Divorce Fee Appeal Regarding Provisional Legal Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal stemming from ongoing divorce proceedings where the defendant sought a third provisional legal fee (*provvigione ad litem*) of CHF 10,000 plus VAT after already receiving CHF 18,000 in prior installments, the court addressed the appellant's claim that the total awarded amounts were insufficient to cover future legal costs, particularly concerning expert witness consultation and final submissions. The court reasoned that a *provvigione ad litem* is intended to cover *foreseeable* future work, not past expenses, and found the appellant failed to substantiate why the prior installments, which were intended to cover the final brief, were insufficient, or why the requested CHF 10,000 was necessary beyond the CHF 3,000 provisionally granted for expert clarification costs, ultimately rejecting the appeal as insufficiently motivated and upholding the lower court's decision to award only CHF 3,000 as the final installment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 114 vCC, Art. 142 vCC, Art. 292 CP, Art. 215 cpv. 1 CC, Art. 137 cpv. 2 CC, Art. 62 cpv. 2 LDIP; Divorce Fee Appeal Regarding Provisional Legal Costs: The court reasoned that a *provvigione ad litem* is intended to cover *foreseeable* future work, not past expenses, and found the appellant failed to substantiate why the prior installments, which were intended to cover the final brief, were insufficient, or why the requested CHF 10,000 was necessary beyond the CHF 3,000 provisionally granted for expert clarification costs, ultimately rejecting the appeal as insufficiently motivated and upholding the lower court's decision to award only CHF 3,000 as the final installment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the operative section regarding the procedure followed for the ruling.
Cited in the reasoning section (Considerando 7) regarding the principle of mutual failure applied to costs, which leads to the cost allocation in the dispositive.
Cited in the operative section (Point 8) for ordering that the costs of the decision be borne by the appellant due to being the losing party.
Cited in the reasoning section (Considerando 7) to declare the appeal inadmissible for insufficient motivation regarding cost allocation.
Testo completo
Incarto n. 11.2007.35 · Lugano, 6 giugno 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.50 (divorzio su richiesta unilaterale, ora su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 18 marzo 2003 dall'
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 ) contro
AP 1 (I) (patrocinata dall' PA 1 );
*giudicando ora sul decreto cautelare del 14 febbraio 2007* con cui il Segretario assessore ha fissato una terza provvigione *ad litem* in favore della convenuta;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 14 febbraio 2007, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con petizione del 18 marzo 2003 AO 1 (1951) ha chiesto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona il divorzio dalla moglie AP 1 (1956) per sospensione quadriennale della vita in comune (art. 114 vCC), ritirando una sua petizione del 10 maggio 1999 in cui avanzava un'identica richiesta di giudizio per grave turbativa delle relazioni coniugali (art. 142 vCC). In esito allo scioglimento del matrimonio egli ha rivendicato l'assegnazione dell'alloggio coniugale, ha offerto alla moglie la metà della prestazione d'uscita da lui maturata presso il rispettivo istituto di previdenza professionale per la durata del matrimonio, ha rifiutato ogni versamento in liquidazione del regime della partecipazione agli acquisti, come pure lo stanziamento di qualsiasi contributo alimentare, e ha preteso che la convenuta gli restituisse – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – metà dei regali di nozze e una Mercedes-Benz “A 160 Avantgarde” o, nel caso in cui l'automobile fosse stata alienata nel frattempo,
la somma di fr. 22 619.– con interessi.
B. AP 1 ha inoltrato al Pretore il 14 aprile 2003 un'istanza di misure provvisionali volta a ottenere, tra l'altro, una provvigione *ad litem* di fr. 10 000.–. Nella sua risposta del 3 gennaio 2004 essa ha poi aderito al divorzio, ma ha chiesto che le fosse erogato un contributo alimentare a vita di fr. 6385.– mensili indicizzati, che in liquidazione del regime matrimoniale fosse attribuita a ciascun coniuge la proprietà dei beni in suo possesso (riconoscendole il diritto di vedersi consegnare la propria biancheria intima o un importo sostitutivo di fr. 5000.–) e che il marito fosse tenuto a versarle un conguaglio imprecisato a titolo di metà dell'aumento (art. 215 cpv. 1 CC), oltre alla metà della prestazione d'uscita da lui maturata presso qualsivoglia istituto di previdenza professionale. Per il resto, essa ha dichiarato di opporsi a ogni pretesa.
