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11.2007.5 • TRAC TI 11.2007.5 Generato dall'IA

Inadmissible Appeal in Marital Protection Case Due to Untimely Filing and Formal Defects

Numero d'incarto 11.2007.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal filed against a lower court's decision in a marital protection case, which authorized separation, awarded custody to the mother, and set spousal and child support obligations, was declared inadmissible because it was submitted on January 10, 2007, after the ten-day appeal deadline expired on December 29, 2006, following the notification of the initial judgment on December 18, 2006. Furthermore, the appellate court noted that even if the appeal had been timely, it failed to meet formal requirements as it lacked specific grounds for challenging the lower court's reasoning regarding the imputed income, which justified the support amounts.

Regesto Legislator

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Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 5 LAC, Art. 370 cpv. 2 CPC, Art. 369 cpv. 3 CPC, Art. 137 CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Inadmissible Appeal in Marital Protection Case Due to Untimely Filing and Formal Defects: Furthermore, the appellate court noted that even if the appeal had been timely, it failed to meet formal requirements as it lacked specific grounds for challenging the lower court's reasoning regarding the imputed income, which justified the support amounts.

Parole chiave

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reddito ipotetico del coniuge deposito tardivo mantenimento del figlio procedura a tutela dell'unione coniugale notifica tardiva dei difetti motivi validi Protezione dell'unione coniugale: appello tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313^bis CPC

This procedural rule governed the method of pronouncement by the Appellate Court.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning, but only the part concerning costs (art. 148) is referenced implicitly in the dispositive order regarding costs, although the dispositive orders directly mention the outcome regarding costs/fees.

art. 150 CPC

Cited in the reasoning, but the ruling on costs is explicitly stated in order 2, which waives costs for the opposing party based on the analysis in the reasoning.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited when discussing potential remedies against the current decision, establishing the basis for potential further appeal, although the main decision is procedural (inadmissibility).

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning when determining if the matter met the monetary threshold for an appeal to the Federal Tribunal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.5 · Lugano 19 gennaio 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.613 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 giugno 2004 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 1 ) contro

AP 1 (P);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 10 gennaio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 12 dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che in parziale accoglimento di un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 4 giugno 2004 da AO 1 (1980) nei confronti del marito AP 1 (1976), con sentenza del 12 dicembre 2006il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniu­gi a vivere separati, ha affidato la figlia A__________ (nata il 12 febbraio 2003) alla madre, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 390.– mensili per la moglie e di fr. 267.– mensili per la figlia;

che il 10 gennaio 2007 AP 1 ha trasmesso al Pretore uno scritto, in portoghese, nel quale dichiara di non poter far fronte ai contributi fissati nella sentenza, guadagnando egli un terzo di quanto figura nella medesima;

che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che “il giudice rinvia alla parte un atto non redatto in lingua italiana”, assegnandole un termine per rimediare al difetto (art. 142 cpv. 3 CPC);

che nella fattispecie si può prescindere da tale esigenza, l'atto in esame dimostrandosi già di primo acchito – come si vedrà – improponibile per altri motivi;

che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC);

che in esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie (art.

369 cpv. 3 CPC);

che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per rogatoria martedì 12 dicembre 2006, è stata ritirata dal convenuto lunedì 18 dicembre 2006 (avviso di ricevimento PostMail, agli atti);

che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere martedì 19 dicembre 2006 ed è scaduto venerdì 29 dicembre 2006;

che nelle circostanze descritte il memoriale, consegnato alla posta di __________ il 10 gennaio 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta manifestamente tardivo;

che nel suo scritto l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

che, comunque sia, il rimedio non sarebbe stato destinato a miglior sorte neppure se fosse stato ricevibile;

che, sostenendo di guadagnare solo €

523.03 mensili, l'appellante non si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui si giustificava di imputargli in concreto un reddito pari a quello da lui conseguito presso l'__________ di __________, aven­do egli lasciato tale posto di lavoro per trasferirsi in Portogallo senza curarsi dei suoi obblighi verso la famiglia;

che il convenuto non spiega come mai tale motivazione sarebbe censurabile o anche solo opinabile, onde l'irricevibilità dell'appello per difetto di requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5);

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che appare equo, nondimeno, rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni in diritto e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone problema di ripetibili alla controparte (art. 150 CPC), l'appello non essendo stato intimato all'istante per osservazioni e non avendo dunque cagionato a quest'ultima costi presumibili;

che infine, quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (complessivi fr. 657.– mensili capitalizzati) supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia:

1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

–, (); – , .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.