Appeal Dismissed for Untimely Filing of Wage Garnishment Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision that ordered a debtor's employer to withhold monthly maintenance payments from the debtor's salary or benefits, based on a prior ruling regarding child support. The appellate court determined that the appeal, filed after the ten-day statutory deadline—calculated based on the date the debtor received the lower court's notice—was inadmissible because it was filed late and the appellant offered no justifiable grounds for relief against the missed deadline, ultimately dismissing the appeal without awarding costs or compensation due to the appellant's apparent lack of legal training.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 cpv. 2 CPC, Art. 291 CC, Art. 5 LAC, Art. 370 cpv. 2 CPC, Art. 131 cpv. 3 CPC, Art. 137 CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Wage Garnishment Challenge: The appellate court determined that the appeal, filed after the ten-day statutory deadline—calculated based on the date the debtor received the lower court's notice—was inadmissible because it was filed late and the appellant offered no justifiable grounds for relief against the missed deadline, ultimately dismissing the appeal without awarding costs or compensation due to the appellant's apparent lack of legal training.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the text immediately preceding the operative part ('pronuncia') and determines the procedure for the final ruling.
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This article was cited in the reasoning regarding the assessment of grounds for restitution in integrum for the late appeal.
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Testo completo
Incarto n. 11.2007.176 · Lugano 5 novembre 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.61 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 5 aprile 2007 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 1 contro
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 ottobre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 ottobre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 5 aprile 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendogli di ordinare al datore di lavoro di AP 1 di trattenere dallo stipendio di lui la somma di fr. 213.– mensili (più l'assegno familiare), da riversare su un suo conto bancario quale contributo alimentare per il figlio G__________
(1999) in virtù di una sentenza pronunciata il 20 aprile 2000 dal medesimo Pretore;
che all'udienza del 9 maggio 2007, indetta per la discussione, è comparsa unicamente PA 1, la quale ha confermato l'istanza;
che alla discussione finale del 24 settembre 2007 l'istante ha confermato la sua domanda, mentre il convenuto ha proposto di respingere l'istanza;
che con
sentenza del 9 ottobre 2007 il Pretore ha accolto l'istanza, ordinando alla Cassa disoccupazione __________, __________, o in subordine alla __________, __________, __________, di trattenere ogni mese dalle indennità riscosse da AP 1, o dallo stipendio da lui percepito, l'importo di fr. 213.– oltre agli assegni familiari e di riversare tale somma su un conto bancario intestato a AO 1;
che il 12 ottobre 2007 RA 1 ha inoltrato al Pretore una dichiarazione di ricorso, da lui trasmessa a questa Camera per essere eventualmente trattata come appello;
che il 22 ottobre 2007 il presidente di questa Camera ha scritto a AP 1, spiegandogli come lo scritto non adempisse i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 CPC e non potesse quindi essere trattato come appello;
che il 23 ottobre 2007 AP 1 ha presentato un nuovo memoriale in cui afferma di non poter versare il contributo di mantenimento e chiede di riesaminare la sentenza impugnata;
che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che a norma dell'art. 291 CC il giudice può ordinare ai debitori di un genitore dimentico dei propri doveri verso il figlio di eseguire i pagamenti, in tutto o in parte, nelle mani del rappresentante legale del figlio;
che all'emanazione di tale diffida si applicano, ove non sia pendente una causa di stato, le norme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv.
1 n. 1b e art. 5 LAC), di modo che la sentenza è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) senza riguardo al valore litigioso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.148 del 3 ottobre 2007, consid. 1).
che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie la sentenza, intimata dalla Pretura per raccomandata martedì 9
ottobre 2007, è stato ritirata dal convenuto giovedì 11 ottobre 2007 (‹www. posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________
– R Svizzera);
che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 12 ottobre 2007 ed è scaduto domenica 21 ottobre 2007, protraendosi fino a lunedì 22 ottobre 2007 in ossequio all'art. 131 cpv. 3 CPC;
che nelle circostanze illustrate l'appello, consegnato all'ufficio postale di __________ giovedì
25 ottobre 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta tardivo;
che l'appellante non accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);
che l'appello va dichiarato pertanto inammissibile;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, date le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo, l'interessato essendo privo di formazione giuridica;
che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante per osservazioni;
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
–,; –,.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i
motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.