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11.2007.18 • TRAC TI 11.2007.18 Generato dall'IA

Child Support Reduction Appeal Dismissed Over Income Dispute Irrelevance

Numero d'incarto 11.2007.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal contested a lower court's reduction of child support obligations following the payor's remarriage and the birth of a new child, with the appealing party asserting their monthly income was significantly lower than the court found. The appellate court treated the filing as an appeal and ultimately dismissed it, reasoning that while the income figure used by the first instance court was disputed, the resulting available funds for child support would not change the final calculated amounts, as the appellant's stated income would lead to a deficit, while the higher calculated income still placed a limit on the available contribution, rendering the specific income discrepancy irrelevant to the final support award which was determined based on the financial margin available after basic needs were met for all dependent children.

Regesto Legislator

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Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 72 LTF, Art. 76 LTF; Child Support Reduction Appeal Dismissed Over Income Dispute Irrelevance: The appellate court treated the filing as an appeal and ultimately dismissed it, reasoning that while the income figure used by the first instance court was disputed, the resulting available funds for child support would not change the final calculated amounts, as the appellant's stated income would lead to a deficit, while the higher calculated income still placed a limit on the available contribution, rendering the specific income discrepancy irrelevant to the final support award which was determined based on the financial margin available after basic needs were met for all dependent children.

Parole chiave

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mantenimento del figlio diminuzione del reddito sostegno finanziario importo di base nuove nozze nascita di figli

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313^bis CPC

This provision was applied in the operative part to rule on the appeal (treating the submission as an appeal).

art. 148 cpv. 2 CPC

Used to justify the exceptional decision not to collect taxes or costs.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited to confirm the applicability of the appeal to the Federal Tribunal based on the value in dispute.

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.18 · Lugano 16 febbraio 2007/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.292 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 23 ottobre 2006 da

AO 1 contro

AP 1 in sostituzione processuale dei figli D__________ (1999) e M__________ (2002) __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 30 gennaio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

29 gennaio 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 24 febbraio 2005 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1976) e AP 1 (1977), affidando i figli D__________ (10 dicembre 1999) e M__________ (31 maggio 2002) alla madre, con obbligo per il padre di versare un contributo alimentare di fr. 600.– mensili a ciascuno di loro (assegni familiari non compresi).

B. AO 1 si è risposato il 24 giugno 2005 con __________ (1978), dalla quale ha avuto il figlio S__________ (22 novembre 2005). Il 23 ottobre 2006 egli ha convenuto la prima moglie davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere una riduzione del contributo alimentare dovuto ai figli. Alla discussione del 13 novembre 2006 la convenuta ha proposto di respingere la richiesta.

C. Statuendo il 29 gennaio 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza, nel senso che dal febbraio del 2007 ha ridotto il contributo alimentare per D__________ in fr. 278.– mensili e quello per M__________ in fr. 248.–, assegni familiari non compresi. Non sono state prelevate tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate.

D. Contro la sentenza predetta AP 1 ha presentato un “ricorso” del 30 gennaio 2007 in cui sostiene che il suo reddito mensile non è di fr. 3219.–, come figura nella sentenza impugnata, ma di soli fr. 2219.– mensili (fr. 1208.– di stipendio per attività al 50% e fr. 1011.– di assegno familiare integrativo), e chiede di correggere il giudizio impugnato di conseguenza. Il “ricorso” non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. L'unico rimedio esperibile contro la sentenza del Segretario assessore è l'appello, sia che la modifica di una sentenza di divorzio sul contributo di mantenimento per i figli sia retta dagli art. 425 segg. CPC, sia tale modifica

sia disciplinata dalla procedura ordinaria (art. 165 segg. CPC). Il “ricorso” va dunque trattato come appello. Introdotto nel termine di dieci

giorni dall'intimazione della sentenza impugnata, esso è in ogni modo tempestivo (art. 308 cpv. 1 e 428 cpv. 2 CPC).

2. I presupposti che giustificano una modifica del contributo per figli minorenni sono già stati evocati dal primo giudice (sentenza impugnata, consid. 3). In concreto questi ne ha ravvisato gli estremi nella nascita del figlio S__________, che impone di ricalcolare i contributi di mantenimento definiti nella sentenza di divorzio sulla sola base dei figli nati dal primo matrimonio. Ciò premesso, il Segretario assessore ha accertato che il reddito netto di AO 1 ammonta a fr. 4947.50 mensili, che la seconda moglie non lavora, dovendosi occupare di S__________, e che il fabbisogno dei coniugi è fr. 4145.20 mensili (onde un margine disponibile di fr. 802.30 mensili). Calcolato in fr. 1372.– mensili il fabbisogno in denaro di D__________, in fr. 1222.– mensili quello di M__________ e fr. 1355.– mensili quello di Sebastian, egli ha constatato un ammanco di fr. 3146.70 mensili. Tutti e tre i figli dovendo essere trattati paritariamente, il primo giudice ha suddiviso la disponibilità mensile di AO 1 (fr. 802.30 mensili) tra di loro in proporzione al rispettivo fabbisogno. Ne è risultato un contributo ali­mentare di fr. 278.– mensili per D__________ e uno di fr. 248.– men­sili per M__________ (assegni familiari non compresi).

3. L'appellante rimprovera al primo giudice di avere accertato il suo reddito in fr. 3219.– mensili, mentre le sue entrate sono in realtà di fr. 2219.– mensili. Il fatto è che l'equivoco in cui sarebbe caduto il Segretario assessore non influisce sull'esito del giudizio. Certo, il primo giudice ha rilevato che con un reddito di fr. 3219.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2435.60 la convenuta ha una disponibilità mensile di fr. 783.40 con cui può

coprire, almeno in parte, il fabbisogno dei figli (sentenza impugnata, consid. 9). Avesse entrate per soli fr. 2219.– mensili, essa si

troverebbe addirittura in ammanco. Seppure ciò fosse, in ogni modo, la convenuta non pretende che AO 1 possa mettere a disposizione dei ragazzi più di fr.

820.30 mensili complessivi. Che essa abbia introiti per fr. 2219.– mensili o per fr. 3219.– mensili, di conseguenza, nulla cambia per quanto attiene all'ammontare dei contributi di mantenimento e il risultato rimane invariato. Ne segue che, pur trattato come appello, il ricorso cade nel vuoto.

4. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148 cpv. 1 CPC). Appare nondimeno equo rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo chiaramente sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone peraltro problema di ripetibili alla controparte, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni e non avendo cagionato perciò costi presumibili.

5. Per quanto riguarda i rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (complessivi fr. 526.– mensili capitalizzati fino alla maggiore età dei figli) supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. Trattato come appello, il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art.

72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.