C. Accertato il mutuo consenso al principio del divorzio, l'8 gennaio 2004 il Pretore ha ordinato la trattazione della lite con la procedura per le cause di stato su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 17 marzo 2004 egli ha poi sentito i coniugi separatamente e insieme, constatando la loro volontà di sciogliere il matrimonio e di demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Ciò posto, egli ha assegnato alle parti il termine bimestrale di riflessione, trascorso il quale i coniugi avrebbero dovuto confermare la loro volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose, cui sarebbe seguita l'istruzione del processo. Cominciata all'udienza dell'8 ottobre 2004, l'assunzione delle prove è tuttora in corso.
D. Il
18 marzo 2005 AP 1 ha sollecitato il Pretore a decidere la sua domanda di provvigione *ad litem*, instando per una seconda provvigione di pari importo. Chiamato a esprimersi, l'attore ha proposto in un memoriale del 1° settembre 2005 (rinunciando all'udienza)
di respingere la prima richiesta o – almeno – di “ridimensionarla ampiamente”. Non consta invece ch'egli si sia pronunciato sulla seconda. Con
decreto cautelare del 13 settembre 2005 il Pretore supplente ha accolto la prima
istanza e ha condannato AO 1 a versare alla moglie fr. 10 000.– “quale prima rata di provvigione *ad litem*”. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le
spese di fr. 50.– sono state poste a carico di lui, senza assegnazione di ripetibili alla moglie. Con un secondo decreto di quello stesso giorno il Pretore supplente ha parzialmente accolto anche la successiva istanza e ha condannato AO 1 a versare alla moglie altri fr. 8000.– “quale seconda rata di provvigione *ad litem*”. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del marito, compensate le ripetibili.
E. Una terza richiesta di provvigione *ad litem*, sempre di fr. 10 000.–(questa volta più IVA), è stata presentata da AP 1 il 17 novembre 2006. All'udienza dell'8 gennaio 2007, indetta per il contraddittorio, l'attore
ha proposto di respingerla o – almeno – di “ridimensionarla ampiamente”. Statuendo con decreto cautelare del 14
febbraio 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore l'ha parzialmente accolta, condannando AO 1 a versare alla moglie fr. 3000.– “quale ultima rata di provvigione *ad litem*”. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono state poste per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico del marito, senza assegnazione di ripetibili.
F. Contro il decreto predetto AP 1 è insorta con un appello del 22 febbraio 2007 nel quale chiede di accogliere interamente la sua terza istanza di provvigione *ad litem* e di modificare in tal senso il giudizio impugnato. Subordinatamente essa propone di confermare l'ammontare di fr. 3000.– fissato dal Segretario
assessore, ma di eliminare dal dispositivo del decreto la locuzione “quale ultima rata di provvigione *ad litem*”, sostituendola con la mera causale “a titolo di provvigione *ad
litem*”. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. In pendenza di una causa di divorzio il giudice decreta le necessarie misure provvisionali (art. 137 cpv. 2 CC).L'obbligo impartito a un coniuge di corrispondere una provvigione *ad litem* all'altro coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese del processo è, appunto, una misura provvisionale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 33c consid. 6). La procedura è pertanto quella sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 419*c* cpv. 1CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto cautelare impugnabile entro dieci giorni (art. 419*c* cpv. 3CPC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. L'appellante è cittadina italiana con domicilio in Italia. La competenza del giudice svizzero è data nondimeno a norma degli art. 59 lett. b e 62 cpv. 1 LDIP, giacché l'attore è cittadino svizzero con domicilio a Bellinzona sin dal 1° gennaio 1991 e nessuna convenzione bilaterale o multilaterale deroga alla competenza del giudice svizzero dell'attore domiciliato in Svizzera da almeno un anno. Quanto al diritto applicabile, l'art. 62 cpv. 2 LDIP stabilisce che le misure provvisionali in caso di divorzio o di separazione sono regolate dal
diritto svizzero. E in concreto non si ravvisa alcuna eccezione nel senso dell'art. 62 cpv. 3 LDIP: la Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (evocata all'art. 49 LDIP), in particolare, non regola il diritto che disciplina l'obbligo, per un coniuge, di versare provvigioni *ad litem*. La controversia in rassegna è retta quindi dal diritto svizzero.
