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11.2007.172 • TRAC TI 11.2007.172 Generato dall'IA

Appealability of Provisional Divorce Decree Issued During Investigation

Numero d'incarto 11.2007.172
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant contested a provisional decree, labeled "supercautelare," issued in a unilateral divorce action that confirmed prior arrangements regarding child custody, financial support, authorized one daughter to attend a specific elementary school, ordered the designation of a legal guardian for the two minor daughters, and scheduled hearings for them. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decree was issued "in the course of the investigation" (nelle more istruttorie) following only a preliminary hearing, not the final discussion required by law for an appealable provisional decision in divorce proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 115 CC, Art. 114 CC, Art. 146 CC, Art. 137 cpv. 2 CC, Art. 382 cpv. 1 CPC, Art. 379 cpv. 1 CPC; Appealability of Provisional Divorce Decree Issued During Investigation: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decree was issued "in the course of the investigation" (nelle more istruttorie) following only a preliminary hearing, not the final discussion required by law for an appealable provisional decision in divorce proceedings.

Parole chiave

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sentenza di divorzio affidamento provvisorio dei figli decisione pregiudiziale svolgimento della procedura requisito costituzionale procedura speciale Inappellabilità di un decreto cautelare emesso "nelle more istruttorie"

Disposizioni normative citate

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Art. 115 CC
che nell'ambito di un'azione di divorzio unilaterale fondata da AO 1 sull'art. 115 CC il Pretore ha ribadito con decreto cautelare del 20 dicembre 2006, emesso senza contraddittorio, il medesimo assetto provvisionale (inc.
Art. 114 CC
che nel frattempo, il 7 settembre 2007, AO 1 ha introdotto una nuova azione di divorzio unilaterale sulla base dell'art. 114 CC, sollecitando in via cautelare la conferma di tutti i provvedimenti adottati nel quadro delle precedenti procedure (inc.
Art. 146 CC
DI.2005.79 e OA.2005.55, ha autorizzato I__________ a frequentare la scuola elementare di __________, ha ordinato all'autorità tutoria di designare un curatore processuale alle figlie E__________ e I__________ (art. 146 CC), ha incaricato la dott.
Art. 137 cpv. 2 CC
in diritto: che la procedura intesa all'emanazione di misure provvisionali nelle cause di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) è quella degli art.
Art. 382 cpv. 1 CPC
quadro di tale procedura solo i decreti emanati dopo la discussione finale (“previo contraddittorio”: art. 382 cpv. 1 CPC) possono essere appellati;
Art. 379 cpv. 1 CPC
1 CPC non va inteso quello dell'art. 379 cpv. 1 CPC (successivo all'introduzione dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta al termine dell'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep.
Art. 148 cpv. 1 CPC
Cited in the reasoning as the basis for imposing the procedural costs on the appellant due to being unsuccessful (soccombenza), which aligns with the operative order regarding costs.
Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF
Mentioned in the reasoning to indicate the possibility of a federal appeal, which is a procedural note relevant to the judgment, although not directly cited in the specific dispositive orders (1, 2, 3).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

This article was cited in application before the final pronouncement ordering the inadmissibility of the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for imposing the procedural costs on the appellant due to being unsuccessful (soccombenza), which aligns with the operative order regarding costs.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Mentioned in the reasoning to indicate the possibility of a federal appeal, which is a procedural note relevant to the judgment, although not directly cited in the specific dispositive orders (1, 2, 3).

art. 74 LTF

Mentioned in the reasoning when discussing the requirements for a civil law appeal to the Federal Tribunal concerning pecuniary matters, related to the overall procedural context.

art. 116 LTF

Mentioned in the reasoning when discussing the requirements for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 115 LTF

Mentioned in the reasoning when discussing the legitimacy to appeal subsidiarily in constitutional matters.

art. 90 a 93 LTF

Mentioned in the reasoning defining the applicable decisions for a civil law appeal to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Mentioned in the reasoning defining the grounds for a civil law appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Mentioned in the reasoning defining the deadline for a civil law appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 segg. LTF

Mentioned in the reasoning defining the general admissibility of a civil law appeal to the Federal Tribunal.

art. 76 LTF

Mentioned in the reasoning defining the legitimacy to appeal in civil matters.

