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11.2007.181 • TRAC TI 11.2007.181 Generato dall'IA

Artisan's Lien Registration: Jurisdiction of Deputy Assessing Secretary to Rule on Evidence Motion

Numero d'incarto 11.2007.181
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a case concerning the definitive registration of a statutory lien for artisans and contractors, the appellate court reviewed an appeal against a lower court decision where a Deputy Assessing Secretary had ruled on a procedural motion (request for the presentation of new evidence) in place of the Magistrate. The appellate court, relying on a recent Federal Tribunal ruling, annulled the decision and remanded the case to the Magistrate because the Deputy Assessing Secretary lacked the required independent judicial jurisdiction to issue the decree under the relevant Cantonal Organization of the Judiciary Law, as his authority under the statute cited was limited to temporary substitution and did not grant him autonomous jurisdiction parallel to that of the Magistrate, thereby violating the procedural requirement of jurisdiction.

Regesto Legislator

Ufficiale

Organizzazione giudiziaria civile: sostituzione del Pretore da parte del Segretario assessore "quando lo esiga il funzionamento della Pretura"

Parole chiave

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iscrizione di un'ipoteca legale motivi di competenza presupposto processuale magistrato limiti legali sindacato giurisdizionale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning regarding the available remedies against the appellate decision, but not used in the operative part.

art. 51 cpv. 1 lett. c LTF

Cited in the reasoning regarding the applicable appeal route for this interlocutory decision, but not used in the operative part.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning regarding the threshold for an appeal in civil matters, but not used in the operative part.

art. 90 LTF

Cited in the final section on legal remedies as a type of decision subject to appeal, but not used in the operative part.

art. 93 LTF

Cited in the final section on legal remedies as a type of decision subject to appeal, but not used in the operative part.

art. 95 LTF

Cited in the final section on legal remedies as grounds for appeal, but not used in the operative part.

art. 98 LTF

Cited in the final section on legal remedies as grounds for appeal, but not used in the operative part.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Cited in the final section on legal remedies regarding the appeal deadline, but not used in the operative part.

art. 72 segg. LTF

Cited in the final section on legal remedies regarding the scope of the appeal in civil matters, but not used in the operative part.

art. 74 LTF

Cited in the final section on legal remedies regarding the admissibility threshold for the appeal, but not used in the operative part.

art. 76 LTF

Cited in the final section on legal remedies regarding standing to appeal, but not used in the operative part.

art. 116 LTF

Cited in the final section on legal remedies regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal, but not used in the operative part.

art. 113 LTF

Cited in the final section on legal remedies regarding the admissibility of a subsidiary constitutional appeal, but not used in the operative part.

art. 115 LTF

Cited in the final section on legal remedies regarding standing for a subsidiary constitutional appeal, but not used in the operative part.

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.181 · Lugano 28 luglio 2008/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.379 (iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 6 giugno 2006 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 1) contro

AP 1 (patrocinati dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 novembre 2007 presentato da AP 2 e AP 1 contro il decreto emesso il 7 novembre 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 9 maggio 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato all'ufficiale dei registri del Distretto di Lugano di annotare in via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in favore della ditta AO 1 per l'importo di complessivi fr. 118 748.– sulla particella n. __________ RFD di __________, comproprietà di AP 2 e AP 1 in ragione di metà ciascuno. Alla AO 1 il Pretore ha assegnato un termine di 30 giorni per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il pegno sarebbe stato cancellato.

B. Il 6 giugno 2006 la AO 1 ha promosso causa contro AP 2 e AP 1, postulando l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale sulla particella n.__________ per la somma di fr. 118 748.– più interessi al 5% dal 16 febbraio 2006. Nella loro risposta del 30 agosto 2006 i convenuti hanno proposto di respingere l'azione. Durante l'istruttoria, il 12 ottobre 2007, AP 2 e AP 1 hanno chiesto con un'istanza di restituzione in intero di essere ammessi a produrre nuovi mezzi di prova. Mediante osservazioni del 29 ottobre 2007 la AO 1 ha proposto il rigetto dell'istanza. Statuendo con decreto del 7 novembre 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto la domanda di restituzione in intero. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico di AP 2 e AP 1, tenuti a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 250.– per ripetibili.

