Appeal Withdrawal Following Amicable Settlement in Divorce Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a lower court decision that granted a divorce and determined financial consequences, including property division, spousal support, and division of a property co-ownership, one party appealed seeking modification of the property settlement amount and the monthly support payments. However, the appellate procedure was suspended to allow for an amicable settlement, after which the appealing party submitted an agreement and subsequently requested withdrawal of the appeal, acknowledging that this would render the original judgment final and conclusive; consequently, the Court took note of the withdrawal, struck the case from the rolls due to voluntary abandonment, and reduced the judicial fees accordingly, allocating the resulting costs to the appellant while compensating for their prior expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Appeal Withdrawal Following Amicable Settlement in Divorce Case: However, the appellate procedure was suspended to allow for an amicable settlement, after which the appealing party submitted an agreement and subsequently requested withdrawal of the appeal, acknowledging that this would render the original judgment final and conclusive; consequently, the Court took note of the withdrawal, struck the case from the rolls due to voluntary abandonment, and reduced the judicial fees accordingly, allocating the resulting costs to the appellant while compensating for their prior expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the equitable reduction of the court fee due to the termination of the proceedings without a merit review.
Used as the basis for applying the final orders regarding the withdrawal of the appeal and the distribution of costs.
Cited in the section describing remedies available against the decision, not used in the dispositive orders.
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Testo completo
Incarto n. 11.2007.2 · Lugano 1 febbraio 2008/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.819 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale, già su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con petizione del 12 dicembre 2003 da
AO 1 (PA 1) contro
AP 1, (PA 2);
premesso che con sentenza del 30 novembre 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1954) e AP 1 (1949);
ricordato che per quanto riguarda le conseguenze del divorzio il Pretore ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 14 135.48 in liquidazione del regime dei beni, un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili indicizzati fino al dicembre del 2012 e di fr. 1500.– mensili dal gennaio del 2013 fino al marzo del 2019, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 3012 RFD di __________ (346 m²) mediante vendita a trattative private (prezzo minimo di fr. 525 000.– con riparto del ricavato netto in ragione di metà ciascuno), ha riconosciuto alla moglie il diritto alla metà della prestazione d'uscita maturata dal coniuge presso il rispettivo istituto di previdenza professionale e ha posto le spese con una tassa di giustizia di fr. 6000.– per tre quarti a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore, cui la moglie è stata tenuta a rifondere fr. 8000.– per ripetibili ridotte;
preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorta con un appello del 5 gennaio 2007 nel quale ha chiesto di riformare il giudizio impugnato portando a fr. 21 635.48 la sua liquidazione del regime dei beni e fissando in fr. 7720.– mensili il contributo alimentare a suo favore fino al dicembre del 2012, con addebito degli oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
considerato che nelle sue osservazioni del 12 febbraio 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
rammentato che con ordinanza del 24 agosto 2007 il presidente di questa Camera ha sospeso, su richiesta delle parti, la procedura di appello fino al 30 novembre 2007 per agevolare una composizione della causa nelle vie amichevoli;
accertato che con lettera del 27 novembre 2007 AP 1 ha trasmesso alla Camera copia di un accordo concluso con il marito, chiedendo lo stralcio della procedura dai ruoli;
constatato che con lettera del 24 gennaio 2008 essa ha confermato di rinunciare all'omologazione della convenzione, limitandosi a ritirare l'appello e a postulare lo stralcio della procedura di ricorso, consapevole che ciò comporterà il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
ritenuto che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente pattuito e che in tali condizioni la tassa di giustizia va equamente ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai coniugi sia della circostanza che il processo termina senza un sindacato di merito (art. 21 LTG per analogia);
appurato che in ossequio alla convenzione predetta gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha anticipati, compensate le ripetibili;
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
;.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.