Brother's Appeal for Co-Tutor Removal Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, the brother of a person under voluntary tutelage, appealed a decision by the supervisory authority that rejected his request to remove the co-tutor, a state official, from the post; the court dismissed the appeal, ruling that the appellant lacked standing to challenge the removal of a tutor not appointed for his own benefit, and further, that a tutor can only be removed pursuant to specific legal grounds such as grave negligence or unsuitability, not simply because a party desires the substitution of a state employee with another individual.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 CC, Art. 39 LAC, Art. 445 cpv. 1 CC, Art. 445 cpv. 2 CC, Art. 415 CC, Art. 445 CC; Brother's Appeal for Co-Tutor Removal Dismissed: anche nel caso in cui litigiosa sia la rimozione o sostituzione di un tutore (Geiser, op. cit., n. 6 e 30 ad art. 446–450 CC). AP 1 non pretende di rappresentare i legittimi interessi della sorella. Che egli possa far valere diritti o interessi propri alla rimozione del contutore è più che dubbio (cfr. DTF 121 III 4 consid. 2b). Comunque sia, dato quanto segue, non è il caso di approfondire il tema. Nella fattispecie l'interrogativo può dunque rimanere irrisolto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court applied this article in pronouncing the dismissal of the appeal.
This provision was cited to establish the timeliness of the appeal (Art. 1 in the dispositive implicitly relies on the admissibility confirmed by this rule).
This article was cited as the basis for following the outcome for imposing costs, although the court ultimately decided not to collect them.
This article was used to justify the exceptional waiver of collecting costs and expenses.
Testo completo
Incarto n. 11.2007.162 · Lugano, 12 ottobre 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 250.2002/R.83.2007 (rimozione del tutore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 alla
CO 1
in merito alla sostituzione di
, , tutore insieme con
, , di
, ora in ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 3 settembre 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 14 agosto 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 15 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale 4 ha istituito in favore di __________ (1983) una tutela volontaria (art. 372 CC), designando in qualità di tutore __________, tutore ufficiale. L'11 aprile 2005 la CO 1, divenuta competente per territorio, ha affiancato alla figura di __________ – come contutore – __________.
B. AP 1, fratello di __________, si è rivolto il 6 marzo 2006 alla Commissione tutoria regionale, chiedendo di poter sostituire __________. Statuendo l'8 giugno 2006,
la Commissione tutoria ha respinto l'istanza. Essa ha rilevato che __________ “non solo non ha commesso comportamenti
riprovevoli, ma appare anzi la persona più idonea a trattare il caso, essendo egli professionista”.
C. Il
15 giugno 2007 AP 1 ha rinnovato la richiesta di sostituzione, vedendosela nuovamente respingere dalla Commissione tutoria regionale con decisione del 26 giugno 2007. Contro tale decisione egli è insorto il 2 luglio 2007 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che il 10 luglio successivo lo ha invitato a sostanziare il ricorso. AP 1 ha trasmesso allora un memoriale del 24 luglio 2007, corredato di numerosi documenti. Con decisione del 14 agosto 2007 l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, non ravvisando alcun motivo per destituire il contutore. In esito alla decisione essa non ha prelevato tasse né spese.
D. Il 3 settembre 2007 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza con uno scritto così formulato:
*Ricorso*
Preso atto della decisione dell'ufficio di vigilanza e tutele interpongo ricorso alla decisione di destituzione del cotutore [*sic*] di mia sorella __________ signor __________.
Chiedo che tutte le carte agli atti vengano prese in esame da voi.
Ma soprattutto cosa alla quale __________ non ha voluto o potuto rispondermi, chiedo che mi venga spiegato *chi mi obbliga* a tenere un funzionario statale come cotutore?
Visto che non sono un avvocato e non mi ci sono ancora rivolto, vi prego cortesemente di allegarmi gli articoli di legge che mi impongono un dipendente statale come cotutore.
Stimati saluti.
Il “ricorso” non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e
la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). Il “ricorso” del 3 settembre
2007, che può essere trattato solo come appello, risulta di conseguenza tempestivo.
2. Legittimato ad appellare in materia di tutele non è qualsiasi terzo, ma solo chi invochi legittimi interessi del pupillo oppure chi lamenti una violazione dei suoi propri diritti
o interessi personali (DTF 121 III 3 consid. 2a; più restrittivo: Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 31 ad art. 420). Ciò vale
anche nel caso in cui litigiosa sia la rimozione o sostituzione di un tutore (Geiser, op. cit., n. 6 e 30 ad art. 446–450 CC). AP 1 non pretende di rappresentare i legittimi interessi della sorella. Che egli possa far valere diritti o interessi propri alla rimozione del contutore è più che dubbio (cfr. DTF 121 III 4 consid. 2b). Comunque sia, dato quanto segue, non è il caso di approfondire il tema. Nella fattispecie l'interrogativo può dunque rimanere irrisolto.
3. L'autorità tutoria rimuove dal suo ufficio il tutore che si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un'azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta, o è diventato insolvente (art. 445 cpv. 1 CC). Ove il tutore si riveli inidoneo ad adempiere i suoi doveri, anche senza che vi sia colpa da parte sua, l'autorità tutoria può rimuoverlo se gli interessi del tutelato sono esposti a pericolo (art. 445 cpv. 2 CC). In difetto di simili estremi un tutore non può essere destituito, né può rinunciare lui medesimo all'incarico, per lo meno durante il periodo di nomina (Geiser, op. cit., n. 4 ad art.
415 CC con rinvii).
4. In concreto l'appellante non prospetta nessun motivo di rimozione a norma dell'art.
445 CC. Crede di poter esigere l'allontanamento di __________ perché nessuna norma lo obbligherebbe a tollerare un funzionario statale in qualità di contutore. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che __________ è contutore di __________, non suo. Ed egli non pretende di rappresentare gli interessi della sorella, tant'è che nel “ricorso” parla soltanto per sé. Sia come sia, procedesse pure l'appellante in luogo e vece della sorella, l'obbligo di tollerare un tutore – si tratti di un pubblico funzionario o di un privato cittadino, poco importa – discende dall'esistenza stessa dell'interdizione, istituita nella fattispecie come tutela volontaria (art. 372 CC). Dacché è stato nominato, poi (di regola per due anni: art. 415 cpv. 1 CC), il tutore può essere sollevato dal proprio incarico solo qualora sussistano – come si è appena spiegato – gli estremi dell'art. 445 CC. Una ripudiazione a beneplacito o una sostituzione per volontà unilaterale non può entrare in linea di conto.
5. Manifestamente infondato, in quanto ammissibile il “ricorso” dell'appellante risulta così destinato all'insuccesso. Quanto delle disposizioni di legge che egli chiede di poter consultare, il testo completo del Codice civile svizzero è reperibile all'indirizzo dell'Amministrazione federale ‹www.admin.ch/ch/i/rs/2/210.it.pdf›.
6. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma per questa volta si può rinunciare – in via eccezionale – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.
7. Per quel che è dei rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in tema di vigilanza sulle autorità tutorie, e più in particolare in merito alla rimozione o alla sostituzione di un tutore, è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; Geiser, op. cit., n. 31 ad art. 451–453 CC).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione:
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– , .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.