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11.2007.135 • TRAC TI 11.2007.135 Generato dall'IA

Appeal Struck as Moot Following Divorce Finalization; Legal Aid Granted to Respondent

Numero d'incarto 11.2007.135
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning provisional spousal and child support orders pending divorce, the appellate court struck the appeal from the rolls due to the appellant's withdrawal following the finalization of the divorce judgment, rendering the appeal moot; consequently, the appellant's request for legal aid was declared moot as it is personal and lapses upon ceasing to be a party, while the respondent's request for legal aid was granted given her financial hardship and having been compelled to respond to the appeal. The court ordered the appellant to bear the reduced court fees and expenses as agreed by the parties and found no grounds to award costs between them.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Appeal Struck as Moot Following Divorce Finalization; Legal Aid Granted to Respondent: The court ordered the appellant to bear the reduced court fees and expenses as agreed by the parties and found no grounds to award costs between them.

Parole chiave

Generato dall'IA
revoca del gratuito patrocinio causa di divorzio contributo di mantenimento cautelare sentenza civile decisioni incidentali motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal withdrawn due to desistance and striking the case from the rolls.

art. 21 LTG

Cited analogously to moderate the court fee because the case did not conclude with a final judgment on appeal.

art. 116 LTF

Mentioned in the section detailing remedies available if the appeal in civil matters is inadmissible (although the application of this article is procedural context, not part of the operative orders 1-5).

art. 90 a 93 LTF

Mentioned in the section detailing remedies available if the appeal in civil matters is inadmissible (although the application of this article is procedural context, not part of the operative orders 1-5).

art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

Mentioned in the section detailing remedies available if the appeal in civil matters is inadmissible (although the application of this article is procedural context, not part of the operative orders 1-5).

art. 72 segg. LTF

Mentioned in the section detailing remedies available if the appeal in civil matters is inadmissible (although the application of this article is procedural context, not part of the operative orders 1-5).

art. 74 LTF

Mentioned in the section detailing remedies available if the appeal in civil matters is inadmissible (although the application of this article is procedural context, not part of the operative orders 1-5).

art. 76 LTF

Mentioned in the section detailing remedies available if the appeal in civil matters is inadmissible (although the application of this article is procedural context, not part of the operative orders 1-5).

art. 115 LTF

Mentioned in the section detailing remedies available if the appeal in civil matters is inadmissible (although the application of this article is procedural context, not part of the operative orders 1-5).

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.135 · Lugano 11 aprile 2008/sc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2006.788 (misure provvisionali in pendenza di

divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 giugno 2006 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 1) contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 2;

Ritenuto

in fatto: che con decreto cautelare del 20 agosto 2007, emesso in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato AP 1 (1959), pendente causa di divorzio, a versare un contributo alimentare per la moglie AO 1 (1962) di fr. 1107.– mensili dal 14 giugno al 31 dicembre 2006 e di fr. 1024.– mensili dopo di allora, oltre a un contributo alimentare per il figlio A__________ (1991) di fr. 1937.– mensili dal 14 giugno 2006 al 31 gennaio 2007 e di fr. 1960.– mensili in poi (assegno familiare compreso);

che contro tale decreto è insorto AP 1 con un appello del 31 agosto 2007 a questa Camera per ottenere, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la riduzione del contributo alimentare in favore della moglie a fr. 1024.– mensili dal 20 agosto 2007 e quello in favore del figlio a fr. 1960.– mensili;

che nelle sue osservazioni del 14 settembre 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'appello, instando anch'essa per il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che con lettera dell'8 aprile 2008 AP 1 ha comunicato alla Camera l'avvenuto passaggio in giudicato del divorzio, sicché “l'appello è diventato privo d'oggetto e viene quindi ritirato”;

che per quanto attiene alle spese egli dichiara di assumere gli oneri dell'appello e postula, con l'accordo della controparte, la compensazione delle ripetibili;

e considerando

in diritto: che, vista la dichiarazione di ritiro, l'appello va stralciato dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);

che in materia di spese e ripetibili non v'è ragione per scostarsi da quanto le parti medesime hanno pattuito;

che, in ogni modo, l'entità della tassa va moderata, sia perché la causa non termina in appello con un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia), sia per tenere conto della buona volontà dimostrata dai contendenti;

che, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, tale diritto è di natura altamente personale e decade nell'ipotesi in cui il richiedente venga meno come parte al processo, indipendentemente dal motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);

che in concreto l'appellante, desistendo dalla lite, ha perduto per sua stessa iniziativa la qualità di parte, onde la caducità della richiesta;

che, per contro, l'analoga richiesta formulata da AO 1 – in gravi ristrettezze – merita accoglimento, essendo costei stata convenuta in appello ed essendo stata indotta a formulare osservazioni senza poter prevedere l'inutilità di redigere quel memoriale;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è dichiarata priva d'interesse.

4. AO 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

5. Intimazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.