C. Contro il decreto appena citato sono insorti il 19 novembre 2007 AP 2 e AP 1 a questa Camera per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello – l'accoglimento della loro istanza. Il 21 novembre 2007 il Segretario assessore ha conferito all'appello effetto sospensivo. La AO 1 non ha formulato osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali (art. 97 CPC). Ravvisandone la mancan­za, egli “respinge la petizio­ne o l'istanza senza entrare nel merito della lite” (art. 99 cpv. 2 CPC), a meno che il difetto possa essere sanato entro breve termine (art. 99 cpv. 3 CPC). Tra i presupposti processuali si annovera anzitutto la giurisdizione (art. 97 n. 1 CPC), che consiste nel potere di applicare la legge in una determinata causa. La giurisdizione è l'attributo primo dell'autorità giudiziaria e il fondamento di ogni sua attività (Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona 1954, pag. 214 in alto). Essa discende dal principio della separazione dei poteri e costituisce una questione d'ordine pubblico.

2. In una recente sentenza 4A_512/2007 (destinata a pubblicazione), del 13 maggio 2008, il Tribunale federale ha avuto modo di diffondersi proprio sulla giurisdizione del Segretario assessore. Nel Cantone Ticino l'art. 34 cpv. 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) – entrata in vigore il 14 luglio 2006 – prevede per vero che “in caso di impedimento legale o assenza, il Pretore è sostituito dal Segretario assessore, salvo il disposto dell'art. 24” (che abilita il Consiglio di Stato a designare un supplente fisso nel­l'ipotesi di assenze durevoli). L'art. 34 cpv. 2 LOG stabilisce altresì che il Segretario assessore sostituisce il Pretore, “su richiesta e sotto la responsabilità di quest'ultimo, quando lo esiga il funzio­namento della Pretura”. Nella fattispecie giudicata dal Tribunale fede­rale non era controversa la

funzione del Segretario assessore come sostituto del Pretore “in caso di impedimento legale o di assenza” (art. 34 cpv. 1 LOG), né il Segretario

assessore aveva statuito in quella veste. Litigiosa era la giurisdizione del

Segretario assessore come sostituto del Pretore, “su richie­sta e sotto la responsabilità di quest'ultimo”, ogni qual volta “lo esiga il funzionamento della Pretura” (art. 34 cpv. 2 LOG).

3. Nella sentenza predetta il Tribunale federale ha ricordato che il diritto a un equo

processo consacrato dall'art. 30 cpv. 1 Cost. (la cui portata è identica a quella dell'art. 6 par. 1 CEDU) impone, “allo scopo di evitare abusi

o manipolazioni e garantire l'indipen­denza necessaria”, che l'organizzazione giudiziaria sia fondata sulla legge e che la

competenza dei tribunali, così come la loro composizione, sia regolata da norme generali e astratte (consid. 3.1). Ciò posto, esso ha rilevato che l'art. 34 cpv. 2 LOG disciplina – come l'art. 34 cpv. 1 LOG – supplenze

puramente temporanee (consid. 5.2). Permette la sostituzione del Pretore “in determinate circostanze” per il buon funzionamento della Pretura,

ma non in maniera generale né tanto meno sistematica. Non conferisce quindi al Segretario assessore una competenza giurisdizionale autonoma e indipendente, parallela a quella del Pretore.

Inoltre – ha continuato il Tribunale federale – l'art. 80 Cost. ticinese non costituirebbe una base legale sufficiente per creare una giurisdizione propria del Segretario assessore, non potendo una norma di grado inferiore come l'art. 34 cpv. 2 LOG introdurre un nuovo titolare del potere giurisdizionale allorché i detentori di tale potere sono chiara­mente ed esaustivamente definiti dall'art. 75 Cost. ticinese. A tale scopo non sarebbe bastato nemmeno – ha soggiunto il Tribunale federale – l'art. 47 cpv. 2 vCost. ticinese (cessata il 31 dicembre 1997), che pur prevedeva esplicitamente la supplenza del Pretore da parte del Segretario assessore, ma che a sua volta non istituiva una giurisdizione propria di quest'ultimo. Nelle condizioni descritte il Tribunale federale ha ritenuto pertanto che la sentenza emessa da un Segretario assessore “così incaricato dal Pretore giusta l'art.