3. Rammentato che la convenuta ha già riscosso provvigioni *ad litem* per complessivi fr. 18 000.–, il Segretario assessore ha rilevato ch'essa motiva la richiesta di ulteriori fr. 10 000.– con la necessità, per il suo legale, di esaminare la perizia giudiziaria (in via di allestimento), di preparare le domande complementari e di delucidazione da rivolgere al perito, di interrogare oralmente il perito in udienza e di redigere il memoriale conclusivo, ultimo atto di causa. Ciò premesso, il Segretario assessore ha sottolineato che nel caso in cui si inviti un perito a delucidare il referto per scritto non è più data la possibilità di escussione orale (art.
252 cpv. 1 in fine CPC), di modo che tale prestazione viene a cadere d'acchito. Circa la stesura dei quesiti peritali e del memoriale conclusivo, egli ha spiegato di avere già considerato ciò riconoscendo all'istante la seconda provvigione *ad litem* (di fr. 8000.–). Il Segretario assessore ha dato atto invece che quel 13 settembre 2005 egli non aveva tenuto conto della possibile delucidazione peritale. Di conseguenza ha riconosciuto all'istante un'ultima provvigione di fr. 3000.– destinata all'eventuale redazione dei quesiti.
4. L'appellante
sostiene che le tre provvigioni sommate danno un totale di fr. 19 404.– (fr. 21 000.– meno l'IVA), “nettamente insufficiente” per coprire l'onorario complessivo del suo
avvocato e le spese. Essa sottolinea l'importanza della perizia giudiziaria nel caso specifico, tanto per lo scioglimento del regime ordinario dei beni quanto per la definizione del contributo alimentare che le spetta, rammentando che il perito ha chiesto un anticipo di ben fr. 20 000.– sulla propria retribuzione. E siccome – essa argomenta – il compito di un patrocinatore è, per natura e tempo,
“più grande” di quello di un perito, la terza provvigione *ad litem* di fr. 10 000.– (più IVA) si giustificherebbe ampiamente. L'interessata contesta altresì l'addebito della tassa di giustizia (fr. 100.–) e delle spese (fr. 50.–) nella proporzione dei due terzi, facendo valere che il suo proposito è quello di chiamare il perito a delucidare il referto oralmente, la delucidazione scritta essendo stata chiesta solo in subordine. Nelle circostanze descritte – essa conclude – gli oneri del decreto cautelare vanno quindi interamente a carico del marito.
5. Nella misura in cui pretende che il cumulo delle tre provvigioni *ad litem* non basti per assicurare l'onorario complessivo del suo avvocato e il pagamento delle spese, l'appellante allega una tesi senza rilievo. Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare all'interessata nella precedente azione di divorzio promossa dal marito, una provvigione *ad litem* garantisce per sua indole la copertura di costi futuri, non quella di costi già maturati (I CCA, sentenza inc. 11.2001.110 del 24 maggio 2002, consid. 6 menzionato in: RtiD I-2004 pag.
592 n. 70c). Poco importa quindi il lavoro svolto dal patrocinatore fino all'introduzione
dell'istanza. Decisiva, ai fini di una provvigione *ad litem*, è la prevedibile entità di lavoro che al patrocinatore resta da compiere.
