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11.2007.106 • TRAC TI 11.2007.106 Generato dall'IA

Bank Appeal of Production Order Dismissed as Untimely

Numero d'incarto 11.2007.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a marital protection proceeding, one spouse requested that a third-party bank be ordered to produce specific account statements and documentation related to the other spouse's assets since 2003, a request granted in full by the lower court. The bank appealed the production order, but the appellate court dismissed the appeal as manifestly untimely because the standard ten-day deadline for appealing such decrees in marital protection procedures had expired, notwithstanding the bank's subsequent filing based on a longer deadline, thus rendering the substantive arguments regarding the scope of required disclosure irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 96 cpv. 3 CPC, Art. 96 cpv. 4 CPC, Art. 309 cpv. 3 CPC, Art. 170 cpv. 1 CC, Art. 170 cpv. 2 CC, Art. 170 cpv. 3 CC; Bank Appeal of Production Order Dismissed as Untimely: The bank appealed the production order, but the appellate court dismissed the appeal as manifestly untimely because the standard ten-day deadline for appealing such decrees in marital protection procedures had expired, notwithstanding the bank's subsequent filing based on a longer deadline, thus rendering the substantive arguments regarding the scope of required disclosure irrelevant.

Parole chiave

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deposito tardivo coniuge procedura a tutela dell'unione coniugale estensione della protezione diritto bancario proroga tardiva del termine Richiesta di informazioni: istanza di edizione da una banca

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

Cited in the operative part as the basis for the decision to declare the appeal inadmissible.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning section as the basis for imposing court costs according to the outcome of the case, which is reflected in the operative part.

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Testo completo

Incarto n. 11.2007.106 · Lugano, 23 luglio 2007/lw · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.25 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza dell'11 maggio 2006 da

CO 1 , (patrocinata dall'avv. PA 1 ) contro

CO 2 (patrocinato dall'avv. RA 1 ),

*giudicando ora sul decreto di edizione* del 22 giugno 2007 emanato dal Pretore nei confronti della

AP 1,

(rappresentata dal servizio giuridico, Lugano,

e patrocinata dall'avv. RA 2 );

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 luglio 2007 presentato dalla AP 1 contro il decreto emesso il

22 giugno 2007 dal Pretore del Distretto di Leventina;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta l'11 maggio 2006 nei confronti del marito CO 2 (1970), CO 1 (1971) ha instato all'udienza del 16 aprile 2007 davanti al Pretore del Distretto di Leventina perché fosse ordinato alla AP 1 filiale di Lugano, di produrre gli estratti

“relativi al conto n. e di CO 2 sino ad oggi”, come pure la “documentazione relativa ad altri averi di CO 2, Lugano, di qualsiasi natura o dei quali è avente diritto economico, cifrati compresi, dal 1° gennaio 2003 sino ad oggi”. Il convenuto non si è opposto all'istanza, che il Pretore ha intimato il 15 giugno 2006 alla AP 1 con un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni. La AP 1 ha reagito con un memoriale del 20 giugno 2007, proponendo di limitare l'edizione “agli estratti dei conti indicati ed eventuali altri conti, anche cifrati, intestati al signor CO 2 in essere presso AP 1 Lugano dal 1° gennaio 2003 sino ad oggi”. Statuendo il 22 giugno 2007, il Pretore ha accolto l'istanza nel suo intero e ha ordinato alla AP 1 di produrre la documentazioni richiesta dall'istante, senza prelevare tasse né spese.

B. Contro il decreto predetto la AP 1 è insorta con un appello dell'11 luglio 2007 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, l'istanza di edizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. L'appello non è stato notificato alle parti.

Considerando

in diritto: 1. L'impugnazione di un decreto di edizione, come quella di ogni altro decreto, non ha effetto sospensivo, salvo che tale beneficio sia conferito dal primo giudice (art. 96 cpv. 3 CPC; Rep. 1990 pag. 275 nel mezzo).

Se questi rifiuta di conferirlo, il rimedio è trattato soltanto “con la prima appel­lazio­ne sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC in fine), sempre che

l'appellante dichiari allora di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC). In concreto il Pretore non ha giudicato sull'effetto sospensivo, di modo che l'appello gli andrebbe ritornato perché rimedi alla mancanza. Dato nondimeno che – come si vedrà in appresso – il rimedio giuridico appare senza possibilità di buon esito, ci si può esimere dal rinvio.

2. In costanza di matrimonio ogni coniuge può esigere che l'altro lo infor­mi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti (art. 170 cpv. 1 CC). Il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti (art. 170 cpv. 2 CC), fatto salvo il segreto professionale di avvocati, notai, medici, ecclesiastici e dei rispettivi ausiliari (art. 170 cpv. 3 CC). Nel quadro di una causa di divorzio o di separazione tale richiesta si esperisce per via di edizione dalla controparte o da terzi (Rep. 1999 pag. 146 consid. 2 = FamPra.ch 2000 pag. 141 consid. 2). In una procedura a tutela dell'unione coniugale non v'è ragione per applicare criteri diversi. Oggetto dell'informazione può essere ogni circostanza correlata direttamente o indirettamente ai rapporti finanziari tra i coniugi. La richiesta è proponibile in ogni momento; non deve assumere però carattere vessatorio, né apparire motivata da semplice curiosità o risultare inutil­mente ripetitiva (Rep. 1997 pag. 122 consid. 1 con richiamo).

3. L'art. 213*a* CPC stabilisce che su una domanda di edizione verso

terzi il giudice statuisce con decreto, impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 2 e 4 CPC). Quest'ultimo è di venti giorni nelle

cause di divorzio o di separazione, disciplinate dalla procedura ordinaria (art. 423*b* cpv. 1 CPC). È di dieci giorni invece nelle procedure a tutela dell'unione coniugale, rette dalla procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC combinati con l'art. 370 cpv. 2 CPC). In concreto l'appellante stessa dichiara di avere ricevuto il decreto del Pretore il 23 giugno 2007 (memoriale, pag. 2). Il termine di ricorso è scaduto così il 3 luglio 2007. Consegnato alla posta l'11 luglio 2007, l'appello si rivela quindi manifestamente tardivo e come tale inammissibile.

4. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sottraendosi a qualsiasi esame. Non si giustifica invece di assegnare ripetibili alle parti, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese.

5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'appellante è avvertita che per presentare un ricorso in materia civile al Tribunale federale le incomberà di rendere verosimile ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 450.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 500.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ; – ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.