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11.2007.158 • TRAC TI 11.2007.158 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Lack of Final Judgment on Interim Alimony Suspension

Numero d'incarto 11.2007.158
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's provisional decree that immediately suspended the ex-husband's alimony obligation, which was established for life following a 1994 divorce decree. The appellate court found the appeal inadmissible because the provisional decree was issued "in the course of the investigation" ("nelle more istruttorie") without a final hearing and full adversarial process, which, under the relevant procedural law, renders such interim orders unappealable until the final decision in the main proceeding. Consequently, the appeal was dismissed as non-proposable, the request for legal aid was rejected because the appeal lacked any prospect of success from the outset, and no court costs or indemnity were awarded due to the likely financial hardship of the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 137 cpv. 2 CC, Art. 382 cpv. 1 CPC, Art. 379 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 14 cpv. 1 lett. a Lag; Appeal Dismissed for Lack of Final Judgment on Interim Alimony Suspension: The appellate court found the appeal inadmissible because the provisional decree was issued "in the course of the investigation" ("nelle more istruttorie") without a final hearing and full adversarial process, which, under the relevant procedural law, renders such interim orders unappealable until the final decision in the main proceeding. Consequently, the appeal was dismissed as non-proposable, the request for legal aid was rejected because the appeal lacked any prospect of success from the outset, and no court costs or indemnity were awarded due to the likely financial hardship of the appellant.

Parole chiave

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sentenza di divorzio sospensione provvisionale ristrettezza finanziaria spese di gratuito patrocinio contributi di mantenimento provvisori annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313^bis^ CPC

Used to determine the final procedural outcome of the judgment.

art. 148 cpv. 2 CPC

Applied to exceptionally waive the collection of court fees and costs due to the appellant's likely economic hardship.

art. 14 cpv. 1 lett. a Lag

Cited as the basis for rejecting the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail from the start.

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.158 · Lugano 27 settembre 2007/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.1019 (modifica sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 agosto 2007 da

AO 1 (patrocinato dall' PA 2 ) contro

AP 1 , (patrocinata dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 21 settembre 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il

12 settembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 15 settembre 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 12 giugno 1987 da AO 1 (1958) e AP 1 (1947), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui il marito si impegnava a versare alla moglie, 13 volte l'anno, un contribu­to alimentare indicizzato di

fr. 1000.– mensili dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992 e di fr. 1500.– mensili dopo di allora, vita natural durante;

che il 2 agosto 2007 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando

– già in via provvisionale – la soppressione parziale o totale del contributo alimentare;

che all'udienza del 12 settembre 2007, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito;

che in tale circostanza entrambe le parti hanno offerto prove;

che con decreto cautelare emanato “nelle

more istruttorie” in calce al verbale d'udienza, il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per la convenuta

da quello stesso 12 settembre 2007;

che con appello del 21 settembre 2007 AP 1 impugna il decreto appena citato per ottenere

– previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e previo conferimento dell'assisten­za giudiziaria a lei medesima – la riforma del decreto in questione nel senso di vedere confermato pendente causa il contributo alimentare dovuto dall'ex marito;

che l'appello non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che la procedura intesa all'emanazione di misure provvisionali nell'ambito di una causa di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) è quella degli art. 376 segg. CPC (art.

376 cpv. 2 lett. d e 419*c* cpv. 1 CPC), applicabile per analogia anche nelle cause intese alla modifica di una sentenza di divorzio;

che nel

quadro di tale procedura solo i decreti emanati dopo la discussione finale (“previo contraddittorio”: art. 382 cpv. 1 CPC) possono essere appellati;

che per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va inteso quello dell'art. 379 cpv. 1 CPC (che fa seguito all'introduzione dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta al termine dell'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid.

1 con rimandi).

che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

che nella fattispecie il decreto impugnato è stato esplicitamente designato dal Pretore come emesso “nelle more istruttorie”;

che i decreti cautelari adottati “nelle more istruttorie”, ovvero prima della discussione finale (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907), non sono appellabili;

che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;

che con l'emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo diviene senza oggetto;

che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto delle ristrettezze eco­no­miche in cui si trova verosimilmente l'interessata, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte;

che la richiesta di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, l'appello apparendo destituito fin dall'inizio di qualun­que possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato notificato per osservazioni;

che relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art.

74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione a:

– – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.