Appeal Moot Due to Final Divorce Agreement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning provisional measures in a divorce proceeding, the court noted that the parties subsequently reached a comprehensive agreement on all divorce effects, which was approved by the lower court and became final, thereby rendering the provisional appeal moot. The court therefore struck the appeal from the rolls due to desistment, ruling that although the appealing party demonstrated good will by settling, the associated request for legal aid became moot because the appellant ceased to be a party to the process before the benefit was granted, resulting in no court fees or indemnities being awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, Art. 77 cpv. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF; Appeal Moot Due to Final Divorce Agreement: The court therefore struck the appeal from the rolls due to desistment, ruling that although the appealing party demonstrated good will by settling, the associated request for legal aid became moot because the appellant ceased to be a party to the process before the benefit was granted, resulting in no court fees or indemnities being awarded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article authorized the court to issue the decree regarding the dismissal of the appeal due to withdrawal.
This article was invoked in the reasoning regarding costs, implying its relevance to the overall decision on costs, although point 2 of the dispositive states no costs are due.
This law regarding court fees was mentioned in the reasoning regarding the exceptional waiver of the court fee, which is reflected in the dispositive order 2.
This article regarding the moderation of indemnity for costs was mentioned in the reasoning, supporting the decision not to award costs in point 2 of the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 11.2007.57 · Lugano, 6 giugno 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.3 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 21 gennaio 2005 da
AP 1 (già patrocinata dall'avv., , e ora dall'avv.,) contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1);
esaminati gli atti,
premesso che con decreto cautelare del 30 marzo 2007 emesso nell'ambito di una causa di divorzio tra AO 1 (1966) e AP 1 (1967) il Segretario assessore del Distretto di Blenio ha, in luogo e vece del Pretore, affidato provvisionalmente la figlia A__________
(1989) al padre fino al 24 aprile 2006 e alla madre dopo di allora, il figlio J__________
(1996) al padre, ha disciplinato il diritto di visita del genitore non affidatario e ha fissato determinati contributi alimentari dovuti dalla madre ai figli;
preso atto che contro tale decreto è insorta AP 1 con un appello del 12 aprile 2007 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'assunzione di una nuova perizia, l'affidamento provvisionale di entrambi i figli (riservato il diritto di visita paterno) e un contributo alimentare indicizzato di fr. 1260.– mensili più l'assegno familiare in favore di J__________ dal 1° gennaio 2006, da aumentare a fr. 1560.– mensili dopo il 13° compleanno del ragazzo;
accertato che il 18 gennaio 2008 i coniugi hanno firmato una convenzione sugli effetti del divorzio in cui hanno regolato ogni conseguenza legata allo scioglimento
del matrimonio, accordo nel quale figura una clausola n. 7.3 così formulata: “Con quanto sopra, le parti dichiarano di
aver saldato tutti i rapporti patrimoniali tra di loro e tutte le cause pendenti tra le parti presso la Pretura di Blenio così come presso il Tribunale di appello saranno stralciate dai ruoli”;
considerato che, trascorsi i due mesi di riflessione, entrambi i coniugi hanno confermato l'intesa, sicché con sentenza dell'11 aprile 2008 il Segretario assessore ha pronunciato il divorzio in luogo e vece del Pretore e ha omologato la convenzione;
appurato che, come attesta la Pretura, tale sentenza non è stata oggetto di impugnazione ed è passata in giudicato;
rilevato che nelle circostanze descritte l'appello del 12 aprile 2007 in materia provvisionale va stralciato dai ruoli per desistenza;
ricordato
che in linea di principio chi recede da una lite va ritenuto soccombente (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo di assumere oneri processuali e ripetibili (art. 148
cpv. 1 CPC), salvo “giusti motivi” (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo restando che la tassa di giustizia va in ogni modo ridotta (art. 21 LTG per analogia) e che l'indennità per ripetibili alla controparte può essere moderata per equità (art. 77 cpv. 3 CPC);
stabilito che nella fattispecie AO 1 non è stato chiamato a presentare osservazioni, sicché non si pone problema di ripetibili, e che al prelievo di una tassa di giustizia si può rinunciare eccezionalmente per “giusti motivi”, vista la buona volontà dimostrata da AP 1, la quale a distanza di otto mesi dall'appello ha sottoscritto una convenzione completa sugli effetti del divorzio;
osservato per contro che il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale, onde la sua caducità ove il richiedente venga meno come parte al processo, foss'anche per desistenza;
rammentato pertanto che, qualora al momento in cui recede dalla lite un richiedente non abbia ancora ottenuto – come in concreto – il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la richiesta diviene senza interesse (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi richiami di giurisprudenza);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante è dichiarata senza interesse.
4. Intimazione:
–; –,; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.