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11.2007.184 • TRAC TI 11.2007.184 Generato dall'IA

Appellate Court Rules on Appealability of Procedural Order Granting Extension in International Judicial Assistance Matter.

Numero d'incarto 11.2007.184
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an international judicial assistance matter concerning a request for document production from a foreign court related to a matrimonial property division dispute, the Appellate Court addressed appeals lodged against a subsequent order by the lower court's assessor-secretary, which granted a ten-day extension for the third party (a financial institution) to comply with the original production decree. The Court reasoned that the assessor-secretary's second order was merely a procedural measure setting a supplementary deadline for the fulfillment of the original decision, not a new appealable "edition decree" as it lacked the mandatory sanction under criminal code provisions, thus classifying it as an unappealable procedural ordinance; consequently, both appeals against this subsequent order were deemed inadmissible without further review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 213 CPC, Art. 94 prima, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Appellate Court Rules on Appealability of Procedural Order Granting Extension in International Judicial Assistance Matter: The Court reasoned that the assessor-secretary's second order was merely a procedural measure setting a supplementary deadline for the fulfillment of the original decision, not a new appealable "edition decree" as it lacked the mandatory sanction under criminal code provisions, thus classifying it as an unappealable procedural ordinance; consequently, both appeals against this subsequent order were deemed inadmissible without further review of the merits.

Parole chiave

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decisioni incidentali sindacato giurisdizionale decisione straniera oggetto della lite sanzione internazionale impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 94 prima frase CPC

Used to classify the appealed act as a mere 'provvedimento disciplinante il procedimento' (procedural order), which is not appealable.

art. 95 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for concluding that the procedural order in question cannot be appealed.

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the current judgment follow the outcome (losing party pays).

art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF

Cited when discussing the possibility of appealing the final judgment to the Federal Supreme Court concerning civil legal aid matters.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited regarding the minimum financial threshold for admissibility of an appeal in material civil matters to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.184 · Lugano, 8 luglio 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura AG.2006.7 (assistenza giudiziaria internazionale in materia civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con atto rogatorio del 6 aprile 2006 da

Juzgado de Primera Instancia número seis de __________

(Tribunale di Prima Istanza numero sei di __________), __________

nella causa che oppone

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ) a

AP 1 (patrocinato dagli avvocati PA 2 e PA 3, )

e che vede coinvolto in qualità di terzo cui è chiesta l'edizione di documenti il

AP 1, __________, succursale di __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 22 novembre 2007 presentato dal AP 1, succursale di __________, contro il “decreto” del 13 novembre

2007 emesso in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 5;

2. Se dev'essere accolto l'appello del 26 novembre 2007 presentato da AP 2 contro il medesimo “decreto”;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una causa civile promossa a __________ da AO 1 contro l'ex marito AP 1 per ottenere la modifica – o la revisione –

della liquidazione relativa al regi­me dei beni matrimoniali disciplinata nella sentenza di divorzio (del 19 dicembre 2003), il Tribunale di Prima Istanza numero sei di __________ ha presentato nell'aprile del 2006 una rogatoria al Tribunale d'appello intesa all'ottenimento di documentazione dal AP 1, succursale di __________. Quest'ultimo ha diramato la commissione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. In esecuzione della rogatoria, con decreto di edizione emesso il 13 ottobre 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha ingiunto ai responsabili del AP 1 di produrre entro 20 giorni:

2.1 Tutta l'informazione esistente nei loro archivi, su ogni genere di supporto, riguardo ai soldi e agli effetti in deposito, saldi dei conti, depositati a termine, titoli valori depositati, casseforti e qualsiasi altro prodotto finanziario, che alla data in cui viene chiesta l'informazione si trovino a nome di AP 1, conosciuto anche come AP 1, in via diretta o indiretta (nei quali il signor AP

1 sia registrato come ultimo beneficiario nella documentazione della banca o *beneficial owner* o *trustee*) aperti o contrattati negli ultimi 10 anni a far capo dalla data del presente decreto.

2.2 Data di apertura dei conti bancari, depositi di valori, cancellazioni, vendita di valori o di qualsiasi altro prodotto finanziario del quale il signor AP 1 risulti titolare o beneficiario.

2.3 Tutti i movimenti compresi i versamenti, utilizzi o bonifici, a nome del signor AP 1, direttamente o indirettamente, eseguiti sui citati conti, titoli valori o fondi di ogni genere, dal 31 agosto 2002 (data in cui il signor AP 1 presentò domanda di separazione) fino alla data della risposta all'ingiunzione.

2.4 Copia di tutti i documenti che si trovino in potere dei suddetti istituti, quali contratti di apertura, ordini di bonifico e/o acquisto di valori, in particolare nei ultimi cinque anni.

Il AP 1 è stato autorizzato a oscurare nei documenti tutti “i riferimenti che possono far risalire a terzi estranei alla vertenza in essere”. Il decreto è stato emesso senza riscossione di spese.

B. Il decreto di edizione è stato impugnato il 27 ottobre 2006 dal AP 1 davanti a questa Camera, che con sentenza del

29 novembre 2006 ha respinto l'appello nella misura in cui era ricevibile e ha confermato il decreto (inc. 11.2006.119; sentenza riprodotta in: RtiD II-2007 pag. 649 n. 11c). Un ricorso di diritto pubblico presentato dal AP 1 al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile il 19 febbraio 2007 per tardivo versamento dell'anticipo (sentenza 5P.20/2007). Un ricorso di diritto pubblico presentato da AP 2 è stato invece respinto il 1° maggio 2007 nella misura in cui era ammissibile (sentenza 5P.17/2007).

