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11.2007.134 • TRAC TI 11.2007.134 Generato dall'IA

Spousal Support Arrears Deduction Period Dispute

Numero d'incarto 11.2007.134
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a lower court order that mandated a monthly salary deduction for spousal support arrears, as the paying party argued this deduction extended beyond when their obligation ended, since spousal support payments, due monthly in advance, required the final payment to be made based on the November salary deduction, not December. The appellate court agreed, reasoning that under the relevant civil code provisions, a garnishment order for alimony can only target future payments whose due date aligns with the obligor's credit, meaning the December payment covered the period up to November 30th, and any deduction from the December salary would improperly cover January of the following year; consequently, the appeal was granted, and the deduction order was reformed to terminate on November 30, 2007, with no costs or attorney fees awarded due to the lower court's oversight.

Regesto Legislator

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Art. 132 cpv. 1 CC, Art. 5 LAC, Art. 370 cpv. 2 CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 291 CC; Spousal Support Arrears Deduction Period Dispute: The appellate court agreed, reasoning that under the relevant civil code provisions, a garnishment order for alimony can only target future payments whose due date aligns with the obligor's credit, meaning the December payment covered the period up to November 30th, and any deduction from the December salary would improperly cover January of the following year; consequently, the appeal was granted, and the deduction order was reformed to terminate on November 30, 2007, with no costs or attorney fees awarded due to the lower court's oversight.

Parole chiave

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procedimento contenzioso codice di diritto processuale civile anticipo delle spese norme di procedura ordine di pagamento durata del mantenimento post-matrimoniale Avviso ai debitori

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313*bis* CPC

Applied analogically for the decision on the appeal merits, leading to the partial granting of the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for allocating procedural costs based on the outcome, although the court ultimately waived costs.

art. 309 cpv. 2 lett. e CPC

Mentioned as a procedural requirement for an appeal (stating the requested judgment), which the submitted document satisfied.

art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

Mentioned as a procedural requirement for an appeal (stating the factual and legal grounds), which the submitted document satisfied.

art. 370 cpv. 2 CPC

Cited to confirm the 10-day appeal deadline applicable to the decision rendered in chamber procedure.

art. 4 cpv. 1 n. 1b LAC

Cited as the procedural basis establishing that the matter is governed by non-contentious chamber procedure rules.

art. 5 LAC

Cited as the procedural basis establishing that the matter is governed by non-contentious chamber procedure rules.

art. 132 cpv. 1 CC

Cited as the substantive basis allowing the judge to order wage garnishment for non-payment of alimony.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to determine that the monetary value in dispute was below the threshold required for an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited when assessing the possibility of legal remedies against the current decision at the federal level.

art. 113 LTF

Cited regarding the possibility of a subsidiary appeal in constitutional matters if a civil appeal were inadmissible.

art. 72 segg. LTF

Cited when explaining the general admissibility rules for appeals to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.134 · Lugano 10 settembre 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.191 (avviso ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del

10 luglio 2007 da

AO 1 per sé e in rappresentanza della figlia S__________ (1998) contro

AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto come appello il memoriale del 29 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 luglio 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 10 luglio 2007 PA 1 si è rivolta, anche in nome della figlia S__________ (1998), al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo di ordinare una trattenuta di fr. 1800.– mensili sullo stipendio percepito dall'ex marito AP 1, somma da riversare direttamente a lei quale contributo alimentare per sé e la figlia in virtù di una sentenza di divorzio pronunciata il 1° dicembre 2005 dal Pretore supplente di quel medesimo tribunale;

che all'udienza del 27 agosto 2007, indetta per la discussione, il convenuto ha giustificato l'omesso pagamento dei contributi di luglio e agosto 2007 (entrambi scaduti) per seri problemi legati alle relazioni personali con la figlia, soggiungendo di avere

depo­sitato il denaro (senza indicare dove) e di essere disposto a liberarlo “qualora la situazione con la figlia dovesse

andare a posto”;