Certo, l'appellante afferma che l'importo di fr. 10 000.– (più IVA) è destinato a coprire l'onorario e le spese del suo avvocato non solo per la stesura dei quesiti intesi alla delucidazione della perizia, ma anche per l'audizione del perito e per la preparazione del memoriale conclusivo. Se non che, stando alle previsioni del Pretore supplente, la redazione del memoriale conclusivo andava finanziata già con la seconda provvigione, di fr. 8000.– (decreto cautelare del
13 settembre 2005, consid. 5). L'appellante obietta che questa si è esaurita anzitempo, sicché la stesura del memoriale conclusivo va sovvenzionata con la terza provvigione. Pur evocando – come detto – la mole di lavoro svolta dal suo legale, tuttavia, essa non sostanzia minimamente l'asserzione. Agli atti figura solo una distinta delle prestazioni fornite dal suo patrocinatore fino al 16 marzo 2005 (acclusa alla seconda richiesta di provvigione: act. V), ma a parte il fatto ch'essa non reca alcuna specifica del dispendio orario, tutto si ignora circa l'opera dell'avvocato dopo di allora. In condizioni del genere non è dato di sapere se le previsioni formulate dal Pretore supplente quel 13 settembre 2005, quando ha fissato l'ammontare della seconda provvigione *ad litem*, fossero inadeguate. Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
6. Rimane da esaminare se la cifra di fr. 10 000.– (più IVA) chiesta dall'appellante si giustifichi per la stesura dei quesiti intesi alla delucidazione della perizia e per l'eventuale audizione del perito. Anche a tale proposito però l'appello si esaurisce in mere affermazioni. L'interessata non tenta nemmeno di stimare, in effetti, quale sia l'entità del lavoro che attende il suo legale per la redazione dei quesiti e l'eventuale audizione del perito. Tanto meno illustra perché fr. 3000.– sarebbero insufficienti per garantire simili prestazioni. Si limita ad affermare che, avendo il perito ottenuto un anticipo di fr. 20 000.– sul proprio onorario, una terza provvigione *ad litem* di fr. 10 000.– al suo legale si giustifica già a prima vista, essendo “di meridiana evidenza che il compito, per natura e per tempo, del patrocinatore è più grande di quello dei periti” (appello, pag. 3 lett. d).
L'assunto non è serio. La retribuzione di un avvocato per la stesura
di quesiti volti alla delucidazione di una perizia e per l'eventuale audizione peritale non è in alcun rapporto con l'onorario
dello specialista. Essa dipende dall'impegno effettivo che il legale deve presumibilmente dedicare all'operazione, tanto ove la perizia sia volta a definire contributi alimentari dopo il divorzio (art. 125 cpv. 2 CC), nel qual caso l'onorario del legale si valuta giusta l'art. 14 cpv. 1 TOA, sia che la perizia serva ad accertare la quota litigiosa di aumento rivendicata da un coniuge in liquidazione del regime dei beni (in concreto: art. 215 cpv. 2 CC), nel qual caso l'onorario del legale si valuta giusta l'art. 14 cpv. 2 TOA. Il compenso del perito non è, comunque sia, un criterio pertinente. Anche su tal punto l'appello è destinato così all'insuccesso.
7. Per quanto riguarda infine la tassa di giustizia e le spese del decreto impugnato, poco giova che l'interessata si riproponga di sentire il perito oralmente anziché postulare la delucidazione scritta del referto (art. 252 cpv. 1 CPC). La questione avrebbe potuto incidere, tutt'al più, sull'ammontare della provvigione *ad litem*, sempre che – si ripete – il prevedibile impegno del patrocinatore fosse stato in un modo o nell'altro quantificato. Preso atto che l'interessata ottiene dal marito fr. 3000.– sui fr. 10 000.– (più IVA) richiesti, il Segretario assessore si è attenuto da parte sua al principio della vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e ha addebitato all'istante medesima due terzi degli oneri processuali. Per tacere del fatto che il grado di soccombenza di lei sarebbe maggiore di due terzi, fissando l'entità e il riparto di tali oneri il primo giudice fruisce pur sempre di una propria latitudine di apprezzamento, la quale può essere censurata solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171). In concreto l'appellante non allude a eccesso né ad abuso di sorta. Insufficientemente motivato, in proposito l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
8. Gli oneri della sentenza odierna vanno a carico di AP 1, soccombente (art. 148 cpv.
1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili all'attore, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese.
9. In merito ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale giudizio (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge manifestamente la soglia dei fr. 30 000.– necessari per un ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 300.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30
000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.