C. Il AP

1 ha inviato alla Pretura del Distretto di Lugano, il 28 agosto 2007, documentazione bancaria relativa a due conti del cliente:

il n. __________ – n. __________ “__________” e il n. __________

– n. __________ “__________”

dal

31 agosto 2002 in poi. Il Segretario assessore ha reputato l'edizione assolta solo in parte, il dispositivo n. 1 del decreto prevedendo la produzione dei documenti riferiti agli ultimi dieci anni (e non solo cinque) precedenti l'emanazione dell'ordine. Con “decreto” del 13 novembre 2007 egli ha impartito così al AP 1 un nuovo termine di dieci giorni per completare la documentazione trasmessa.

D. Insorto con appello del 22 novembre 2007 a questa Camera, il AP 1 chiede di dichiarare il “decreto” nullo o, in subordine, di riformarlo nel senso di accertare l'avvenuto

adempimento dell'edizione. AP 2 si è rivolto anch'egli a questa Camera con un appello del 26 novembre 2007 in cui chiede a sua volta di

dichiarare il “decreto” nullo o, in subordine, di annullarlo. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del

14 gennaio 2008 AO 1 propone di respingere gli appelli in ordine, subodinatamente nel merito.

Considerando

in diritto: 1. La giurisprudenza ticinese ha già avuto modo di ricordare che, trattandosi di eseguire una commissione rogatoria internazionale in materia civile avente per oggetto un'edizione di do­cumenti dalla controparte o da terzi, la procedura è per analogia quella degli art. 206 segg. CPC (RtiD I-2007 pag.

720 consid. 1 con richiamo). In effetti il Segretario assessore ha notificato il 13 ottobre 2006 al AP 1, nella fattispecie, un decreto di edizione giusta l'art. 213*a* CPC. Tale decreto è poi stato impugnato infruttuosamente

– come si è visto – fin davanti al Tribunale federale.

2. Ritenuta assolta l'edizione solo in parte, il Segretario assessore ha emanato il 13 novembre 2007 nei riguardi del AP 1 un nuovo “decreto” con il quale ha assegnato alla banca “un ulteriore termine di dieci giorni per produrre quanto richiesto con decreto di edizione di data 13 ottobre 2006 ai sensi del precedente considerando”. Dalla motivazione si evince che l'“ulteriore termine” è stato fissato “per procedere alla produzione di tutto quanto descritto nel decreto di edizione segnatamente al punto 2.1, integrando quanto prodotto con tutto quanto in suo possesso descritto nel decreto e risalente a 10 anni dalla data dello stesso, ivi compresa la documentazione descritta ai punti 2.3 e 2.4” (pag. 2 in fondo). L'ordine non è corredato di alcuna sanzione in caso di inosservanza. Al contrario: il Segretario assessore ha reputato non giustificarsi “assortire il presente ordine di completazione di quanto richiesto con il decreto di edizione mediante la comminatoria dell'art. 292 CP” (pag. 3).

3. Se ne desume che nel caso specifico il Segretario assessore non ha inteso emanare una

nuova “decisione di edizione” (nel senso dell'art. 213*a* CPC). Né si vede, del resto, come il “decreto” in rassegna

potrebbe definirsi una decisione di edizione, la quale deve contenere per legge la comminatoria dell'art. 292 CP (art. 213 CPC). In realtà con l'atto in questione il Segretario assessore ha semplicemente assegnato al AP 1 un termine

suppletorio per ottemperare alla “decisione di edizione” (quella del 13 ottobre 2006) da lui interpretata. Dovesse il AP 1

disattendere la scadenza, nessuna sanzione potrà essere presa in virtù di tale “decreto”. Se mai i responsabili della banca potranno essere deferiti al foro

penale per disobbedienza a decisione dell'autorità (art. 292 CP) in forza della comminatoria figurante nella decisione di edizione originaria (quella del 13 ottobre 2006, appunto). Il problema di sapere se il Procuratore pubblico interpreterà poi il “decreto” nello stesso modo del Segretario assessore riguarda l'autorità penale ed esula dal presente giudizio.

Sta di fatto che l'atto appellato, del 13 novembre 2007, comporta una semplice assegnazione di termine. Come tale, esso si rivela un mero “provvedimento disciplinante il procedimento” (art. 94 prima frase CPC), ovvero un'ordinanza (si veda analogamente, in caso di commissione rogatoria intercantonale: I CCA, sentenza inc. 11.2006.107 dell'11 ottobre 2006, parzialmente pubblicata in: RtiD I-2007 pag. 723 n. 14c). E per sua natura un'ordinanza non può essere impugnata (art. 95 cpv. 1 CPC). Ne segue che, contrariamente alla fallace indicazione del

Segretario assessore, l'atto impugnato non costituisce un “decreto”. Irricevibili, i due appelli sfuggono pertanto a ogni disamina.

4. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre ad AP 2, la quale ha formulato un memoriale di osservazioni agli appelli, un'equa indennità per ripetibili. L'ammontare di questa va commisurata al tempo e all'impegno che un avvo­cato solerte avrebbe profuso nella redazione di un allegato in cui si sarebbe limitato a far valere essenzialmente l'inammissibilità dei ricorsi per difetto di decisione impugnabile.

5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, l'assistenza giudiziaria civile può formare oggetto di ricorso a norma dell'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF. E in concreto il valore connesso all'esecuzione della rogatoria può ragionevolmente presumersi superare la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si scorra la documentazio­ne prodotta dal AP 1 circa la movimentazione del conto n. __________ – n. __________ “__________”.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Gli appelli sono irricevibili.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia unica fr. 500.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 550.–

sono posti solidalmente a carico degli appellanti in ragione di metà ciascuno. Gli appellanti rifonderanno inoltre ad AO 1, sempre con vincolo solidale, un'indennità complessiva di fr. 2000.– per ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

Comunicazione:

– ;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.