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11.2007.115 • TRAC TI 11.2007.115 Generato dall'IA

Withdrawal of Unserved Appeal; No Costs Assessed

Numero d'incarto 11.2007.115
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant, challenging a prior decision that rejected his request for expanded visitation rights with his child following a separation, subsequently withdrew the appeal before it was formally served to the opposing parties. The court acknowledged the withdrawal, thereby terminating the proceedings *stante desistenza* (upon discontinuance), and based on the fact that the appeal had not yet been intimated and had caused no presumable costs, determined that no court fees or indemnities for legal costs would be levied against the withdrawing party.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 76 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF; Withdrawal of Unserved Appeal; No Costs Assessed: The court acknowledged the withdrawal, thereby terminating the proceedings *stante desistenza* (upon discontinuance), and based on the fact that the appeal had not yet been intimated and had caused no presumable costs, determined that no court fees or indemnities for legal costs would be levied against the withdrawing party.

Parole chiave

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diritto di recesso separazione dei coniugi spese legali impugnabilità della decisione di rinvio mancato anticipo delle spese abbandono definitivo del procedimento Stralcio dell'appello per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 2 CPC

Used to justify taking note of the appeal withdrawal and striking the case due to desistance.

art. 352 cpv. 1 CPC

Cited in the final decree section, although its content relates to the procedure of notifying the decision.

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.115 · Lugano 23 agosto 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa 65.2005/R.7.2007 (filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 ad

CO 2 e alla CO 1 riguardo i figli G__________ (1993) e L__________ (1995) __________;

premesso che il 26 febbraio 2004 AP 1 (1934) e CO 2 ora __________ (1963), separatisi dopo 24 anni, hanno disciplinato davanti alla Commissione tutoria regionale 3 il diritto di visita paterno ai figli G__________ (14 luglio 1993) e L__________ (25 gennaio 1995) in un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica alle 18.00, e il mercoledì dalle ore 12.30 alle 18.00;

ricordato che con decisione del 29 gennaio 2007 la Commissione tutoria regionale ha, tra l'altro, respinto un'istanza di AP 1 volta a ottenere la possibilità di ospitare il figlio L__________ tutti i giorni per il pranzo;

osservato che su ricorso di AP 1 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato tale decisione il 28 giugno 2007, rinunciando a prelevare tasse o spese;

preso atto che AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza con un appello del 9 luglio 2007 nel quale ha chiesto “che tutte le decisioni e misure finora prese vengano tutte rivedute ed in particolare la situazione di custodia di mio figlio L__________”;

rammentato che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

accertato che con lettera del 17 agosto 2007 AP 1 dichiara ora di ritirare l'appello;

rilevato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC);

richiamato il principio per cui in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

considerato

nondimeno che nella fattispecie l'appello non ha ancora formato oggetto di intimazione, sicché si giustifica – in via eccezionale – di rinunciare al

prelievo di tasse o spese;

stabilito che non si pone problema di ripetibili proprio perché l'appello non è stato notificato alle controparti e non ha cagionato costi presumibili;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; .

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.