Appeal Struck as Moot Following Divorce Finalization; Legal Aid Granted to Respondent
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning provisional spousal and child support orders pending divorce, the appellate court struck the appeal from the rolls due to the appellant's withdrawal following the finalization of the divorce judgment, rendering the appeal moot; consequently, the appellant's request for legal aid was declared moot as it is personal and lapses upon ceasing to be a party, while the respondent's request for legal aid was granted given her financial hardship and having been compelled to respond to the appeal. The court ordered the appellant to bear the reduced court fees and expenses as agreed by the parties and found no grounds to award costs between them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Appeal Struck as Moot Following Divorce Finalization; Legal Aid Granted to Respondent: The court ordered the appellant to bear the reduced court fees and expenses as agreed by the parties and found no grounds to award costs between them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for declaring the appeal withdrawn due to desistance and striking the case from the rolls.
Cited analogously to moderate the court fee because the case did not conclude with a final judgment on appeal.
Mentioned in the section detailing remedies available if the appeal in civil matters is inadmissible (although the application of this article is procedural context, not part of the operative orders 1-5).
Mentioned in the section detailing remedies available if the appeal in civil matters is inadmissible (although the application of this article is procedural context, not part of the operative orders 1-5).
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Mentioned in the section detailing remedies available if the appeal in civil matters is inadmissible (although the application of this article is procedural context, not part of the operative orders 1-5).
Mentioned in the section detailing remedies available if the appeal in civil matters is inadmissible (although the application of this article is procedural context, not part of the operative orders 1-5).
Testo completo
Incarto n. 11.2007.135 · Lugano 11 aprile 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.788 (misure provvisionali in pendenza di
divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 giugno 2006 da
AO 1 (patrocinata dall' PA 1) contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 2;
Ritenuto
in fatto: che con decreto cautelare del 20 agosto 2007, emesso in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato AP 1 (1959), pendente causa di divorzio, a versare un contributo alimentare per la moglie AO 1 (1962) di fr. 1107.– mensili dal 14 giugno al 31 dicembre 2006 e di fr. 1024.– mensili dopo di allora, oltre a un contributo alimentare per il figlio A__________ (1991) di fr. 1937.– mensili dal 14 giugno 2006 al 31 gennaio 2007 e di fr. 1960.– mensili in poi (assegno familiare compreso);
che contro tale decreto è insorto AP 1 con un appello del 31 agosto 2007 a questa Camera per ottenere, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la riduzione del contributo alimentare in favore della moglie a fr. 1024.– mensili dal 20 agosto 2007 e quello in favore del figlio a fr. 1960.– mensili;
che nelle sue osservazioni del 14 settembre 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'appello, instando anch'essa per il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con lettera dell'8 aprile 2008 AP 1 ha comunicato alla Camera l'avvenuto passaggio in giudicato del divorzio, sicché “l'appello è diventato privo d'oggetto e viene quindi ritirato”;
che per quanto attiene alle spese egli dichiara di assumere gli oneri dell'appello e postula, con l'accordo della controparte, la compensazione delle ripetibili;
e considerando
in diritto: che, vista la dichiarazione di ritiro, l'appello va stralciato dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);
che in materia di spese e ripetibili non v'è ragione per scostarsi da quanto le parti medesime hanno pattuito;
che, in ogni modo, l'entità della tassa va moderata, sia perché la causa non termina in appello con un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia), sia per tenere conto della buona volontà dimostrata dai contendenti;
che, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, tale diritto è di natura altamente personale e decade nell'ipotesi in cui il richiedente venga meno come parte al processo, indipendentemente dal motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);
che in concreto l'appellante, desistendo dalla lite, ha perduto per sua stessa iniziativa la qualità di parte, onde la caducità della richiesta;
che, per contro, l'analoga richiesta formulata da AO 1 – in gravi ristrettezze – merita accoglimento, essendo costei stata convenuta in appello ed essendo stata indotta a formulare osservazioni senza poter prevedere l'inutilità di redigere quel memoriale;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è dichiarata priva d'interesse.
4. AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
5. Intimazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.