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11.2007.151 • TRAC TI 11.2007.151 Generato dall'IA

Asylum Seeker Withdraws Appeal of Identity Verification Denial

Numero d'incarto 11.2007.151
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual who arrived in the country seeking asylum had their initial application for identity verification rejected by the lower court, although they were granted legal aid for that proceeding; the individual subsequently appealed this decision but later formally withdrew the appeal, leading the appellate court to dismiss the case from the docket based on the appellant's unilateral cessation of the litigation pursuant to procedural rules, reasoning that withdrawal effectively terminates the matter, typically making the withdrawing party liable for costs, but in this specific instance, no court fees or costs would be exacted due to the lack of an opposing party who incurred expenses, and the request for ongoing legal aid was deemed moot because the right to such aid ceases when the beneficiary voluntarily ceases to be a party to the process.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Asylum Seeker Withdraws Appeal of Identity Verification Denial: diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

Parole chiave

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revoca del gratuito patrocinio accertamento dell'identità diritto d'asilo spese legali domanda d'asilo di cittadino nigeriano revoca della nazionalità Stralcio della causa dai ruoli per ritiro dell'appello

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the rolls due to withdrawal (Order 1).

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.151 · Lugano 18 novembre 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.53 (accertamento di identità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, promossa con istanza del 19 aprile 2007 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1);

premesso che AP 1, cittadina etiope, è giunta in Svizzera il 25 marzo 2003 e, ottenuto un permesso per richiedenti l'asilo, è stata ospite del Centro di accoglienza della __________ a __________ per poi essere trasferita in quello di __________;

ricordato che il 19 aprile 2007 AP 1 – priva di documenti di legittimazione – si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché fosse accertata la sua identità;

rammentato che con sentenza del 6 settembre 2007 il Pretore ha respinto l'istanza, conferendo all'interessata il beneficio dell'assi-stenza giudiziaria;

preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorta con un appello del 14 settembre 2007 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, l'istanza fosse accolta o che – in subordine – gli atti fossero rinviati al Pretore per nuovo giudizio, postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche davanti a questa Camera;

rilevato che l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, al quale l'appello è stato intimato, ha dichiarato il 2 ottobre 2007 di rinunciare a osservazioni;

accertato che il 7 ottobre 2008 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello;

ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

osservato che la desistenza equivale – di regola – a soccombenza e implica l'addebito della tassa di giustizia e delle spese a chi recede dalla lite (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

riconosciuto nondimeno che nel caso precipuo le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

stabilito che non si pone problema di ripetibili, non essendovi una controparte cui l'appello possa avere cagionato costi presu-mibili;

considerato, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudi-ziaria, che tale diritto è di natura altamente personale e decade ove il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);

posto che in concreto l'appellante, desistendo dalla lite, ha per-duto per sua stessa iniziativa la qualità di parte, onde la caduci-tà della richiesta;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è dichiarata senza interesse.

4. Intimazione all'avv. PA 1, __________.

Comunicazione: – alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord; – all'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.