al cpv. 5).

5. Secondo l'appellante, a torto il Pretore ha fissato il fabbisogno in denaro dei figli comuni pari a quello della figlia del marito nata fuori il matrimonio. A suo avviso poi il contributo dev'essere scalare, in ragione dell'età dei figli, mentre la decisione del primo giudice di riconoscere solo fr. 465.– mensili per ogni figlio è ingiusta. Dalla prima argomentazione va subito sgombrato il campo. Anzitutto il fabbisogno di K__________ e M__________ non è stato stabilito in fr. 1095.– mensili come quello di G__________, bensì in fr. 1245.– mensili (sentenza impugnata, consid. 6 a metà e 10). Inoltre, contrariamente all'opinione della convenuta, verso un padre comune tutti i figli hanno diritto a un identico livello di vita e a contributi alimentari proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 120 II 291 consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a). In concreto il Pretore ha fissato i rispettivi fabbisogni in denaro sulla base delle note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattandoli in base all'età e alla situazione personale dei figli. Tale orientamento è assolutamente corretto.

Ciò posto, il fabbisogno in denaro di un figlio va riconosciuto per intero. Ove i redditi dei genitori non bastino a finanziarlo, tale fabbisogno non si decurta, ma si accerta in che misura rimane scoperto (Emp­fehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 a metà; analogo criterio prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato). I principi testé riassunti sono ormai consolidati (sentenze inc. 11.2000.12 del 18 dicembre 2001, consid. 10b e 10c; inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gennaio 2003, consid. 11b pubblicato in: RtiD II-2004 pag. 567). E siccome in concreto la disponibilità mensile del padre non consente di far fronte pienamente ai contributi di mantenimento, avendo egli il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (intangibile: DTF 127 II 70 consid. 2c con rinvii), a ragione il Pretore ha ripartito tale disponibilità proporzionalmente tra i figli di lui (FamPra.ch 2001 pag.

648 con rinvio a DTF 127 III 71 consid. 2; Rep. 1999 pag. 152). Anche su questo punto l'appello riesce così destituito di buon diritto.

6. Quanto al contributo alimentare per la moglie, il primo giudice ha accertato, richiamando l'art. 125 cpv. 1 CC, che essa lavora a tempo parziale e che, quantunque non guadagni a sufficienza per coprire il proprio fabbisogno minimo, non può fare assegnamento su un contributo di mantenimento, già per la circostanza che il marito non è in grado di erogarlo. L'appellante ribadisce di avere diritto almeno a fr. 200.– mensili, sottolineando la sua buo­na volontà nel reperire un'occupazione, il suo modesto reddito e la circostanza di non dover essere penalizzata rispetto all'attore, “il quale ha fatto una scelta di comporre un'altra famiglia” (appello, pag. 7). Il problema è che argomentazioni del genere sono totalmente inidonee a sostanziare la richiesta. Come l'appellante giunga alla cifra di fr. 200.– mensili, in altri termini, non è dato di capire. Invano si cercherebbe di sapere poi perché la sentenza del Pretore sarebbe errata e come il marito potrebbe erogarle un contributo senza che ciò vada a scapito del contributo per i figli. Sfornito di adeguata motivazione, al riguardo il rimedio si rivela una volta ancora irricevibile.

7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato. Né può trovare accoglimento la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante. A prescindere dalla possibile indigenza di lei, in effetti, sin dall'inizio l'appello appariva senza alcuna possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato notificato. Delle verosimili difficoltà finanziarie in cui la richiedente versa si tiene conto, ad ogni modo, contenendo nella misura del possibile la tassa di giustizia.

8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (complessivi fr. 1870.– mensili capitalizzati) supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in :

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.