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11.2007.167 • TRAC TI 11.2007.167 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimeliness and Procedural Flaws

Numero d'incarto 11.2007.167
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a supervisory authority's decision which had declared their prior appeal inadmissible after a tutelage commission declined to take protective measures concerning the appellant's brother. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed beyond the statutory twenty-day deadline, noting the appeal was postmarked September 24th after the deadline expired on September 20th, and the appellant failed to address the supervisory authority's second ground for inadmissibility, which was the appellant's failure to challenge the operative part of the decision they were appealing. Consequently, the court ruled the appeal untimely and otherwise procedurally flawed, though exceptional circumstances warranted waiving court costs.

Regesto Legislator

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Art. 39 LAC, Art. 137 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF; Appeal Dismissed for Untimeliness and Procedural Flaws: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed beyond the statutory twenty-day deadline, noting the appeal was postmarked September 24th after the deadline expired on September 20th, and the appellant failed to address the supervisory authority's second ground for inadmissibility, which was the appellant's failure to challenge the operative part of the decision they were appealing. Consequently, the court ruled the appeal untimely and otherwise procedurally flawed, though exceptional circumstances warranted waiving court costs.

Parole chiave

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censure tardive termine processuale perentorio impugnabilità della decisione di rinvio circostanze eccezionali disdetta tardiva revoca della decisione amministrativa Richiesta di misure tutelari

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF

Cited in the context of possible remedies against the decision concerning appealability to the Federal Tribunal in matters of guardianship supervision.

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.167 · Lugano 22 ottobre 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 461.2007/R.91.2007 (richiesta di misure tutelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la

Commissione tutoria regionale 11,Losone a

AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 23 settembre 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 30 agosto 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 2 agosto 2007 la CO 1, adita il 13 maggio 2007 da __________ con un'istanza di intervento, ha rinunciato a prendere misure di tutela nei confronti del di lui fratello AP 1 (1962);

che contro tale decisione AP 1 è insorto il 22 agosto 2007 all'Auto­rità di vigilanza sulle tutele, la quale ha dichiarato il ricorso irricevibile con decisione del

30 agosto 2007;

che AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza con un memoriale (“ricorso”) del 23 settembre 2007 a questa Camera in cui illustra i motivi del suo scritto, senza formulare conclusioni esplicite;

che il “ricorso” non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC);

che la procedura di appello è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità

– per analogia – dell'art. 424*a* CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1);

che il termine di impugnazione comincia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la decisione perviene al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza, del

30 agosto 2007, è giunta all'appellante l'indomani, venerdì 31 agosto (“ricorso”, pag. 2 in alto);

che di conseguenza il termine per appellare è cominciato a decorrere sabato 1° settembre ed è scaduto giovedì 20 settembre 2007;

che nelle circostanze descritte il memoriale, consegnato alla posta il 24 settembre 2007 (data figurante sulla busta dell'invio raccomandato), risulta manifestamente tardivo, e come tale inammissibile;

che nel suo scritto l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

che, comunque sia, il rimedio non sarebbe stato destinato a miglior sorte neppure se fosse stato ricevibile;

che mal si intravede per vero quale legittimo interesse a ricorrere potesse far valere l'appellante, la Commissione tutoria non aven­do adottato nei suoi confronti misura alcuna;

che inoltre nella decisione del 30 agosto 2007 l'Autorità di vigilanza non si è limitata a dichiarare il ricorso irricevibile per tardività, ma anche perché l'interessato si limitava a criticare i considerandi della decisione impugnata, senza chiedere la riforma del dispositivo;

che qualora un giudizio sia fondato su due motivazioni indipendenti, ognuna atta a definire l'esito della causa, il ricorrente deve – sotto pena di irricevibilità – contestarle entrambe (DTF 133 IV 119 consid. 6, 133 III 228 consid. 7);

che nel suo memoriale l'appellante si diffonde sulla cronologia della fattispecie, quasi a giustificare la tardività del ricorso introdotto all'Autorità di vigilanza, ma sulla seconda motivazione addotta da quest'ultima non spende una parola;

che nelle condizioni descritte l'appello si rivela dunque, a sua volta, inammissibile;

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione;

che per quanto attiene infine ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in tema di vigilanza sulle autorità tutorie è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale senza

riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 31 ad art. 451–453 CC);

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–; –,.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.