che, statuendo il quello stesso giorno in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha ordinato una trattenuta di fr. 500.– mensili fino al 31 dicembre 2007 a titolo di contributo alimentare per __________ e di fr. 1300.– mensili compreso l'assegno familiare di base per la figlia S__________, il tutto “a far tempo dal prossimo versamento”, senza riscuotere tasse o spese e senza assegnare ripetibili;

che il 29

agosto 2007 AP 1 ha inviato una “richiesta di revisione” alla Pretura, affermando di avere sempre pagato il contributo ali­mentare

in anticipo, sicché la trattenuta di fr. 500.– mensili in favore dell'ex moglie deve estinguersi il 30 novembre e non il 31 dicembre 2007;

che il 3 settembre 2007 la Pretura ha trasmesso il memoriale al Tribunale d'appello;

che l'atto non è stato intimato per osservazioni;

e considerando

in diritto: che a norma dell'art. 132 cpv. 1 CC il giudice può ordinare ai debitori di un convenuto dimentico dei propri doveri verso l'ex coniuge di eseguire i pagamenti, in tutto o in parte, all'avente diritto;

che all'emanazione di tale diffida si applicano, ove non sia pendente una causa di stato, le norme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv.

1 n. 1b e art. 5 LAC), di modo che la sentenza è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);

che sotto questo profilo l'appello (“richiesta di revisione”) è dunque proponibile;

che un appello deve contenere – tra l'altro – le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), come pure i “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

che nel caso specifico l'esposto è redatto sotto forma di lettera, ma dal suo contenuto si evince chiaramente l'intenzione di veder riformato il giudizio del Segretario assessore con l'annullamento, dopo il 30 novembre 2007, della trattenuta di stipendio relativa ai fr. 500.– mensili in favore dell'ex moglie;

che il contributo alimentare di fr. 500.– per __________ va effettivamente corrisposto *anticipatamente* fino al 31 dicembre 2007 (doc. A: sentenza di divorzio, del 1° dicembre 2005, dispositivo n. 2.4);

che una diffida ai creditori può riferirsi solo a contributi alimentari futuri, la cui scadenza corrisponda a quella del credito dell'obbligato (cfr. Hegnauer in: Berner Kom­mentar, edi­zione

1997, n. 16 e 17 ad art. 291 CC con richiami; v. anche Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 1 ad art. 177 CC);

che, quindi, l'ultimo contributo alimentare dovuto da AP 1 all'ex moglie (quello del dicembre 2007) diventa esigibile il 30 novembre 2007 e va dedotto dallo stipendio di novembre;

che qualsiasi trattenuta si operi sullo stipendio percepito da AP 1 nel mese di dicembre 2007, essa potrebbe riferirsi solo a un contributo alimentare per il gennaio del 2008, non più dovuto all'ex moglie;

che nelle circostanze descritte l'appello, manifestamente fondato, merita accoglimento;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che in concreto si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, l'errore riconducendosi a una manifesta inavvertenza del Segretario assessore;

che non è il caso invece di attribuire ripetibili all'appellante, il quale ha redatto da sé uno scritto di una decina di righe, che non gli ha sicuramente cagionato costi apprezzabili;

che per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74 cpv. 1 lett. b LTF è manifestamente inferiore alla soglia dei fr. 30 000.– necessaria per un eventuale ricorso in materia civile, controversa essendo unicamente la trattenuta di fr. 500.– sul futuro stipendio percepito dall'appellante nel dicembre del 2007;

in applicazione analogica dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. Trattato come appello, la “richiesta di revisione” è accolta e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

È ordinato alla __________, __________, di trattenere dallo stipendio versato a AP 1, __________, la somma di fr. 1300.– mensili (assegno familiare compreso) a titolo di contributo alimentare per la figlia S__________ e fino al 30 novembre 2007 la somma di fr. 500.– mensili in favore di __________, __________, a decorrere dal prossimo versamento.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

–; –; –,.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di

carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.