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.172 · Lugano 3 dicembre 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2007.76 (divorzio su richiesta unilaterale: misure provvisionali) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 7 settembre 2007 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2) contro

AP 1 (con recapito presso l'avv. Rinaldo Maderni, Chiasso),

*giudicando

sul decreto* *“supercautelare” del 4 ottobre 2007* con cui il Segretario assessore ha autorizzato la figlia I__________

a frequentare la scuola elementare di __________, ha ordinato all'autorità tutoria di designare un curatore processuale alle figlie E__________ e I__________, ha disposto l'audizione di queste ultime e ha respinto richieste cautelari presentate da AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 ottobre 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 4 ottobre 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che AP 1 (1954) e AO 1 (1963) si sono sposati a __________ il 3 ottobre 1986;

che dal matrimonio sono nate F__________ (28 marzo 1987), E__________ (25 giugno 1992) e I__________ (5 ottobre 1999);

che in esito a un'istanza a protezione dell'unione coniu­gale presentata da AO 1 il 6 aprile 2005, con decreti cautelari emessi senza contraddittorio il 7 aprile 2005 e l'8 novembre 2005, confermati “nelle more istruttorie” il 3 maggio 2006, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha affidato le figlie E__________ e I__________ alla madre, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per la moglie e di fr. 1200.– mensili per ogni figlia (inc. DI.2005.79);

che nell'ambito di un'azione di divorzio unilaterale fondata da AO 1 sull'art. 115 CC il Pretore ha ribadito con decreto cautelare del 20 dicembre 2006, emesso senza contraddittorio, il medesimo assetto provvisionale (inc. OA.2005.55);

che il 28 maggio 2007 AP 1 ha chiesto la ricusazione del Pretore, domanda che pende tuttora davanti a questa Camera (inc. 11.2007.92);

che con decreto cautelare del 31 agosto 2007, emanato senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto un'istanza presentata quel medesimo giorno da AP 1 per vedere annullata l'iscrizione di I__________ alla scuola elementare di __________, citando le parti a un'udienza del 4 settembre 2007 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per la discussione e l'ascolto della figlia;

che lo stesso

4 settembre 2007 AP 1 ha chiesto nuovamente di annullare l'iscrizione di I__________ alla scuola elementare di __________, istanza respinta il 6 settembre 2007 senza contraddittorio dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

che nel frattempo, il 7 settembre 2007, AO 1 ha introdotto una nuova azione di divorzio unilaterale sulla base dell'art. 114 CC, sollecitando in via cautelare la conferma di tutti i provvedimenti adottati nel quadro delle precedenti procedure (inc. OA.2007.76);

che con istanza del 10 settembre 2007 AP 1 ha postulato la revoca, previo contraddittorio, del decreto cautelare emesso il 6 settembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

che alla discussione del 25 settembre 2007, indetta davanti al Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Sud, AP 1 ha instato per la revoca di ogni provvedimento cautelare emanato fino ad allora;

che in tale circostanza entrambe le parti hanno offerto prove;

che con decreto “supercautelare” del 4 ottobre 2007 il Segretario assessore ha confermato l'assetto provvisionale disciplinato nell'ambito delle cause inc. DI.2005.79 e OA.2005.55, ha autorizzato I__________ a frequentare la scuola elementare di __________, ha ordinato all'autorità tutoria di designare un curatore processuale alle figlie E__________ e I__________ (art. 146 CC), ha incaricato la dott. __________ di sentire le figlie, respingendo le richieste cautelari presentate il 4 e 10 settembre 2007 da AP 1;

che la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico di AP 1, mentre il giudizio sulle ripetibili è stato rinviato al merito;

che con appello del 18 ottobre 2007 AP 1 impugna il decreto appena citato per ottenerne l'annullamento o – in via subordinata – la riforma, nel senso di vedere respinta l'istanza cautelare della moglie;

che l'appello non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che la procedura intesa all'emanazione di misure provvisionali nelle cause di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) è quella degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv. 2 lett. d e 419*c* cpv. 1 CPC), applicabile per analogia anche alla modifica di decreti cautelari già in vigore;

che nel

quadro di tale procedura solo i decreti emanati dopo la discussione finale (“previo contraddittorio”: art. 382 cpv. 1 CPC) possono essere appellati;

che per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va inteso quello dell'art. 379 cpv. 1 CPC (successivo all'introduzione dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta al termine dell'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid.

1 con rimandi);

che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

che, in particolare, i decreti cautelari adottati dopo l'udienza dell'art. 379 cpv. 1 CPC, ma prima della

discussione finale (i cosiddetti decreti cautelari emessi “nelle more istruttorie”) non sono appellabili (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846

nota 907);

che in concreto, per di più, il decreto del Segretario assessore è chiaramente designato nell'intestazione come “supercautelare”;

che nelle condizioni descritte l'appello in esame, presentato non senza leggerezza, si rivela già di primo acchito inammissibile;

che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte, cui non sono derivate spese presumibili;

che, relativamente ai rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile può essere esperito senza riguardo a questioni di valore, data la natura delle richieste controverse nel caso specifico (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössi­schen Rechtsmittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80);

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art.

72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile

è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.