34 cpv. 2 LOG”, per di più senza la firma del Pretore, sottragga il cittadino al suo giudice costituzionale, regolarmente fondato sulla legge (consid. 5.5).

4. Nel caso in esame il decreto appellato emana dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 3, il quale ha dichiarato di statuire “in luogo e vece del Pretore a norma dell'art. 34 cpv. 2 LOG” (identica locuzione figurava nella sentenza vagliata dal Tribunale federale). L'atto non è controfirmato dal Pretore, né risulta – o è dato a divedere – quale contingenza richiedesse l'interven­to suppletorio del Segretario assessore, nel caso specifico, per garantire il buon funzionamento della Pretura. Il Segretario assessore ha pronunciato così, nella fattispecie, in virtù di una giurisdizione civile propria, autonoma, indipendente e parallela a quella del Pretore. Il problema è che – come ha precisato il Tribunale federale – una giurisdizione del genere non sussiste. La sentenza appellata difetta così di un presupposto processuale e il vizio non può semplicemente essere rimediato “entro un breve termine” (nel senso dell'art. 99 cpv. 3 CPC). La firma del Pretore, in effetti, potrebbe legittimare tutt'al più una supplenza temporanea per il corretto funzionamento della Pretura, in frangenti determinati, ma non una supplenza siste­matica e d'ordine generale.

5. L'art.

142 cpv. 1 lett. a CPC sanziona di nullità tutti “gli atti di procedura” cui manchi un presupposto processuale. Il vizio va rilevato

d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Trattandosi di una sentenza (e non di un semplice atto processuale), tale sanzione va nondimeno applicata con cautela, nel rispetto della sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza “contro la qua­le è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione” (art. 146 CPC). Di principio, quindi, una sentenza cui difetti un presupposto processuale non è nulla, ma annullabile. Ciò non toglie che nella fattispecie la sentenza del Segretario assessore sia appellata e non possa sfuggire alla sanzione. Diversa è la sorte delle sentenze che, pur pronunciate da Segretari assessori, sono ormai passate in giudicato. Questa Camera non avendo mai interpretato l'art. 34 cpv. 2 LOG (o l'art. 11 vLOG) con il rigore del Tribunale federale (e non essendo mai stata adita nemmeno con censure relative a vizi di giurisdizione), quei sindacati hanno assunto carattere definitivo. Dopo la citata sentenza del Tribunale federale, tuttavia, tale stato di grazia non può durare oltre. La sentenza appellata va dunque annullata e gli atti rinviati in prima sede perché il Pretore assuma la responsabilità del giudizio e statuisca di nuovo.

6. Non incorrono nell'annullamento per contro, come ha espressamente rilevato il Tribunale federale, gli altri atti di procedura svolti dal Segretario assessore. Se infatti – ha precisato il Tribunale federale – l'art. 34 cpv. 2 LOG non giustifica un potere giurisdizionale civile autonomo del

Segretario assessore, nulla osta a che quest'ultimo sostituisca il Pretore “nel quadro delle udienze se così richiesto

dal Pretore per il buon funzionamento della Pretura e sotto la sua responsabilità” (consid. 6.1). Su tal punto non giova pertanto soffermarsi.

7. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma data la particolarità della fattispecie, riconducibile a una sentenza del Tribunale federale intervenuta in pendenza di appello, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, gli appellanti non ne avrebbero ricevute neppure se la controparte avesse proposto di respingere l'appello. Essi ottengono invero l'annullamento della sentenza impugnata, ma solo sul principio e per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Quale decisione adotterà il Pretore in esito al rinvio, poi, non è possibile sapere. La procedura di appello concludendosi così senza vincitori né vinti, non è il caso equitativamente – nelle circostanze descritte – di attribuire ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC).

8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio in prima sede), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azione principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

–,; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i

motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.