Withdrawal of Disqualification Motion Terminates Ancillary Proceeding; Costs Assessed Against Mover
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an ongoing separation case where the defendant had filed a motion to disqualify the presiding judge, the appellate court addressed the subsequent withdrawal of that disqualification motion by the defendant. The court ruled that because the withdrawal of the recusal motion terminates the related ancillary proceeding, the matter must be struck from the court rolls, consistent with procedural law regarding the cessation of litigation upon withdrawal by a party. Consequently, the costs, consisting of a reduced court fee and expenses, were assessed against the moving party, and no legal costs for the opposing party were awarded as they had not submitted observations to the motion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Withdrawal of Disqualification Motion Terminates Ancillary Proceeding; Costs Assessed Against Mover: The court ruled that because the withdrawal of the recusal motion terminates the related ancillary proceeding, the matter must be struck from the court rolls, consistent with procedural law regarding the cessation of litigation upon withdrawal by a party. Consequently, the costs, consisting of a reduced court fee and expenses, were assessed against the moving party, and no legal costs for the opposing party were awarded as they had not submitted observations to the motion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for taking note of the withdrawal and striking the recusal application from the record.
Cited to justify the proportional reduction of the judicial fee due to the termination of the recusal procedure without a judgment.
Cited in the reasoning section to support the principle that the withdrawal of a party ends the dispute, justifying striking the procedure.
Testo completo
Incarto n. 11.2007.185 · Lugano 16 maggio 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2005.97 (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 maggio 2005 da
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1) contro
IS 1 (già patrocinato dall'avv.,),
*giudicando ora sull'istanza di ricusazione* presentata il 18 novembre 2007 dal convenuto nei confronti del Pretore e da questi trasmessa alla Camera il 29 novembre 2007;
premesso che davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona pende una causa di separazione intentata il
9 maggio 2005 da CO 1 (1941) nei confronti del marito IS 1 (1940);
accertato che tale causa, dalla quale il convenuto si è lasciato precludere, si trova in fase istruttoria;
constatato che con istanza del 18 novembre 2007 IS 1 ha chiesto la ricusazione del Pretore;
appurato che CO 1 ha
dichiarato il 27 novembre 2007 di rinunciare a osservazioni, mentre il Pretore ha comunicato il 29 novembre 2007 di non ravvisare motivi di astensione nei propri confronti,
rimettendosi al giudizio di questa Camera;
preso atto che il 7 maggio 2008 IS 1 ha comunicato al presidente della Camera di ritirare l'istanza di ricusa;
rammentato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la procedura dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
considerato che la desistenza equivale, di regola, a soccombenza e implica l'addebito della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
stabilito nondimeno che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta (art. 21 LTG per analogia), la procedura di ricusa terminando senza sentenza, mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo formulato osservazioni all'istanza;
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza. L'istanza di ricusazione è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'istante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
;.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.
72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.