Guardianship Curator Appointment Appeal Dismissal for Non-Payment of Court Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court struck an appeal from the record because the appellant failed to pay the required advance on court costs following a prior administrative rejection of their challenge to a regional guardianship commission's appointment of an educational curator for two minors, which was originally initiated in the context of a paternal visitation rights dispute; the court reasoned that since the appeal could not proceed without the payment, it was inadmissible for substantive review, and consequently, it imposed reduced court fees on the appellant, who caused the procedural termination, without awarding costs to the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 308 CC, Art. 312 cpv. 2 CPC, Art. 137 CPC, Art. 148 cpv. 3 CPC, Art. 21 LTG, Art. 12 cpv. 1 LTG; Guardianship Curator Appointment Appeal Dismissal for Non-Payment of Court Costs: diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis rule provided the basis for striking the appeal from the rolls due to the failure to pay the advance payment.
This article, referenced in the considerations, governs the allocation of procedural costs to the party that caused them, which is relevant to the final order regarding costs.
Cited by analogy in the considerations to justify the reduction of the court fee because the appeal ended without a judgment.
Cited before the dispositive, relevant for the overall procedure but not the primary basis for the order to strike the appeal.
Testo completo
Incarto n. 11.2007.187 · Lugano 21 gennaio 2008/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 367.2007/R.66.2007 (nomina di curatore educativo) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 alla
Commissione tutoria regionale 8, Pregassona riguardo alla nomina di un curatore educativo in favore di
A__________ (1998) e N__________ (2002) __________, figli suoi e di
CO 2
(PA 1)
nella persona di
CO 3;
premesso che nell'ambito di una procedura avviata da CO 2 con istanza del 24 gennaio 2007 per la disciplina del diritto di visita paterno ai figli A__________
(1998) e N__________ (2002) la Commissione tutoria regionale 8 ha nominato il 25 giugno 2007 ai ragazzi un curatore educativo (art. 308 CC) nella persona di CO 3;
preso atto che un ricorso presentato il 3 luglio 2007 da AP 1 contro l'istituzione della misura è stato respinto dall'Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione dell'11 ottobre 2007;
accertato che contro tale decisione AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 30 ottobre 2007;
ricordato che il 7 dicembre 2007 l'appellante è stato invitato a depositare entro lunedì
31 dicembre 2007, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 350.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'ap-pello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
constatato che nessun versamento risulta essere intervenuto finora, né l'appellante consta avere introdotto – per avventura – un'istanza di restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv.
3 CPC), ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alle controparti, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 50.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
; ; ; .
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.